Il Titolo V della Parte II della Costituzione, riformato dalla L. cost. 3/2001, disciplina l'organizzazione territoriale della Repubblica italiana, fondata sulle Regioni, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni. Questa guida illustra il principio di sussidiarietà, le competenze legislative, l'autonomia finanziaria e il riparto delle funzioni amministrative.
Quadro normativo
- Costituzione, Titolo V Parte II, artt. 114-133: disciplina delle autonomie territoriali.
- L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3: riforma del Titolo V.
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL - Testo Unico Enti Locali).
- L. 7 aprile 2014, n. 56 (Legge Delrio): riforma delle Province e istituzione delle Città Metropolitane.
- L. 5 maggio 2009, n. 42: federalismo fiscale.
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: armonizzazione contabile.
L'art. 114 Cost. (la struttura della Repubblica)
"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato."
La riforma del 2001 ha rovesciato l'ordine precedente (Stato → Regioni → Province → Comuni) ponendo gli enti territoriali sullo stesso piano dello Stato, secondo il principio di equiordinazione.
Tutti questi enti sono dotati di:
- Autonomia (politica, statutaria, finanziaria, amministrativa).
- Propri statuti, poteri e funzioni.
Roma è la capitale della Repubblica (art. 114 c. 3) con disciplina speciale.
Le Regioni
Tipologie (art. 116)
| Tipo | Caratteristiche | Esempi |
|---|---|---|
| Regioni a statuto ordinario | 15 Regioni con statuto regionale (legge regionale rinforzata) | Lombardia, Lazio, Campania |
| Regioni a statuto speciale | 5 Regioni con statuto adottato con legge costituzionale | Sicilia, Sardegna, Friuli VG, Trentino AA, Valle d'Aosta |
Le Regioni a statuto speciale godono di maggiori margini di autonomia, in particolare nelle materie storicamente di loro competenza (es. tutela linguistica per Valle d'Aosta).
Gli Statuti
Lo statuto regionale (art. 123):
- Determina la forma di governo e i principi fondamentali dell'organizzazione.
- Per le Regioni ordinarie è approvato con legge regionale a maggioranza assoluta.
- Per le Regioni speciali è una legge costituzionale.
Organi delle Regioni (art. 121)
| Organo | Funzioni |
|---|---|
| Consiglio Regionale | Funzione legislativa, controllo politico |
| Giunta Regionale | Organo esecutivo |
| Presidente della Giunta Regionale | Rappresenta la Regione, dirige la Giunta, eletto direttamente dal popolo (dal 1999) |
Il riparto legislativo (art. 117)
Il "nuovo" art. 117, riscritto dalla L. cost. 3/2001, ha rovesciato il sistema precedente:
| Tipo | Caratteristiche |
|---|---|
| Materie di competenza esclusiva dello Stato (art. 117 c. 2) | 17 elenchi (politica estera, immigrazione, difesa, moneta, ordine pubblico, cittadinanza, giustizia, ecc.) |
| Materie di competenza concorrente (art. 117 c. 3) | Stato detta principi fondamentali, Regioni legiferano nei limiti (sanità, istruzione, lavoro, tutela ambientale ecc.) |
| Materie di competenza residuale delle Regioni (art. 117 c. 4) | Tutto ciò che non è espressamente attribuito allo Stato o non è concorrente |
Le leggi regionali devono rispettare:
- La Costituzione.
- I vincoli derivanti dall'ordinamento UE.
- Gli obblighi internazionali.
Le funzioni amministrative (art. 118)
Il "nuovo" art. 118 ha introdotto il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale:
Sussidiarietà verticale
"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni" (regola generale, art. 118 c. 1). Ai livelli superiori (Provincia, Città Metropolitana, Regione, Stato) le funzioni sono attribuite solo per assicurare l'esercizio unitario, secondo i principi di:
- Sussidiarietà: decisioni il più vicine possibile ai cittadini.
- Differenziazione: enti diversi per caratteristiche.
- Adeguatezza: corrispondenza tra ente e funzioni.
Sussidiarietà orizzontale
"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale" (art. 118 c. 4). La PA deve favorire e non sostituire l'iniziativa privata.
L'autonomia finanziaria (art. 119)
Il "nuovo" art. 119 riconosce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, con:
- Risorse proprie: tributi propri ed entrate proprie.
- Compartecipazione al gettito di tributi erariali.
- Fondo perequativo per territori con minore capacità fiscale.
- Ricorso all'indebitamento solo per investimenti.
L'attuazione è prevista dal federalismo fiscale (L. 42/2009).
Le Province e le Città Metropolitane
Riforma Delrio (L. 56/2014)
La L. 56/2014 ha riformato profondamente Province e Città Metropolitane:
- Province: enti di area vasta di secondo livello: i loro organi (Presidente, Consiglio) non sono più eletti direttamente dai cittadini, ma dai sindaci e consiglieri dei Comuni del territorio.
- Città Metropolitane: nuove entità che hanno sostituito le Province nei territori dei capoluoghi più importanti. La L. 56/2014 ne ha istituite 10 nelle Regioni a statuto ordinario (Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria); altre 5 sono state istituite con leggi regionali nelle Regioni a statuto speciale (Palermo, Catania, Messina in Sicilia; Cagliari e Sassari in Sardegna, quest'ultima istituita con L.R. Sardegna 12 aprile 2021, n. 7), per un totale di 15 Città Metropolitane.
Funzioni delle Province
Pianificazione territoriale provinciale, viabilità provinciale, edilizia scolastica per le scuole superiori, tutela dell'ambiente, raccolta ed elaborazione dati.
Funzioni delle Città Metropolitane
Funzioni delle ex Province + piano strategico metropolitano, pianificazione territoriale generale, mobilità e viabilità, sviluppo economico, gestione coordinata di servizi pubblici.
I Comuni
Il Comune è l'ente locale fondamentale, più vicino ai cittadini. Disciplinato dal TUEL (D.Lgs. 267/2000).
Organi del Comune
| Organo | Funzioni |
|---|---|
| Sindaco | Capo dell'amministrazione, eletto direttamente |
| Consiglio Comunale | Organo di indirizzo politico, eletto direttamente |
| Giunta Comunale | Organo esecutivo, nominata dal Sindaco |
| Segretario Comunale | Garante della legittimità degli atti, dirigente apicale |
Funzioni comunali
Sono moltissime, in attuazione del principio di sussidiarietà verticale:
- Anagrafe e stato civile.
- Polizia locale e municipale.
- Urbanistica ed edilizia.
- Servizi sociali.
- Igiene pubblica.
- Tutela del territorio.
- Trasporto locale.
- Cultura, scuola materna ed elementare.
- Tributi locali (IMU, TARI, TASI, addizionale IRPEF).
Il controllo sulle leggi regionali
Il Governo può impugnare la legge regionale davanti alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione (art. 127 Cost.) se ritiene che essa ecceda la competenza regionale.
Allo stesso modo, la Regione può impugnare la legge statale che ritiene invadere la propria competenza.
I poteri sostitutivi (art. 120)
Lo Stato può sostituirsi a Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni in caso di:
- Mancato rispetto di norme e trattati internazionali o UE.
- Pericolo grave per la sicurezza.
- Tutela dell'unità giuridica/economica.
- Tutela dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
Le novità della riforma del 2001 in sintesi
- Equiparazione tra Stato, Regioni, enti locali (art. 114).
- Inversione del riparto legislativo (art. 117): la competenza generale diventa regionale.
- Introduzione del principio di sussidiarietà (art. 118).
- Autonomia finanziaria degli enti territoriali (art. 119).
- Poteri sostitutivi dello Stato (art. 120).
- Abolizione del controllo preventivo del Commissario di Governo.
Domanda tipica all'orale
"Da quali enti è costituita la Repubblica ai sensi dell'art. 114 della Costituzione?". Risposta: ai sensi dell'art. 114 Cost., come modificato dalla L. cost. 3/2001, "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". La riforma ha equiparato gli enti territoriali allo Stato, secondo il principio di equiordinazione, garantendo a ciascuno autonomia statutaria, finanziaria, amministrativa. Il riparto delle funzioni amministrative segue il principio di sussidiarietà (art. 118): le funzioni sono attribuite ai Comuni, salvo che esigenze di esercizio unitario non richiedano l'attribuzione a livelli superiori.
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