L'elemento soggettivo del reato — disciplinato dall'art. 43 c.p. — rappresenta uno dei pilastri del diritto penale e costituisce il legame psicologico tra l'autore e il fatto commesso. Il delitto tentato ex art. 56 c.p. permette di sanzionare le condotte che, pur dirette alla commissione del reato, non si sono perfezionate per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente. La comprensione di queste due figure è essenziale per la corretta qualificazione giuridica di ogni fatto, e le loro implicazioni si estendono a tutti i settori del diritto penale.

L'art. 43 c.p.: elemento psicologico del reato

Art. 43: le tre forme di colpevolezza

Il dolo: forme e gradazioni

Il dolo è la forma "ordinaria" dell'elemento soggettivo per i delitti. Si articola in più gradazioni in base all'intensità della rappresentazione e della volontà:

Tipo di doloCaratteristiche
Dolo intenzionale (o diretto di primo grado)L'evento è preveduto come scopo dell'azione; l'agente lo vuole come fine
Dolo diretto (di secondo grado)L'evento è preveduto come conseguenza certa della propria azione, anche se non costituisce lo scopo
Dolo eventualeL'agente prevede il verificarsi dell'evento solo come possibile e ne accetta il rischio
Dolo alternativoL'agente prevede e accetta uno tra più eventi alternativi (es. ferire o uccidere)
Dolo specificoRichiede una finalità ulteriore rispetto al risultato della condotta (es. "al fine di trarre profitto")

La preterintenzione

La preterintenzione è la forma "intermedia" tra dolo e colpa, prevista per specifiche fattispecie:

L'evento più grave non è voluto, ma derivato da una condotta di per sé illecita. La Cass. pen. Sez. VII, ord. n. 37216/2020 ha confermato l'incompatibilità del tentativo con la preterintenzione: l'omicidio preterintenzionale è caratterizzato da un evento non voluto più grave di quello cui gli atti erano diretti, strutturalmente incompatibile con il tentativo, che presuppone un evento voluto e non verificato.

La colpa: forme

La colpa è la forma di colpevolezza propria dei delitti colposi (es. omicidio colposo art. 589, lesioni colpose art. 590) e delle contravvenzioni. L'art. 43 individua quattro forme di colpa:

Colpa generica e specifica

La colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia) richiede una valutazione del comportamento del singolo agente rispetto al modello dell'uomo prudente. La colpa specifica emerge dalla violazione di norme precostituite che dettano regole di condotta (es. CdS, norme antinfortunistiche).

Colpa cosciente (con previsione)

La colpa cosciente o con previsione è disciplinata dall'art. 61 n. 3 c.p. come circostanza aggravante: l'agente prevede l'evento ma confida nella sua non realizzazione. Si differenzia dal dolo eventuale (in cui l'agente accetta il rischio) per la mancanza di accettazione.

L'art. 56 c.p.: delitto tentato

Art. 56 c. 1: definizione

"Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica." La pena è ridotta da 1/3 a 2/3 di quella prevista per il delitto consumato; nei casi in cui per il delitto sia prevista la pena dell'ergastolo, si applica la reclusione non inferiore a 12 anni.

I requisiti del tentativo

Il dolo nel tentativo

La Cass. pen. Sez. I, n. 43250/2018 ha statuito che il dolo diretto, anche nella forma del dolo alternativo, è compatibile con il tentativo (caso del ladro sorpreso che colpiva il proprietario al capo con un masso, configurando tentato omicidio pluriaggravato). Più discusso il rapporto del tentativo con il dolo eventuale: il requisito dell'univocità sembra selezionare le sole forme di dolo intenzionale o al massimo diretto.

La desistenza volontaria (art. 56 c. 3)

"Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso." Caratteristiche:

Il recesso attivo (art. 56 c. 4)

"Se il colpevole volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da 1/3 alla metà." Caratteristiche:

La distinzione tra desistenza e recesso attivo

AspettoDesistenza (c. 3)Recesso attivo (c. 4)
Fase del tentativoIncompiutoCompiuto
Condotta richiestaOmissione (smettere)Azione positiva (impedire)
ConseguenzaImpunità per il tentativoDiminuente 1/3-1/2 della pena del tentativo
NaturaCausa di non punibilitàCircostanza attenuante
EsempioLadro che entra in casa ma esce senza prendere nullaAvvelenatore che dà l'antidoto alla vittima

Il reato impossibile (art. 49 c.p.)

L'art. 49 c.p. distingue il tentativo punibile dal "reato impossibile":

Il delitto tentato: pena

L'art. 56 c. 2 stabilisce la pena per il delitto tentato:

L'iter criminis: le fasi del reato

La condotta criminosa attraversa più fasi, di rilevanza penalistica differenziata:

  1. Ideazione: pensiero del reato — non punibile (cogitationis poenam nemo patitur);
  2. Preparazione: organizzazione del fatto — punibile solo per specifici reati (es. detenzione di esplosivi);
  3. Esecuzione: realizzazione concreta della condotta — può integrare tentativo o consumazione;
  4. Consumazione: verificarsi dell'evento o esaurimento della condotta — punibile come reato consumato;
  5. Esaurimento: cessazione della permanenza nei reati permanenti.

I reati incompatibili con il tentativo

Non tutti i reati ammettono il tentativo:

Il concorso di reati (artt. 81-90 c.p.)

Quando una condotta integra più reati, si applicano le norme sul concorso:

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