La disciplina antiriciclaggio nasce a livello internazionale negli anni Ottanta in risposta alla crescente diffusione del traffico illecito di stupefacenti e alla constatata necessità di colpire i proventi delle attività criminali per disincentivarle alla radice. Il primo nucleo normativo è costituito dalla Convenzione di Vienna del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, seguita dalla Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio. Nel 1989 il G7 di Parigi ha istituito il FATF/GAFI (Financial Action Task Force / Gruppo d'Azione Finanziaria), organismo intergovernativo con sede a Parigi presso l'OCSE che elabora le "40 Raccomandazioni" sull'antiriciclaggio e le 9 Raccomandazioni Speciali sul finanziamento del terrorismo, costituenti lo standard internazionale di riferimento. A livello europeo, la prima Direttiva AML è stata la 91/308/CEE (recepita in Italia con la L. 5/7/1991 n. 197); la seconda Direttiva 2001/97/CE (recepita con la L. 22/3/2004 n. 56) ha esteso gli obblighi ai professionisti; la III Direttiva 2005/60/CE ha introdotto un nuovo approccio basato sulla "collaborazione attiva" di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e professionisti, ed è stata recepita con il D.Lgs. 231/2007; le successive Direttive (IV, V) hanno progressivamente ampliato il novero dei soggetti obbligati e introdotto nuovi adempimenti (titolare effettivo, registro pubblico, valute virtuali). Il Pacchetto AML 2024 segna il passaggio epocale dall'approccio per Direttive a un Regolamento direttamente applicabile (single rulebook) e all'istituzione di un'Autorità europea con poteri di supervisione diretta.
Il quadro normativo di riferimento
- Costituzione, artt. 2 (diritti inviolabili), 3 (uguaglianza), 27 (responsabilità penale), 41 (libertà di iniziativa economica), 53 (capacità contributiva), 97 (buon andamento PA), 117 c. 1 (vincoli comunitari);
- D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 — Attuazione della III Direttiva AML 2005/60/CE (testo base);
- D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 — Recepimento della IV Direttiva AML 2015/849 (modifica organica del D.Lgs. 231/2007);
- D.Lgs. 4 ottobre 2019 n. 125 — Recepimento della V Direttiva AML 2018/843;
- D.Lgs. 31 dicembre 2025 n. 210 (GU n. 303 del 31/12/2025, vigore 9/1/2026) — Modifica e integra il D.Lgs. 231/2007 in attuazione dell'art. 74 della Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva AML): introduce regole più stringenti sull'accesso al Registro dei Titolari Effettivi;
- Direttiva (UE) 2018/1673 — VI Direttiva AML (profili penali, recepita con D.Lgs. 8/11/2021 n. 195);
- AML Package UE 2024 (pubblicato in GUUE 19/6/2024):
- Regolamento (UE) 2024/1620 del 31 maggio 2024 — Istituzione di AMLA (sede Francoforte, operativa dal 1° luglio 2025);
- Regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024 — Single Rulebook (applicabile dal 10 luglio 2027);
- Direttiva (UE) 2024/1640 del 31 maggio 2024 — VI Direttiva AML (abroga la Dir. 2015/849, modifica la Dir. 2019/1937 whistleblowing);
- Regolamento (UE) 2023/1113 — Travel Rule per le criptovalute (informazioni sui trasferimenti);
- L. 5 luglio 1991 n. 197 — Antiriciclaggio (testo storico originario);
- L. 22 marzo 2004 n. 56 — II Direttiva AML;
- L. 17 gennaio 2000 n. 7 — Mercato dell'oro;
- L. 15 dicembre 2014 n. 186 — Voluntary disclosure e introduzione del reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cp);
- Codice Penale, artt. 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro illecito), 648-ter.1 (autoriciclaggio);
- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (diverso dal D.Lgs. 231/2007): responsabilità amministrativa degli enti per reati di riciclaggio (art. 25-octies);
- Codice Antimafia D.Lgs. 6/9/2011 n. 159;
- Coordinamento con le 40 Raccomandazioni FATF/GAFI (standard internazionale).
Le cinque generazioni delle Direttive AML
| Direttiva | Anno | Recepimento Italia | Innovazione principale |
|---|---|---|---|
| I Direttiva | 91/308/CEE | L. 5/7/1991 n. 197 | Prevenzione del riciclaggio nel sistema bancario |
| II Direttiva | 2001/97/CE | L. 22/3/2004 n. 56 | Estensione ai professionisti |
| III Direttiva | 2005/60/CE | D.Lgs. 21/11/2007 n. 231 | Collaborazione attiva, risk-based approach |
| IV Direttiva | (UE) 2015/849 | D.Lgs. 25/5/2017 n. 90 | Titolare effettivo, registro pubblico, autovalutazione del rischio |
| V Direttiva | (UE) 2018/843 | D.Lgs. 4/10/2019 n. 125 | Valute virtuali, accesso ai registri |
| VI Direttiva (profili penali) | (UE) 2018/1673 | D.Lgs. 8/11/2021 n. 195 | Armonizzazione reati di riciclaggio |
| VI Direttiva (nuovo AML Package) | (UE) 2024/1640 | (da recepire) | Meccanismi nazionali, abroga Dir. 2015/849 |
Il Pacchetto AML UE 2024
Regolamento (UE) 2024/1620 — AMLA
- Anti-Money Laundering Authority: nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- Sede: Francoforte sul Meno (Germania);
- Operatività: dal 1° luglio 2025;
- Poteri:
- Supervisione diretta sui soggetti finanziari ad alto rischio (cd. selected obliged entities);
- Coordinamento delle autorità nazionali di vigilanza;
- Coordinamento delle UIF nazionali;
- Sviluppo di standard tecnici;
- Cooperazione internazionale.
- Modifica anche i Regolamenti (UE) 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010 (EBA, EIOPA, ESMA).
Regolamento (UE) 2024/1624 — Single Rulebook
- Applicabile dal: 10 luglio 2027;
- Per la prima volta detta un corpus normativo unico e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri;
- Supera le disomogeneità interpretative delle precedenti Direttive;
- Disciplina dettagliata di:
- Soggetti obbligati;
- Adeguata verifica della clientela;
- Identificazione del titolare effettivo;
- Segnalazione delle operazioni sospette;
- Tracciabilità delle operazioni;
- Estende l'ambito di applicazione a:
- Settore delle criptovalute;
- Fornitori di servizi di crowdfunding;
- Agenti calcistici e società calcistiche professionistiche;
- Commercianti di beni di lusso (auto, yacht, aerei, gioielli);
- Commercianti di beni culturali.
Direttiva (UE) 2024/1640 — VI Direttiva AML
- Disciplina l'organizzazione delle autorità competenti nazionali;
- Meccanismi di cooperazione tra Stati membri;
- Sistema sanzionatorio;
- Richiede recepimento da parte degli Stati membri;
- Abroga la Direttiva 2015/849;
- Modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 sul whistleblowing.
I soggetti obbligati (art. 3 D.Lgs. 231/2007)
| Categoria | Esempi |
|---|---|
| 1. Intermediari bancari e finanziari | Banche, Poste Italiane, SIM, SGR, SICAV, intermediari ex art. 106 TUB |
| 2. Altri operatori finanziari | Imprese assicurative ramo vita, IMEL (Istituti di Moneta Elettronica), IP (Istituti di Pagamento) |
| 3. Professionisti | Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai, avvocati (per attività di natura finanziaria), revisori legali e società di revisione |
| 4. Altri operatori non finanziari | Prestatori di servizi a società e trust, commercianti di opere d'arte/antichità (operazioni ≥ 10.000 €), operatori dei porti franchi, operatori professionali in oro (L. 7/2000), mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, case da gioco, operatori del gioco d'azzardo |
| 5. Prestatori di servizi su valute virtuali | Exchange, wallet provider, custodi di criptovalute |
| Nuovi (AML Package 2024) | Agenti calcistici, società calcistiche professionistiche, commercianti di beni di lusso e culturali, crowdfunding |
Gli adempimenti antiriciclaggio
1. Autovalutazione del rischio (artt. 15-16)
- Valutazione interna periodica dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- Procedure organizzative e di controllo interno;
- Risk-based approach (approccio basato sul rischio): la profondità degli adempimenti è proporzionata al livello di rischio;
- Formazione del personale.
2. Adeguata verifica della clientela (artt. 17-30)
Tre livelli a seconda del rischio:
- Adeguata verifica ordinaria:
- Identificazione del cliente (documento di identità);
- Identificazione del titolare effettivo (persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione);
- Acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
- Controllo costante del rapporto;
- Adeguata verifica rafforzata (in caso di rischio elevato):
- Persone politicamente esposte (PEP) — politici, dirigenti di società pubbliche, membri di organi giurisdizionali superiori;
- Operazioni con paesi terzi ad alto rischio (Lista FATF e Commissione UE);
- Conti di corrispondenza con istituti extra-UE;
- Operazioni complesse, di importo elevato o senza apparente giustificazione economica;
- Operazioni a distanza (non in presenza);
- Adeguata verifica semplificata (basso rischio):
- Clienti con basso rischio (es. banche UE, enti pubblici);
- Procedure più snelle.
3. Identificazione del titolare effettivo (art. 20)
- Titolare effettivo: persona fisica che possiede o controlla direttamente o indirettamente il cliente o per conto della quale è realizzata l'operazione;
- Per le società di capitali: chi detiene oltre il 25% del capitale o dei diritti di voto;
- Registro dei Titolari Effettivi: istituito presso la Camera di Commercio (Registro Imprese); Nota: operatività parzialmente sospesa in seguito a ordinanze del Consiglio di Stato del 2024 (rinvio alla Corte di Giustizia UE per compatibilità GDPR, causa C-437/24); l'accesso da parte dei soggetti obbligati diversi dalle autorità è attualmente limitato;
- Conservazione delle informazioni per almeno 5 anni.
4. Conservazione dei dati (artt. 31-34)
- Conservazione delle informazioni e dei documenti acquisiti per l'adeguata verifica;
- Durata: 10 anni dalla fine del rapporto o dell'operazione;
- Modalità: in formato elettronico o cartaceo, garantendo l'inalterabilità e la disponibilità immediata.
5. Segnalazione delle Operazioni Sospette - SOS (art. 35)
- I soggetti obbligati che hanno il sospetto o motivi ragionevoli di sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sono tenuti a effettuare una segnalazione all'UIF;
- UIF — Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia: istituita presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza funzionale;
- L'UIF effettua l'analisi finanziaria e, se ritiene fondato il sospetto, trasmette la segnalazione alla Guardia di Finanza (NSPV) e alla DIA per le indagini;
- Anonimato del segnalante: protezione dell'identità del soggetto segnalante;
- Divieto di comunicazione al cliente o a terzi della avvenuta segnalazione (cd. tipping-off).
Le autorità di vigilanza e di controllo
| Autorità | Ruolo |
|---|---|
| MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) | Vigilanza generale, coordinamento, sanzioni |
| Banca d'Italia | Vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari |
| CONSOB | Vigilanza sugli intermediari mobiliari (SIM, SGR) |
| IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) | Vigilanza sulle assicurazioni |
| UIF (presso Banca d'Italia) | Analisi finanziaria delle SOS; cooperazione internazionale tra UIF (Egmont Group) |
| Guardia di Finanza — Nucleo Speciale Polizia Valutaria (NSPV) | Attività investigativa, ispezioni |
| DIA (Direzione Investigativa Antimafia) | Indagini su riciclaggio mafioso |
| Ordini professionali | Vigilanza sui propri iscritti (CNDCEC, CNF, Consiglio Nazionale Notariato) |
I reati di riciclaggio (Codice Penale)
| Reato | Articolo | Pena |
|---|---|---|
| Ricettazione | art. 648 c.p. | Reclusione 2-8 anni + multa 516-10.329 € |
| Riciclaggio | art. 648-bis c.p. | Reclusione 4-12 anni + multa 5.000-25.000 € |
| Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita | art. 648-ter c.p. | Reclusione 4-12 anni + multa 5.000-25.000 € |
| Autoriciclaggio (introdotto da L. 15/12/2014 n. 186) | art. 648-ter.1 c.p. | Reclusione 2-8 anni + multa 5.000-25.000 € |
Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (diverso e da non confondere con il D.Lgs. 21/11/2007 n. 231 sull'antiriciclaggio) prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e impiego di denaro illecito (art. 25-octies), con sanzioni pecuniarie e interdittive.
I profili operativi per la pubblica amministrazione
- Ministero dell'Economia e delle Finanze: indirizzo politico-amministrativo, sanzioni amministrative pecuniarie;
- Banca d'Italia: vigilanza prudenziale degli intermediari bancari; ospita l'UIF in posizione di indipendenza funzionale;
- UIF (Unità di Informazione Finanziaria): analisi delle SOS; cooperazione internazionale tra UIF tramite l'Egmont Group;
- Guardia di Finanza: Nucleo Speciale Polizia Valutaria (NSPV) presso il Comando Unità Speciali — controllo e indagini sui flussi finanziari sospetti; collaborazione con UIF e magistratura;
- DIA: indagini patrimoniali ai sensi del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011);
- Procura della Repubblica, DDA (Direzioni Distrettuali Antimafia), DNAA (Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo): titolari dell'azione penale per i reati di riciclaggio;
- Tribunale di Sorveglianza: applicazione misure di prevenzione patrimoniali;
- Camera di Commercio: Registro dei Titolari Effettivi;
- Coord. internazionale: FATF/GAFI (40 Raccomandazioni), EUROPOL, EUROJUST, OLAF (antifrode UE), EPPO (Procura europea), AMLA (dal 1/7/2025).
Per gli aspiranti finanzieri, dipendenti delle banche, professionisti (commercialisti, notai, avvocati, consulenti del lavoro), dipendenti dell'UIF, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, magistrati, agenti di polizia giudiziaria e operatori dei settori obbligati — La disciplina antiriciclaggio è materia fondamentale dei concorsi pubblici delle Forze di Polizia (in particolare GdF) e di area economico-finanziaria. Vanno padroneggiati: (i) fonte normativa italiana base: D.Lgs. 21/11/2007 n. 231 (attuazione III Direttiva AML 2005/60/CE); modifiche organiche: D.Lgs. 25/5/2017 n. 90 (recepimento IV Direttiva UE 2015/849) e D.Lgs. 4/10/2019 n. 125 (recepimento V Direttiva UE 2018/843); profili penali: Direttiva UE 2018/1673 (VI Direttiva AML profili penali) recepita con D.Lgs. 8/11/2021 n. 195; (ii) nuovo AML Package UE 2024 (pubblicato in GUUE 19/6/2024): Reg. UE 2024/1620 istitutivo AMLA (Anti-Money Laundering Authority, sede Francoforte, operativa 1/7/2025); Reg. UE 2024/1624 Single Rulebook (corpus normativo unico direttamente applicabile, vigore 10/7/2027); Dir. UE 2024/1640 VI Direttiva AML (abroga Dir. 2015/849, modifica Dir. 2019/1937 whistleblowing); Reg. UE 2023/1113 Travel Rule criptovalute; (iii) genealogia direttive: I Dir. 91/308/CEE (L. 197/1991); II Dir. 2001/97/CE (L. 56/2004); III Dir. 2005/60/CE (D.Lgs. 231/2007); IV Dir. 2015/849 (D.Lgs. 90/2017); V Dir. 2018/843 (D.Lgs. 125/2019); VI Dir. profili penali 2018/1673 (D.Lgs. 195/2021); nuova VI Dir. 2024/1640; (iv) standard internazionale: FATF/GAFI (40 Raccomandazioni + 9 Raccomandazioni Speciali finanziamento terrorismo); Convenzione Vienna 1988; Convenzione Strasburgo 1990; (v) soggetti obbligati art. 3 D.Lgs. 231/2007: intermediari bancari/finanziari (banche, Poste, SIM, SGR, SICAV, intermediari art. 106 TUB); altri operatori finanziari (assicurazioni ramo vita, IMEL, IP); professionisti (commercialisti, esperti contabili, consulenti lavoro, notai, avvocati per attività finanziarie, revisori legali); altri operatori non finanziari (prestatori servizi a società/trust, commercianti opere arte/antichità per operazioni ≥ 10.000 €, porti franchi, operatori oro ex L. 7/2000, mediatori creditizi, agenti attività finanziaria, case da gioco); prestatori servizi su valute virtuali (exchange/wallet); nuovi (AML Package): agenti calcistici, società calcistiche professionistiche, commercianti beni lusso/culturali, crowdfunding; (vi) 5 adempimenti fondamentali: (1) Autovalutazione rischio (artt. 15-16) - risk-based approach + procedure controllo interno + formazione personale; (2) Adeguata verifica clientela (artt. 17-30) in 3 livelli: ordinaria (identificazione cliente/titolare effettivo/scopo/controllo costante), rafforzata (PEP politici/dirigenti pubblici, paesi ad alto rischio FATF, conti corrispondenza extra-UE, operazioni complesse senza giustificazione economica, operazioni a distanza), semplificata (basso rischio); (3) Titolare effettivo (art. 20) - persona fisica che possiede/controlla cliente o per conto della quale opera; società capitali: > 25% capitale/diritti voto; Registro Titolari Effettivi presso Camera Commercio (Registro Imprese); conservazione informazioni ≥ 5 anni; (4) Conservazione dati (artt. 31-34) per 10 anni dalla fine rapporto/operazione; (5) Segnalazione Operazioni Sospette (SOS) (art. 35) all'UIF Unità Informazione Finanziaria presso Banca d'Italia (indipendenza funzionale); UIF effettua analisi e trasmette a GdF NSPV/DIA per indagini; anonimato del segnalante; divieto comunicazione al cliente (tipping-off); (vii) autorità di vigilanza art. 4-11 D.Lgs. 231/2007: MEF (vigilanza generale, sanzioni); Banca d'Italia (intermediari bancari/finanziari); CONSOB (intermediari mobiliari SIM/SGR); IVASS (assicurazioni); UIF (analisi SOS, cooperazione internazionale Egmont Group); Guardia di Finanza NSPV Nucleo Speciale Polizia Valutaria presso Comando Unità Speciali (investigazione, ispezioni); DIA (indagini patrimoniali D.Lgs. 159/2011 Codice Antimafia); Ordini professionali (CNDCEC, CNF, Consiglio Nazionale Notariato per iscritti); (viii) sistema sanzionatorio Titolo V D.Lgs. 231/2007: sanzioni amministrative pecuniarie (importi rilevanti); sanzioni interdittive; pubblicazione provvedimento; (ix) reati di riciclaggio cp: art. 648 Ricettazione (reclusione 2-8 anni + multa 516-10.329 €); art. 648-bis Riciclaggio (reclusione 4-12 anni + multa 5.000-25.000 €); art. 648-ter Impiego denaro/beni/utilità di provenienza illecita (reclusione 4-12 anni + multa 5.000-25.000 €); art. 648-ter.1 Autoriciclaggio introdotto da L. 15/12/2014 n. 186 (reclusione 2-8 anni + multa 5.000-25.000 €); (x) responsabilità enti: D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 (diverso da D.Lgs. 231/2007), art. 25-octies responsabilità amministrativa enti per reati riciclaggio/autoriciclaggio/ricettazione/impiego denaro illecito (sanzioni pecuniarie + interdittive); (xi) AMLA nuovi poteri (Reg. UE 2024/1620): supervisione diretta soggetti finanziari ad alto rischio (selected obliged entities); coordinamento autorità nazionali; coordinamento UIF nazionali; standard tecnici; cooperazione internazionale; modifica EBA/EIOPA/ESMA; (xii) cooperazione internazionale: FATF/GAFI standard internazionale; Egmont Group cooperazione UIF; EUROPOL/EUROJUST cooperazione polizia/giustizia; OLAF antifrode UE; EPPO Procura europea (Reg. UE 2017/1939); coordinamento con la guida Guardia di Finanza (L. 189/1959 + D.Lgs. 68/2001) batch 33.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina italiana ed europea dell'antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e al nuovo Pacchetto AML UE 2024, con particolare riferimento ai soggetti obbligati, agli adempimenti, alle autorità di vigilanza e ai reati di riciclaggio".
Risposta strutturata: (i) fonti normative italiane: la disciplina italiana dell'antiriciclaggio (Anti-Money Laundering, AML, e Counter-Financing of Terrorism, CFT) si fonda sul Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, di attuazione della III Direttiva AML 2005/60/CE, sostanzialmente modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 (di recepimento della IV Direttiva UE 2015/849) e dal D.Lgs. 4 ottobre 2019 n. 125 (di recepimento della V Direttiva UE 2018/843); sul versante penale, il quadro è completato dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 di attuazione della VI Direttiva (UE) 2018/1673; (ii) il nuovo Pacchetto AML UE 2024: pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 19 giugno 2024, rappresenta la più importante riforma del sistema antiriciclaggio europeo ed è composto da tre atti normativi adottati il 31 maggio 2024 — il Regolamento (UE) 2024/1620, istitutivo dell'AMLA (Anti-Money Laundering Authority), nuova Autorità europea con sede a Francoforte e operativa dal 1° luglio 2025, dotata di poteri di supervisione diretta sui soggetti finanziari ad alto rischio; il Regolamento (UE) 2024/1624, cd. Single Rulebook, applicabile dal 10 luglio 2027, che detta per la prima volta una disciplina uniforme e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; la Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva AML), che disciplina i meccanismi nazionali, abroga la precedente Direttiva 2015/849 e modifica la Direttiva 2019/1937 sul whistleblowing; (iii) standard internazionale: le 40 Raccomandazioni del FATF/GAFI (Financial Action Task Force/Gruppo d'Azione Finanziaria, istituito dal G7 di Parigi nel 1989 presso l'OCSE) costituiscono lo standard internazionale di riferimento, integrate dalle 9 Raccomandazioni Speciali sul finanziamento del terrorismo; (iv) soggetti obbligati (art. 3 D.Lgs. 231/2007): ripartiti in cinque categorie - intermediari bancari e finanziari (banche, Poste Italiane, SIM, SGR, SICAV, intermediari ex art. 106 TUB); altri operatori finanziari (imprese assicurative ramo vita, IMEL, IP); professionisti (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai, avvocati quando svolgono attività di natura finanziaria, revisori legali e società di revisione); altri operatori non finanziari (prestatori di servizi a società e trust, commercianti di opere d'arte e antichità per operazioni di valore pari o superiore a 10.000 euro, operatori dei porti franchi, operatori professionali in oro ex L. 17/1/2000 n. 7, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, case da gioco e operatori del gioco d'azzardo); prestatori di servizi connessi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale; il nuovo Pacchetto AML UE 2024 estende l'ambito agli agenti calcistici, alle società calcistiche professionistiche, ai commercianti di beni di lusso e culturali e ai fornitori di servizi di crowdfunding; (v) adempimenti: si concretizzano in cinque pilastri fondamentali - l'autovalutazione del rischio (artt. 15-16) con risk-based approach; l'adeguata verifica della clientela (artt. 17-30) nelle modalità ordinaria (identificazione del cliente, identificazione del titolare effettivo, acquisizione di informazioni sullo scopo del rapporto, controllo costante), rafforzata (per le persone politicamente esposte - PEP, per i paesi terzi ad alto rischio, per le operazioni complesse o senza giustificazione economica, per le operazioni a distanza) e semplificata (per i clienti a basso rischio); l'identificazione del titolare effettivo (art. 20) come persona fisica che possiede o controlla direttamente o indirettamente il cliente (per le società di capitali, chi detiene oltre il 25% del capitale o dei diritti di voto), con comunicazione al Registro dei Titolari Effettivi presso la Camera di Commercio; la conservazione dei dati e dei documenti (artt. 31-34) per un periodo di 10 anni dalla fine del rapporto; la Segnalazione delle Operazioni Sospette (SOS) ai sensi dell'art. 35 all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) istituita presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza funzionale, con anonimato del segnalante e divieto di comunicazione al cliente (tipping-off); (vi) autorità di vigilanza (artt. 4-11 D.Lgs. 231/2007): il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) per la vigilanza generale e le sanzioni; la Banca d'Italia per gli intermediari bancari e finanziari; la CONSOB per gli intermediari mobiliari (SIM, SGR); l'IVASS per le imprese assicurative; l'UIF per l'analisi delle SOS e la cooperazione internazionale tra UIF tramite l'Egmont Group; la Guardia di Finanza per l'attività investigativa e ispettiva tramite il Nucleo Speciale Polizia Valutaria (NSPV) presso il Comando Unità Speciali; la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per le indagini patrimoniali ai sensi del Codice Antimafia (D.Lgs. 6/9/2011 n. 159); gli Ordini professionali (CNDCEC per i commercialisti, CNF per gli avvocati, Consiglio Nazionale del Notariato per i notai) per i propri iscritti; (vii) sistema sanzionatorio: il Titolo V del D.Lgs. 231/2007 prevede sanzioni amministrative pecuniarie di importo rilevante, sanzioni interdittive e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio; (viii) reati di riciclaggio nel codice penale: l'art. 648 (Ricettazione) punisce con la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 516 a 10.329 euro chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da delitto; l'art. 648-bis (Riciclaggio) punisce con la reclusione da 4 a 12 anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; l'art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) punisce con la reclusione da 4 a 12 anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; l'art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio), introdotto dalla L. 15 dicembre 2014 n. 186 (cd. legge sulla voluntary disclosure), punisce con la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto; (ix) responsabilità degli enti: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (da non confondere con il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 sull'antiriciclaggio) prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e impiego di denaro illecito (art. 25-octies), con sanzioni pecuniarie e interdittive a carico della società; (x) cooperazione internazionale: oltre al FATF/GAFI e all'Egmont Group per le UIF, rilevano EUROPOL ed EUROJUST per la cooperazione di polizia e giustizia, OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), EPPO (Procura europea ex Reg. UE 2017/1939) per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e dal 1° luglio 2025 la nuova AMLA per la supervisione diretta dei soggetti finanziari ad alto rischio.
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