La società rappresenta lo strumento giuridico fondamentale attraverso il quale più soggetti uniscono risorse e competenze per esercitare in forma associata un'attività economica. Mentre l'impresa individuale fa capo a una sola persona, la società consente di ripartire tra più soci l'investimento, il rischio e la gestione, dando vita a un'organizzazione collettiva. Il codice civile dedica alle società un'ampia disciplina, collocata nel Libro V, e ne individua diversi tipi, ciascuno con caratteristiche proprie quanto a responsabilità dei soci, struttura organizzativa e modalità di costituzione. La distinzione fondamentale è quella tra società di persone e società di capitali: nelle prime prevale l'elemento personale, ossia la figura del socio, che risponde in modo illimitato delle obbligazioni sociali; nelle seconde prevale l'elemento patrimoniale, ossia il capitale conferito, e i soci godono del beneficio della responsabilità limitata. A questa distinzione si affianca quella tra società lucrative, che mirano a dividere gli utili tra i soci, e società mutualistiche, ossia le cooperative, che perseguono uno scopo mutualistico. La scelta del tipo societario è una decisione di grande rilievo pratico, e la conoscenza della relativa disciplina ricorre nei concorsi pubblici che prevedono prove di diritto commerciale e civile.

Il quadro normativo di riferimento

Il contratto di società (art. 2247 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2247 c.c., con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Gli elementi essenziali sono:

Dal patrimonio sociale (il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi) va distinto il capitale sociale (il valore dei conferimenti al momento della costituzione, che resta invariato salvo aumenti o riduzioni).

I tipi di società

Vige il principio di tipicità (numero chiuso): le società possono essere costituite solo secondo i tipi previsti dalla legge. Si distinguono:

Categoria Tipi Caratteristiche
Società di personeSocietà semplice (s.s.), Società in nome collettivo (s.n.c.), Società in accomandita semplice (s.a.s.)No personalità giuridica; autonomia patrimoniale imperfetta; responsabilità illimitata dei soci
Società di capitaliSocietà per azioni (s.p.a.), Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), Società a responsabilità limitata (s.r.l.)Personalità giuridica; autonomia patrimoniale perfetta; responsabilità limitata dei soci
Società mutualisticheSocietà cooperativeScopo mutualistico; capitale variabile

Le società di persone

Le società di capitali

Personalità giuridica e autonomia patrimoniale

Per gli aspiranti dipendenti pubblici (operatori e funzionari dei servizi attività produttive e SUAP dei Comuni, Camere di commercio, uffici tributari, Polizia Municipale e Locale e annonaria, Guardia di Finanza, avvocatura e tutti i concorsi pubblici con quesiti su diritto commerciale e civile) — La disciplina delle società è materia fondamentale nei concorsi (diritto commerciale - società). Vanno padroneggiati: (i) fonte: Libro V del Codice Civile, Titolo V "Delle società" (artt. 2247-2510) e Titolo VI "Delle società cooperative" (artt. 2511-2548); riforma del diritto societario con D.Lgs. 17/1/2003 n. 6; (ii) contratto di società art. 2247 c.c.: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili; (iii) elementi essenziali: i conferimenti (di beni o servizi, formano il patrimonio sociale iniziale e, nel loro valore, il capitale sociale; senza conferimenti non vi è società), l'esercizio in comune di un'attività economica (oggetto sociale), lo scopo di lucro (produzione di utili - lucro oggettivo - da distribuire ai soci - lucro soggettivo); (iv) patrimonio e capitale sociale: il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi della società; il capitale sociale è il valore dei conferimenti al momento della costituzione, che resta invariato salvo aumenti o riduzioni; (v) principio di tipicità (numero chiuso): le società possono costituirsi solo secondo i tipi previsti dalla legge; (vi) società di persone: società semplice s.s. (artt. 2251 ss., solo attività non commerciale, agricola o professionale), società in nome collettivo s.n.c. (artt. 2291 ss., attività commerciale, tutti i soci responsabili illimitatamente e solidalmente), società in accomandita semplice s.a.s. (artt. 2313 ss., soci accomandatari con responsabilità illimitata e gestione, soci accomandanti con responsabilità limitata al conferimento ed esclusi dalla gestione); (vii) società di capitali: società per azioni s.p.a. (artt. 2325 ss., partecipazioni rappresentate da azioni), società in accomandita per azioni s.a.p.a. (artt. 2452 ss., quote rappresentate da azioni, con accomandatari e accomandanti), società a responsabilità limitata s.r.l. (artt. 2462 ss., partecipazioni rappresentate da quote, non da azioni); (viii) società cooperative: artt. 2511 ss., scopo mutualistico (non lucrativo), capitale variabile; (ix) personalità giuridica: le società di capitali hanno personalità giuridica, le società di persone no (pur essendo autonomi soggetti di diritto); (x) autonomia patrimoniale perfetta (società di capitali): il patrimonio della società è completamente separato da quello dei soci; per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio; i soci godono del beneficio della responsabilità limitata (rischiano solo il conferimento); (xi) autonomia patrimoniale imperfetta (società di persone): la separazione tra patrimonio sociale e personale non è completa; i soci illimitatamente responsabili rispondono anche con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni sociali; (xii) responsabilità dei soci: illimitata e solidale nelle società di persone (salvo accomandanti), limitata al conferimento nelle società di capitali; (xiii) costituzione: le società di capitali si costituiscono per atto pubblico davanti a un notaio e acquistano personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese; (xiv) autorità: registro delle imprese presso le Camere di commercio, notaio (costituzione delle società di capitali), Tribunale delle imprese per le controversie societarie.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri il contratto di società e la distinzione tra società di persone e società di capitali, con particolare riferimento alla personalità giuridica, all'autonomia patrimoniale e alla responsabilità dei soci".

Risposta strutturata: (i) contratto di società: ai sensi dell'articolo 2247 del codice civile, con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili; (ii) elementi essenziali: dalla definizione si ricavano i tre elementi essenziali della società, ossia i conferimenti, che costituiscono il patrimonio e il capitale sociale, l'esercizio in comune di un'attività economica, che ne rappresenta l'oggetto, e lo scopo di lucro, consistente nella divisione degli utili tra i soci; (iii) tipicità: vige il principio di tipicità, per cui le società possono essere costituite solo secondo i tipi previsti dalla legge, che si raggruppano nelle due grandi categorie delle società di persone e delle società di capitali, cui si aggiungono le società cooperative a scopo mutualistico; (iv) società di persone: sono società di persone la società semplice, utilizzabile solo per attività non commerciali, la società in nome collettivo, tipica dell'attività commerciale, e la società in accomandita semplice, caratterizzata dalla presenza di soci accomandatari e accomandanti; (v) società di capitali: sono società di capitali la società per azioni e la società in accomandita per azioni, le cui partecipazioni sono rappresentate da azioni, e la società a responsabilità limitata, le cui partecipazioni sono rappresentate da quote; (vi) personalità giuridica: le società di capitali sono dotate di personalità giuridica, mentre le società di persone ne sono prive, pur costituendo autonomi soggetti di diritto; (vii) autonomia patrimoniale: le società di capitali godono di autonomia patrimoniale perfetta, in virtù della quale il patrimonio sociale è completamente separato da quello dei soci e delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società, mentre le società di persone hanno autonomia patrimoniale imperfetta, con la conseguenza che i soci illimitatamente responsabili rispondono anche con il proprio patrimonio personale; (viii) responsabilità e costituzione: ne deriva che nelle società di persone i soci rispondono in via illimitata e solidale, salvo gli accomandanti, mentre nelle società di capitali i soci godono del beneficio della responsabilità limitata, rischiando soltanto il conferimento; le società di capitali, inoltre, si costituiscono per atto pubblico davanti a un notaio e acquistano personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese.

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