Il trasporto di cose sulle strade è disciplinato da una pluralità di articoli del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). I principali sono l'art. 164 sulla sistemazione del carico, l'art. 167 sul rispetto della massa limite, l'art. 168 sul trasporto di merci pericolose, e gli artt. 61 e 62 sulle sagome limite e sulla massa dei veicoli. Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 (Decreto di Riforma dell'Autotrasporto) ha introdotto importanti previsioni sulla responsabilità del caricatore. La sicurezza del trasporto di cose è fondamentale per la sicurezza stradale: i sinistri causati da carichi mal sistemati rappresentano una percentuale rilevante degli incidenti stradali con veicoli pesanti.

L'art. 164: sistemazione del carico sui veicoli

Principi generali dell'art. 164

Il carico sui veicoli deve essere sistemato in modo da:

Le sporgenze del carico (art. 164 c. 4 e 6)

Le sporgenze del carico oltre la sagoma del veicolo sono ammesse entro precisi limiti:

Tipo sporgenzaLimiteSegnalazione
PosterioreNon superiore a 3/10 della lunghezza del veicolo1 o 2 pannelli quadrangolari retroriflettenti a strisce di colore rosso e bianco, conformi alla normativa con estremi dell'approvazione, posti alle estremità del carico
LateraleEntro 30 cm dalle luci di posizione anteriori o posterioriPer oggetti non facilmente percepibili (pali, lastre): ammessa solo entro la sagoma del veicolo
AnterioreVietata (salvo deroghe per veicoli eccezionali)

Il pannello retroriflettente per le sporgenze è disciplinato dall'art. 226 del Regolamento CdS: deve avere dimensioni 50 x 50 cm, riportare gli estremi dell'approvazione, essere costantemente normale all'asse del veicolo.

I divieti dell'art. 164

L'art. 164 c. 5 stabilisce: "È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote". Ulteriori divieti:

Le sanzioni dell'art. 164

La violazione delle prescrizioni dell'art. 164 comporta:

L'art. 167: trasporto di cose su veicoli a motore

L'art. 167 disciplina il trasporto di cose sui veicoli a motore in relazione alla massa limite. Il principio: il veicolo non può circolare con una massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata sulla carta di circolazione.

Le sanzioni per sovraccarico (art. 167 c. 2)

Il regime sanzionatorio dipende dall'eccedenza di massa rispetto al limite consentito (calcolata al netto della tolleranza del 5%):

Eccedenza (oltre la tolleranza del 5%, per veicoli > 10 t)SanzioneDecurtazione punti
Fino al 10% (eccedenza non superiore a 1 t)€ 42-1731 punto
Tra il 10% e il 20% (eccedenza non superiore a 2 t)€ 87-3452 punti
Tra il 20% e il 30% (eccedenza non superiore a 3 t)€ 173-6953 punti
Oltre il 30% (eccedenza superiore a 3 t)€ 431-1.734 + sospensione patente + ritiro carta circolazione4 punti

Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t (art. 167 c. 3), si applicano le stesse sanzioni del comma 2, ma le fasce sono espresse in percentuale della massa complessiva: l'eccedenza non deve superare rispettivamente il 5%, il 15%, il 25%, oppure superi il 25% della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. Per i veicoli a metano, GPL, elettrica o ibrida dotati di controllo elettronico della stabilità è ammessa una tolleranza ulteriore del 10% (art. 167 c. 3-bis).

Quando l'eccedenza supera il 5% della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione, il conducente deve ridurre il carico entro i limiti consentiti per poter proseguire (art. 167 c. 10): se ciò non è possibile sul posto, il veicolo viene fermato.

L'art. 168: trasporto di merci pericolose (ADR)

Il trasporto di merci pericolose su strada è disciplinato dall'Accordo Internazionale ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), recepito nell'ordinamento italiano. L'art. 168 CdS rinvia all'Accordo ADR e ai decreti ministeriali attuativi per:

Le 9 classi ADR

ClasseTipologia merceEsempi
1Materie esplosivePolveri da sparo, fuochi d'artificio
2Gas (compressi, liquefatti, disciolti)GPL, ossigeno, azoto
3Liquidi infiammabiliBenzina, gasolio, kerosene
4Solidi infiammabiliFosforo, zolfo, magnesio
5Sostanze comburenti e perossidiPerossido d'idrogeno, nitrato d'ammonio
6Sostanze tossiche e infettivePesticidi, rifiuti ospedalieri
7Materiali radioattiviCombustibile nucleare, materiali per medicina nucleare
8Materiali corrosiviAcido cloridrico, soda caustica
9Materie e oggetti pericolosi variBatterie al litio, asbesto

Le sanzioni dell'art. 168

Le sanzioni per violazione delle norme ADR sono particolarmente severe data la pericolosità delle materie:

Principali sanzioni art. 168

Il patentino ADR

I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose devono essere in possesso del Certificato di Formazione Professionale (CFP) per il trasporto di merci pericolose, comunemente detto "patentino ADR". Caratteristiche:

La responsabilità del caricatore (D.Lgs. 286/2005 art. 7 c. 7)

Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 (Decreto di Riforma dell'Autotrasporto), all'art. 7 c. 7, ha introdotto una novità rilevante: il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di:

Si tratta di una responsabilità solidale con quella del conducente e del proprietario del veicolo: tutti possono essere sanzionati per la stessa violazione. La ratio è coinvolgere chi materialmente determina la massa e la distribuzione del carico nel processo di responsabilità.

Il fissaggio del carico

Il fissaggio (lashing) del carico è disciplinato da norme tecniche specifiche, in particolare la EN 12195-1 (Calcolo delle forze di ancoraggio) e gli European Best Practices Guidelines on Cargo Securing. Tipologie principali:

Le cinghie di ancoraggio devono essere conformi alla EN 12195-2 e riportare il marchio di idoneità con la forza nominale (LC - Lashing Capacity).

I controlli e l'attività della polizia stradale

I controlli sul trasporto di cose sono svolti da:

Strumenti di controllo

I tempi di guida e riposo

I conducenti di veicoli pesanti devono rispettare i tempi di guida e riposo previsti dal Regolamento UE 561/2006 e dal Regolamento UE 165/2014 (cronotachigrafo):

TempiLimite
Guida continuativaMax 4 ore e 30 minuti
PausaAlmeno 45 minuti dopo 4h 30'
Guida giornalieraMax 9 ore (estensibili a 10 due volte/settimana)
Riposo giornalieroAlmeno 11 ore consecutive (riducibili a 9 tre volte/settimana)
Riposo settimanaleAlmeno 45 ore consecutive (riducibili a 24)
Guida settimanaleMax 56 ore
Guida bisettimanaleMax 90 ore

Le violazioni dei tempi di guida sono sanzionate dall'art. 174 CdS con sanzioni amministrative graduali.

Le autorizzazioni per il trasporto eccezionale

Per i veicoli che superano i limiti di sagoma e massa indicati dagli artt. 61-62 CdS, occorrono autorizzazioni speciali ex art. 10 CdS (trasporti eccezionali):

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