I delitti contro la persona sono disciplinati dal Titolo XII del Libro Secondo del Codice Penale (artt. 575-623-bis c.p.) e tutelano i beni giuridici fondamentali della vita, dell'integrità fisica, della libertà personale, della libertà morale e dell'onore. Le fattispecie principali sono l'omicidio (art. 575), le lesioni personali (art. 582), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572) e gli atti persecutori o stalking (art. 612-bis). Il sistema è stato profondamente innovato dal "Codice Rosso" (L. 19 luglio 2019, n. 69) per la violenza di genere, dalla L. 36/2019 sulla legittima difesa e dal D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia) che ha rivisto la procedibilità a querela.
L'omicidio doloso (art. 575 c.p.)
Art. 575: definizione
"Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno." È il delitto naturale per eccellenza, costantemente punito sin dagli albori del mondo giuridico.
Caratteristiche del reato
- Reato a forma libera (causalmente orientato): indifferente la modalità di realizzazione;
- Reato di evento: rileva esclusivamente l'evento morte;
- Dolo generico: coscienza e volontà di cagionare la morte di un uomo; il motivo è irrilevante (rileva eventualmente come aggravante);
- Distinzione tra omicidio consumato e tentato (art. 56 c.p.);
- Distinzione tra omicidio (dolo) e lesioni con esito mortale: il giudice valuta la differente potenzialità lesiva dell'azione e l'elemento psicologico (Cass. pen. n. 28567/2022).
Le aggravanti dell'omicidio (artt. 576-577)
L'art. 576 c.p. prevede aggravanti che comportano l'ergastolo:
| N. | Aggravante (art. 576) |
|---|---|
| 1) | Mezzi insidiosi (veleno, sostanze stupefacenti) o concorrenti di altro delitto contro persona |
| 2) | Per occultare altro reato o per assicurarne l'impunità |
| 3) | Su ascendente o discendente |
| 4) | Per motivi futili o abietti |
| 5) | Per stalking (art. 612-bis) o violenza sessuale (art. 609-bis) |
| 5.1) | Da chi è autore del delitto di maltrattamenti (art. 572) o di atti persecutori (art. 612-bis) nei confronti della stessa persona offesa |
L'art. 577 prevede ulteriori aggravanti che parimenti comportano l'ergastolo:
- Premeditazione (n. 3 — concezione del proposito criminoso con persistenza temporale e ferma volontà);
- contro il coniuge, anche divorziato, l'altra parte dell'unione civile, il convivente (n. 1);
- contro l'ascendente, il discendente, il fratello, la sorella, l'adottante, l'adottato (n. 1, ult. parte e c. 2);
- su persone in stato di gravidanza per cagionare l'aborto.
L'omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.)
"Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da 10 a 18 anni." Caratteristiche:
- l'agente vuole percosse o lesioni, ma cagiona la morte (non voluta);
- è una forma di responsabilità oggettiva attenuata (art. 43 c.p.);
- incompatibile con il tentativo (Cass. ord. n. 37216/2020): l'evento più grave non è voluto, strutturalmente incompatibile con il tentativo che presuppone un evento voluto;
- la distinzione con l'omicidio doloso si basa sull'elemento psicologico (volontà di uccidere vs. volontà di solo percuotere/ledere).
L'omicidio colposo (art. 589 c.p.)
"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni." Le forme aggravate:
- Omicidio colposo stradale (art. 589-bis): reclusione 2-7 anni; con ebbrezza > 1,5 g/l o droga: 8-12 anni;
- Omicidio colposo in violazione norme antinfortunistiche: pena aumentata (c. 2);
- se da una singola condotta derivano la morte di più persone, ovvero morte e lesioni: cumulo giuridico fino al triplo (c. 4).
L'istigazione e l'aiuto al suicidio (art. 580 c.p.)
"Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni." La Corte Cost., sent. 242/2019 ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevoli il suicidio di una persona affetta da patologia irreversibile, in determinate condizioni.
Le lesioni personali (art. 582 c.p.)
Art. 582: definizione
"Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni."
Le forme di lesioni
| Tipologia | Durata malattia | Articolo | Pena |
|---|---|---|---|
| Lievissime | Fino a 20 giorni | art. 582 c. 1 | Reclusione 6 mesi - 3 anni |
| Lievi | 21-40 giorni | art. 582 c. 1 | Reclusione 6 mesi - 3 anni |
| Gravi | 40+ giorni o pericolo per la vita | art. 583 c. 1 | Reclusione 3 - 7 anni |
| Gravissime | Malattia incurabile, perdita di un senso/arto/voce, sfregio permanente | art. 583 c. 2 | Reclusione 6 - 12 anni |
La malattia giuridicamente rilevante
La "malattia" ex art. 582 c.p. (e art. 590 colposa) comprende:
- le alterazioni funzionali o patologiche di funzioni dell'organismo;
- non solo alterazioni anatomiche (che possono mancare);
- non comprende i postumi di per sé (che non costituiscono malattia ma sono conseguenza, eventualmente integrante aggravanti);
- Cass. pen. n. 22156/2016 ha chiarito i confini della malattia rilevante.
La procedibilità delle lesioni dopo la Cartabia
Il D.Lgs. 150/2022 ha riformato l'art. 582 c.p. in modo significativo:
- il c. 1 punisce le lesioni con malattia a querela della persona offesa;
- il c. 2 stabilisce la procedibilità d'ufficio se ricorrono le aggravanti previste:
- Art. 61 n. 11-octies;
- Art. 583 (lesioni gravi/gravissime);
- Art. 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma n. 1 e nel secondo comma dell'art. 577;
- procedibilità d'ufficio se la malattia ha durata superiore a 20 giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità;
- la Cass. ord. 18641/2024 conferma che le lesioni aggravate ex art. 585 sono procedibili d'ufficio.
Le lesioni stradali (art. 590-bis c.p.)
Introdotto dalla L. 41/2016, l'art. 590-bis punisce le lesioni colpose stradali:
- Pena base: reclusione 3 mesi - 3 anni;
- con ebbrezza grave (>1,5 g/l) o droga: reclusione 3-5 anni (gravi), 4-7 anni (gravissime);
- con ebbrezza moderata (0,8-1,5 g/l): pene intermedie;
- Art. 590-ter: aggravante della fuga, aumento da 1/3 a 2/3, mai sotto a 3 anni.
Le percosse (art. 581 c.p.)
"Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a € 309." Si distingue dalle lesioni per l'assenza di malattia.
L'omissione di soccorso (art. 593 c.p.)
"Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni 10, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a € 2.500." Aggravato se l'inerzia provoca lesioni o morte.
I maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)
"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni." Caratteristiche:
- Reato abituale: richiede una pluralità di condotte vessatorie;
- Procedibilità d'ufficio;
- pene aumentate fino alla metà se commessi a danno di minore di 14 anni, donna in gravidanza, persona con disabilità, o in presenza di un minore.
Lo stalking o atti persecutori (art. 612-bis c.p.)
Art. 612-bis: definizione
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita."
Caratteristiche dello stalking
- Reato abituale: condotte reiterate di minacce o molestie;
- è necessario che si verifichi uno degli eventi alternativi: stato d'ansia/paura, timore per l'incolumità, alterazione delle abitudini di vita;
- Procedibilità a querela con termine esteso a 6 mesi (anziché 3); irrevocabile in caso di minacce gravi;
- Aggravanti (c. 2 e 3): commesso da coniuge, partner, ex partner; con strumenti telematici; con minore presente; con vittima in stato di gravidanza, disabilità.
Il Codice Rosso (L. 69/2019)
La L. 19 luglio 2019, n. 69 ("Codice Rosso") ha introdotto importanti innovazioni per la violenza di genere e domestica:
- Corsia preferenziale per le indagini su reati di violenza domestica e di genere: il PM deve interloquire con la persona offesa entro 3 giorni;
- nuovi reati:
- Art. 558-bis: costrizione o induzione al matrimonio;
- Art. 583-quinquies: deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (8-14 anni);
- Art. 612-ter: diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn);
- Art. 387-bis: violazione dei provvedimenti di allontanamento;
- aumento delle pene per stalking, maltrattamenti, violenza sessuale;
- obbligo di formazione specifica per polizia, magistrati, operatori sociali.
La L. 168/2023: rafforzamento del Codice Rosso
La L. 24 novembre 2023, n. 168 (in vigore dal 9 dicembre 2023) ha potenziato la disciplina del Codice Rosso con interventi diretti alla prevenzione della violenza di genere:
- Rafforzamento delle misure cautelari: ampliamento dei casi in cui possono essere disposti l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e il divieto di avvicinamento (art. 282-ter c.p.p.), con possibilità di adozione anche fuori dai casi di arresto in flagranza, e con uso obbligatorio di strumenti elettronici di controllo (braccialetto elettronico) ove tecnicamente disponibili;
- Modifica dell'art. 387-bis c.p. (violazione dei provvedimenti di allontanamento): innalzamento della pena ed estensione della fattispecie alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice civile;
- Sospensione condizionale subordinata (art. 165 c. 5 c.p.): nei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, stalking e lesioni aggravate, la sospensione condizionale è sempre subordinata alla partecipazione e al superamento con esito favorevole di percorsi di recupero con cadenza almeno bisettimanale;
- Rafforzamento dell'indennizzo e introduzione di una provvisionale a favore delle vittime e degli aventi diritto;
- Statuto della persona offesa: ampliamento dei diritti di informazione (case rifugio, centri antiviolenza, numero 1522) e tutela contro la vittimizzazione secondaria.
La L. 181/2025: introduzione del delitto di femminicidio (art. 577-bis c.p.)
La L. 2 dicembre 2025, n. 181 ("Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime") ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 577-bis c.p., che tipizza come reato autonomo il femminicidio:
- Femminicidio: punisce con la pena dell'ergastolo chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio, di discriminazione o di prevaricazione, ovvero come atto di controllo, possesso o dominio in quanto donna, ovvero in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, o come atto di limitazione delle libertà individuali; fuori da tali casi si applica l'art. 575 c.p. con le aggravanti degli artt. 576 e 577;
- la fattispecie configura un reato autonomo, non una semplice aggravante dell'omicidio (art. 575), in modo da consentire una più adeguata risposta sanzionatoria e una migliore rilevazione statistica del fenomeno;
- Aumenti di pena (circostanze aggravanti a effetto speciale, in alcuni casi fino a 2/3) per i reati "spia" della violenza di genere già ricompresi nel Codice Rosso: maltrattamenti (nuovo art. 572 c. 5 c.p.), lesioni personali (nuovo art. 585 c. 4 c.p.), violenza sessuale (nuovo art. 609-ter n. 5-ter.1 c.p.), atti persecutori (nuovo art. 612-bis c. 4 c.p.), interruzione di gravidanza non consensuale (nuovo art. 593-ter c. 6 c.p.);
- Specializzazione dei magistrati: previsione di obblighi di formazione e di assegnazione specializzata dei procedimenti per i magistrati che trattano la materia, con particolare attenzione alle modalità di interazione con la persona offesa idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria.
La violenza sessuale (artt. 609-bis e ss.)
- Art. 609-bis: violenza sessuale — reclusione 6-12 anni;
- Art. 609-ter: violenza sessuale aggravata (minore di 14 anni, ascendente, uso armi, ecc.) — reclusione 7-14 anni;
- Art. 609-quater: atti sessuali con minorenne — reclusione 6-12 anni;
- Art. 609-octies: violenza sessuale di gruppo — reclusione 8-14 anni;
- Procedibilità a querela irrevocabile entro 12 mesi; d'ufficio nei casi aggravati.
La minaccia (art. 612 c.p.) e l'ingiuria
- Art. 612: minaccia di un danno ingiusto; multa fino a € 1.032 (procedibile a querela); reclusione fino a 1 anno se grave;
- l'ingiuria (art. 594) è stata depenalizzata dal D.Lgs. 7/2016 e oggi è illecito civile;
- Diffamazione (art. 595): reclusione fino a 1 anno (aggravata se a mezzo stampa: fino a 3 anni).
Il sequestro di persona (art. 605 c.p.)
"Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da 6 mesi a 8 anni." Aggravanti significative (c. 2): commesso a danno di ascendente/discendente, da pubblico ufficiale con abuso, contro persona malata, per costringere altri (estorsione).
Le circostanze aggravanti comuni delle lesioni (art. 585)
L'art. 585 elenca aggravanti specifiche per le lesioni:
- aver commesso il fatto con uso di armi o sostanze corrosive o di tipo specifico;
- aver agito per i fini indicati nei nn. 1 e 5 dell'art. 577 (premeditazione, motivi abietti, ecc.);
- aver commesso il fatto contro ascendente, discendente, ecc. (richiamati dall'art. 577);
- le aggravanti dell'art. 585 sono ad effetto comune: aumento di pena fino a 1/3.
I rapporti con le scriminanti
Importante: l'integrità fisica è bene parzialmente disponibile:
- l'art. 5 c.c. vieta gli atti di disposizione del proprio corpo se cagionano diminuzione permanente o sono contrari a legge, ordine pubblico, buon costume;
- il consenso del paziente (art. 50 c.p.) è valido entro questi limiti;
- nell'attività medica: il medico può effettuare il trattamento necessario per la salvaguardia della salute anche senza esplicito consenso, ma è insuperabile il rifiuto consapevole;
- caso del trattamento medico rifiutato che causa morte: violenza privata, non omicidio preterintenzionale (le lesioni chirurgiche strumentali non rientrano nell'art. 582).
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