La revisione periodica obbligatoria dei veicoli a motore e dei loro rimorchi è disciplinata dall'art. 80 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e dai decreti ministeriali attuativi. La revisione è finalizzata ad accertare la sicurezza per la circolazione, la silenziosità e il rispetto dei limiti di emissioni inquinanti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. È effettuata di norma presso la Motorizzazione Civile o presso officine autorizzate (centri di revisione), con risultanze annotate sulla carta di circolazione. Le sanzioni per chi circola con revisione omessa sono significative e accessoriate da sospensione del veicolo dalla circolazione.

L'obbligo di revisione

L'art. 80 c. 1 stabilisce: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi". Le revisioni sono effettuate, salvo eccezioni, dagli uffici competenti del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del MIT.

L'art. 80 c. 8 consente alle imprese di autoriparazione (officine) di effettuare le operazioni di revisione previa concessione rilasciata dal Ministero, con verifica di requisiti tecnici e morali. I centri privati sono soggetti a controlli periodici (c. 10).

La periodicità della revisione

Categoria veicoloPrima revisioneSuccessive
Autovetture e autocaravan ≤ 3,5 t (M1, M1-SA, N1)Entro 4 anni dall'immatricolazione (entro il mese di rilascio)Ogni 2 anni
Ciclomotori (L1e, L2e)Entro 4 anni dall'immatricolazioneOgni 2 anni
Motocicli (L3e)Entro 4 anni dall'immatricolazioneOgni 2 anni
Veicoli > 3,5 t (autocarri, autobus, autotreni)Entro 1 anno dall'immatricolazioneOgni 1 anno
Autoveicoli adibiti al trasporto cose pesantiEntro 1 annoOgni 1 anno
Veicoli per locazione senza conducente (NCC) e scuolabusEntro 1 anno dall'immatricolazioneOgni 1 anno
Taxi e autovetture in noleggio con conducenteEntro 1 annoOgni 1 anno
Rimorchi e semirimorchi ≤ 3,5 tEntro 4 anniOgni 2 anni
Rimorchi e semirimorchi > 3,5 tEntro 1 annoOgni 1 anno

Il termine si calcola dal mese di immatricolazione (rilascio della carta di circolazione) o dall'ultima revisione: la revisione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese di scadenza. Esempio: auto immatricolata il 13 marzo 2022 → prima revisione entro il 31 marzo 2026; successiva entro il 31 marzo 2028.

Calcolo della scadenza in pratica

Gli esiti della revisione

Al termine del controllo, l'ispettore attribuisce uno dei seguenti esiti:

Il costo della revisione

SedeCosto (autovettura M1)
Motorizzazione Civile (MCTC)€ 45,00 (costo calmierato)
Officine autorizzate€ 79,02 IVA inclusa (valore ministeriale di riferimento per veicoli leggeri)

Il costo include il rilascio del bollino di revisione e l'annotazione su carta di circolazione. Per veicoli pesanti (> 3,5 t), motocicli, rimorchi e veicoli particolari, i costi variano in base alla tipologia.

Le sanzioni per revisione omessa

L'art. 80 c. 14 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 173 a € 694 per chi circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione. Aggravanti e sanzioni accessorie:

Tolleranza? No

Non esiste alcuna "tolleranza" oltre la scadenza della revisione. L'ACI nei propri materiali informativi ribadisce che la revisione va effettuata entro il mese indicato sulla carta di circolazione e la circolazione con revisione scaduta integra una violazione dell'art. 80. Eventuali sospensioni o proroghe sono possibili solo se introdotte con decreti specifici (es. proroghe COVID-19).

L'impatto sull'assicurazione

Circolare con revisione scaduta comporta rischi assicurativi:

La "falsa revisione": art. 80 c. 17

L'art. 80 c. 17 dispone che "chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731". La fattispecie colpisce quindi chi esibisce agli organi accertatori una certificazione di revisione falsa (es. bollino contraffatto), e si accompagna alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione. La condotta integra altresì il reato di falsità materiale in certificato amministrativo commesso dal privato ex artt. 477 e 482 c.p. quando il falso riguarda la formazione del bollino o l'annotazione sulla carta di circolazione (Cass. pen. Sez. V n. 24300/2022). Per i centri di revisione che rilasciano certificazioni difformi dalle procedure è prevista la revoca della concessione e la cancellazione dal registro, ai sensi dei commi 8-bis e 15-16 dell'art. 80; per i funzionari pubblici trova applicazione anche l'art. 479 c.p. (falso ideologico).

I controlli su strada

La verifica dello stato della revisione è effettuata da:

La revisione dei veicoli "storici"

I veicoli storici (immatricolati da oltre 20 anni e iscritti in registri ASI, FMI o Storico-Lancia) hanno una disciplina particolare:

Le novità 2026

Le modifiche più recenti riguardano principalmente l'aspetto organizzativo del sistema (controlli sulle officine, conformità metrologica delle attrezzature, aggiornamento del percorso formativo degli ispettori), senza modifiche sostanziali alla periodicità o agli importi sanzionatori. Per le auto private le regole base restano:

Le fonti normative

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