Il trasporto di cose sulle strade è disciplinato da una pluralità di articoli del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). I principali sono l'art. 164 sulla sistemazione del carico, l'art. 167 sul rispetto della massa limite, l'art. 168 sul trasporto di merci pericolose, e gli artt. 61 e 62 sulle sagome limite e sulla massa dei veicoli. Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 (Decreto di Riforma dell'Autotrasporto) ha introdotto importanti previsioni sulla responsabilità del caricatore. La sicurezza del trasporto di cose è fondamentale per la sicurezza stradale: i sinistri causati da carichi mal sistemati rappresentano una percentuale rilevante degli incidenti stradali con veicoli pesanti.
L'art. 164: sistemazione del carico sui veicoli
Principi generali dell'art. 164
Il carico sui veicoli deve essere sistemato in modo da:
- Non sporgere oltre i limiti tassativi previsti dalla norma;
- essere saldamente assicurato contro spostamenti e cadute;
- Non limitare la visibilità del conducente;
- non compromettere la manovrabilità e la stabilità del veicolo;
- non costituire pericolo per gli utenti della strada;
- non strisciare sul terreno.
Le sporgenze del carico (art. 164 c. 4 e 6)
Le sporgenze del carico oltre la sagoma del veicolo sono ammesse entro precisi limiti:
| Tipo sporgenza | Limite | Segnalazione |
|---|---|---|
| Posteriore | Non superiore a 3/10 della lunghezza del veicolo | 1 o 2 pannelli quadrangolari retroriflettenti a strisce di colore rosso e bianco, conformi alla normativa con estremi dell'approvazione, posti alle estremità del carico |
| Laterale | Entro 30 cm dalle luci di posizione anteriori o posteriori | Per oggetti non facilmente percepibili (pali, lastre): ammessa solo entro la sagoma del veicolo |
| Anteriore | Vietata (salvo deroghe per veicoli eccezionali) | — |
Il pannello retroriflettente per le sporgenze è disciplinato dall'art. 226 del Regolamento CdS: deve avere dimensioni 50 x 50 cm, riportare gli estremi dell'approvazione, essere costantemente normale all'asse del veicolo.
I divieti dell'art. 164
L'art. 164 c. 5 stabilisce: "È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote". Ulteriori divieti:
- Trasporto di cose che possano cadere dal veicolo (sabbia, ghiaia, terre senza copertura);
- Carichi che producono polveri, gocce o frammenti senza adeguata protezione;
- Carico che impedisce l'apertura delle porte o l'uso degli specchietti retrovisori;
- Carico che impedisce la visibilità della targa o dei dispositivi di segnalazione luminosa.
Le sanzioni dell'art. 164
La violazione delle prescrizioni dell'art. 164 comporta:
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 87 a € 344 (art. 164 c. 8 CdS, importi aggiornati con gli aumenti biennali ISTAT);
- per i casi più gravi: ritiro della carta di circolazione e fermo del veicolo fino al ripristino delle condizioni di regolarità;
- se il carico è caduto in strada: il conducente deve provvedere alla rimozione immediata, pena ulteriori sanzioni.
L'art. 167: trasporto di cose su veicoli a motore
L'art. 167 disciplina il trasporto di cose sui veicoli a motore in relazione alla massa limite. Il principio: il veicolo non può circolare con una massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata sulla carta di circolazione.
Le sanzioni per sovraccarico (art. 167 c. 2)
Il regime sanzionatorio dipende dall'eccedenza di massa rispetto al limite consentito (calcolata al netto della tolleranza del 5%):
| Eccedenza (oltre la tolleranza del 5%, per veicoli > 10 t) | Sanzione | Decurtazione punti |
|---|---|---|
| Fino al 10% (eccedenza non superiore a 1 t) | € 42-173 | 1 punto |
| Tra il 10% e il 20% (eccedenza non superiore a 2 t) | € 87-345 | 2 punti |
| Tra il 20% e il 30% (eccedenza non superiore a 3 t) | € 173-695 | 3 punti |
| Oltre il 30% (eccedenza superiore a 3 t) | € 431-1.734 + sospensione patente + ritiro carta circolazione | 4 punti |
Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t (art. 167 c. 3), si applicano le stesse sanzioni del comma 2, ma le fasce sono espresse in percentuale della massa complessiva: l'eccedenza non deve superare rispettivamente il 5%, il 15%, il 25%, oppure superi il 25% della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. Per i veicoli a metano, GPL, elettrica o ibrida dotati di controllo elettronico della stabilità è ammessa una tolleranza ulteriore del 10% (art. 167 c. 3-bis).
Quando l'eccedenza supera il 5% della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione, il conducente deve ridurre il carico entro i limiti consentiti per poter proseguire (art. 167 c. 10): se ciò non è possibile sul posto, il veicolo viene fermato.
L'art. 168: trasporto di merci pericolose (ADR)
Il trasporto di merci pericolose su strada è disciplinato dall'Accordo Internazionale ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), recepito nell'ordinamento italiano. L'art. 168 CdS rinvia all'Accordo ADR e ai decreti ministeriali attuativi per:
- la classificazione delle merci pericolose (9 classi ONU);
- l'etichettaggio dei colli (pittogrammi standardizzati);
- l'imballaggio conforme;
- il carico, scarico e stivaggio sui veicoli;
- l'idoneità tecnica dei veicoli (cisterne ADR);
- la presenza di pannelli arancioni di segnalazione;
- la formazione del conducente (patentino ADR).
Le 9 classi ADR
| Classe | Tipologia merce | Esempi |
|---|---|---|
| 1 | Materie esplosive | Polveri da sparo, fuochi d'artificio |
| 2 | Gas (compressi, liquefatti, disciolti) | GPL, ossigeno, azoto |
| 3 | Liquidi infiammabili | Benzina, gasolio, kerosene |
| 4 | Solidi infiammabili | Fosforo, zolfo, magnesio |
| 5 | Sostanze comburenti e perossidi | Perossido d'idrogeno, nitrato d'ammonio |
| 6 | Sostanze tossiche e infettive | Pesticidi, rifiuti ospedalieri |
| 7 | Materiali radioattivi | Combustibile nucleare, materiali per medicina nucleare |
| 8 | Materiali corrosivi | Acido cloridrico, soda caustica |
| 9 | Materie e oggetti pericolosi vari | Batterie al litio, asbesto |
Le sanzioni dell'art. 168
Le sanzioni per violazione delle norme ADR sono particolarmente severe data la pericolosità delle materie:
Principali sanzioni art. 168
- Sovraccarico di veicolo per merci pericolose (c. 7): sanzioni dell'art. 167 c. 2 in misura doppia + decurtazione di 4 punti dalla patente indipendentemente dall'entità del sovraccarico;
- Trasporto senza autorizzazione quando prescritta o violazione delle condizioni autorizzative (c. 8): sanzione da € 1.988 a € 7.953 (importi aggiornati) + sospensione patente e carta di circolazione 2-6 mesi (c. 8-bis);
- Violazione prescrizioni tecniche (idoneità veicoli, dispositivi di equipaggiamento, pannelli, etichette, sosta, carico/scarico): sanzione da € 403 a € 1.617 + sospensione patente/carta circolazione 2-6 mesi (c. 9);
- Reiterazione delle violazioni: confisca amministrativa del veicolo.
Il patentino ADR
I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose devono essere in possesso del Certificato di Formazione Professionale (CFP) per il trasporto di merci pericolose, comunemente detto "patentino ADR". Caratteristiche:
- rilasciato dalla Motorizzazione Civile dopo corso di formazione e esame;
- durata 5 anni, rinnovabile con corso di aggiornamento ed esame;
- articolato in specializzazioni: classi I (esplosivi), II (gas), VII (radioattivi), cisterne;
- la base "ordinaria" copre il trasporto di colli per le altre classi.
La responsabilità del caricatore (D.Lgs. 286/2005 art. 7 c. 7)
Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 (Decreto di Riforma dell'Autotrasporto), all'art. 7 c. 7, ha introdotto una novità rilevante: il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di:
- massa limite ai sensi degli artt. 61 e 62 CdS;
- corretta sistemazione del carico ai sensi degli artt. 164 e 167 CdS.
Si tratta di una responsabilità solidale con quella del conducente e del proprietario del veicolo: tutti possono essere sanzionati per la stessa violazione. La ratio è coinvolgere chi materialmente determina la massa e la distribuzione del carico nel processo di responsabilità.
Il fissaggio del carico
Il fissaggio (lashing) del carico è disciplinato da norme tecniche specifiche, in particolare la EN 12195-1 (Calcolo delle forze di ancoraggio) e gli European Best Practices Guidelines on Cargo Securing. Tipologie principali:
- Lashing diretto: cinghie collegate direttamente al carico e ai punti di ancoraggio del veicolo;
- Lashing a blocco: il carico è bloccato contro strutture rigide del veicolo;
- Lashing combinato: combinazione delle due metodologie;
- Friction lashing: cinghie tensionate che generano attrito.
Le cinghie di ancoraggio devono essere conformi alla EN 12195-2 e riportare il marchio di idoneità con la forza nominale (LC - Lashing Capacity).
I controlli e l'attività della polizia stradale
I controlli sul trasporto di cose sono svolti da:
- Polizia Stradale (Polizia di Stato) — controlli su autostrade e strade statali;
- Polizia Locale — su strade comunali e nei centri urbani;
- Carabinieri;
- Guardia di Finanza — controlli su autotrasporto commerciale e fiscali;
- Funzionari del Ministero dei Trasporti;
- Centri di Controllo Mobile (CCM) ANAS per i veicoli pesanti su autostrade.
Strumenti di controllo
- Bilance di pesa (fisse e portatili) per la verifica della massa;
- Sistemi WIM (Weigh-In-Motion) per la pesatura dinamica senza fermata del veicolo;
- Documentazione: carta di circolazione, certificato ADR, documento di trasporto (DDT);
- Cronotachigrafo per verifiche su tempi di guida e riposo (Reg. UE 165/2014).
I tempi di guida e riposo
I conducenti di veicoli pesanti devono rispettare i tempi di guida e riposo previsti dal Regolamento UE 561/2006 e dal Regolamento UE 165/2014 (cronotachigrafo):
| Tempi | Limite |
|---|---|
| Guida continuativa | Max 4 ore e 30 minuti |
| Pausa | Almeno 45 minuti dopo 4h 30' |
| Guida giornaliera | Max 9 ore (estensibili a 10 due volte/settimana) |
| Riposo giornaliero | Almeno 11 ore consecutive (riducibili a 9 tre volte/settimana) |
| Riposo settimanale | Almeno 45 ore consecutive (riducibili a 24) |
| Guida settimanale | Max 56 ore |
| Guida bisettimanale | Max 90 ore |
Le violazioni dei tempi di guida sono sanzionate dall'art. 174 CdS con sanzioni amministrative graduali.
Le autorizzazioni per il trasporto eccezionale
Per i veicoli che superano i limiti di sagoma e massa indicati dagli artt. 61-62 CdS, occorrono autorizzazioni speciali ex art. 10 CdS (trasporti eccezionali):
- rilasciate dall'ente proprietario della strada;
- specificano il percorso, l'orario, le condizioni di trasporto;
- per percorsi che attraversano più amministrazioni: autorizzazione integrata (con eventuale scorta tecnica e/o di polizia);
- la circolazione senza autorizzazione comporta sanzioni gravi e fermo del veicolo.
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