Il Titolo V della Parte II della Costituzione, riformato dalla L. cost. 3/2001, disciplina l'organizzazione territoriale della Repubblica italiana, fondata sulle Regioni, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni. Questa guida illustra il principio di sussidiarietà, le competenze legislative, l'autonomia finanziaria e il riparto delle funzioni amministrative.

Quadro normativo

L'art. 114 Cost. (la struttura della Repubblica)

"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato."

La riforma del 2001 ha rovesciato l'ordine precedente (Stato → Regioni → Province → Comuni) ponendo gli enti territoriali sullo stesso piano dello Stato, secondo il principio di equiordinazione.

Tutti questi enti sono dotati di:

Roma è la capitale della Repubblica (art. 114 c. 3) con disciplina speciale.

Le Regioni

Tipologie (art. 116)

TipoCaratteristicheEsempi
Regioni a statuto ordinario15 Regioni con statuto regionale (legge regionale rinforzata)Lombardia, Lazio, Campania
Regioni a statuto speciale5 Regioni con statuto adottato con legge costituzionaleSicilia, Sardegna, Friuli VG, Trentino AA, Valle d'Aosta

Le Regioni a statuto speciale godono di maggiori margini di autonomia, in particolare nelle materie storicamente di loro competenza (es. tutela linguistica per Valle d'Aosta).

Gli Statuti

Lo statuto regionale (art. 123):

Organi delle Regioni (art. 121)

OrganoFunzioni
Consiglio RegionaleFunzione legislativa, controllo politico
Giunta RegionaleOrgano esecutivo
Presidente della Giunta RegionaleRappresenta la Regione, dirige la Giunta, eletto direttamente dal popolo (dal 1999)

Il riparto legislativo (art. 117)

Il "nuovo" art. 117, riscritto dalla L. cost. 3/2001, ha rovesciato il sistema precedente:

TipoCaratteristiche
Materie di competenza esclusiva dello Stato (art. 117 c. 2)17 elenchi (politica estera, immigrazione, difesa, moneta, ordine pubblico, cittadinanza, giustizia, ecc.)
Materie di competenza concorrente (art. 117 c. 3)Stato detta principi fondamentali, Regioni legiferano nei limiti (sanità, istruzione, lavoro, tutela ambientale ecc.)
Materie di competenza residuale delle Regioni (art. 117 c. 4)Tutto ciò che non è espressamente attribuito allo Stato o non è concorrente

Le leggi regionali devono rispettare:

Le funzioni amministrative (art. 118)

Il "nuovo" art. 118 ha introdotto il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale:

Sussidiarietà verticale

"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni" (regola generale, art. 118 c. 1). Ai livelli superiori (Provincia, Città Metropolitana, Regione, Stato) le funzioni sono attribuite solo per assicurare l'esercizio unitario, secondo i principi di:

Sussidiarietà orizzontale

"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale" (art. 118 c. 4). La PA deve favorire e non sostituire l'iniziativa privata.

L'autonomia finanziaria (art. 119)

Il "nuovo" art. 119 riconosce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, con:

L'attuazione è prevista dal federalismo fiscale (L. 42/2009).

Le Province e le Città Metropolitane

Riforma Delrio (L. 56/2014)

La L. 56/2014 ha riformato profondamente Province e Città Metropolitane:

Funzioni delle Province

Pianificazione territoriale provinciale, viabilità provinciale, edilizia scolastica per le scuole superiori, tutela dell'ambiente, raccolta ed elaborazione dati.

Funzioni delle Città Metropolitane

Funzioni delle ex Province + piano strategico metropolitano, pianificazione territoriale generale, mobilità e viabilità, sviluppo economico, gestione coordinata di servizi pubblici.

I Comuni

Il Comune è l'ente locale fondamentale, più vicino ai cittadini. Disciplinato dal TUEL (D.Lgs. 267/2000).

Organi del Comune

OrganoFunzioni
SindacoCapo dell'amministrazione, eletto direttamente
Consiglio ComunaleOrgano di indirizzo politico, eletto direttamente
Giunta ComunaleOrgano esecutivo, nominata dal Sindaco
Segretario ComunaleGarante della legittimità degli atti, dirigente apicale

Funzioni comunali

Sono moltissime, in attuazione del principio di sussidiarietà verticale:

Il controllo sulle leggi regionali

Il Governo può impugnare la legge regionale davanti alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione (art. 127 Cost.) se ritiene che essa ecceda la competenza regionale.

Allo stesso modo, la Regione può impugnare la legge statale che ritiene invadere la propria competenza.

I poteri sostitutivi (art. 120)

Lo Stato può sostituirsi a Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni in caso di:

Le novità della riforma del 2001 in sintesi

Domanda tipica all'orale

"Da quali enti è costituita la Repubblica ai sensi dell'art. 114 della Costituzione?". Risposta: ai sensi dell'art. 114 Cost., come modificato dalla L. cost. 3/2001, "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". La riforma ha equiparato gli enti territoriali allo Stato, secondo il principio di equiordinazione, garantendo a ciascuno autonomia statutaria, finanziaria, amministrativa. Il riparto delle funzioni amministrative segue il principio di sussidiarietà (art. 118): le funzioni sono attribuite ai Comuni, salvo che esigenze di esercizio unitario non richiedano l'attribuzione a livelli superiori.

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