Il diritto commerciale si fonda su un istituto cardine, quello dell'imprenditore, attorno al quale ruota l'intera disciplina dell'attività economica organizzata. Il codice civile del 1942, abbandonando l'impostazione del codice di commercio basata sugli atti di commercio, ha posto al centro del sistema la figura soggettiva dell'imprenditore, individuandone i caratteri nell'articolo 2082. La nozione è di fondamentale importanza, perché dalla qualificazione di un soggetto come imprenditore, e in particolare come imprenditore commerciale non piccolo, discende l'applicazione di un complesso di regole speciali, il cosiddetto statuto dell'imprenditore commerciale, che impone obblighi quali l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili, e che assoggetta l'imprenditore alle procedure concorsuali in caso di crisi o insolvenza. Distinta dalla figura dell'imprenditore e dall'attività di impresa è l'azienda, intesa come il complesso dei beni di cui l'imprenditore si serve per esercitare la propria attività. La conoscenza di questi istituti costituisce la base indispensabile per affrontare lo studio delle società e ricorre nei concorsi pubblici che prevedono prove di diritto commerciale e civile.

Il quadro normativo di riferimento

L'imprenditore (art. 2082 c.c.) e i suoi requisiti

L'art. 2082 c.c. dispone che "è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi". Gli elementi essenziali sono:

La norma non menziona espressamente lo scopo di lucro, la liceità e la spendita del nome, elementi discussi in dottrina.

Le categorie di imprenditore

In base all'oggetto dell'attività

In base alla dimensione

In base al soggetto

Lo statuto dell'imprenditore commerciale

All'imprenditore commerciale non piccolo si applica uno statuto speciale, che comprende in particolare:

Il piccolo imprenditore e l'imprenditore agricolo sono soggetti a uno statuto semplificato (l'imprenditore agricolo si iscrive nel registro con funzione di pubblicità).

L'azienda (art. 2555 c.c.) e l'avviamento

Il trasferimento dell'azienda e i segni distintivi

Per gli aspiranti dipendenti pubblici (operatori e funzionari dei servizi attività produttive e SUAP dei Comuni, Camere di commercio, uffici tributari, Polizia Municipale e Locale e annonaria, Guardia di Finanza, avvocatura e tutti i concorsi pubblici con quesiti su diritto commerciale e civile) — La disciplina dell'imprenditore e dell'azienda è materia fondamentale nei concorsi (diritto commerciale). Vanno padroneggiati: (i) fonte: Libro V del Codice Civile, Titolo II "Del lavoro nell'impresa" (artt. 2082-2221) e Titolo VIII "Dell'azienda" (artt. 2555-2574); (ii) imprenditore art. 2082: è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi; (iii) requisiti: attività economica, professionalità (esercizio abituale, stabile e non occasionale), organizzazione (coordinamento dei fattori produttivi), fine della produzione o dello scambio (esclusa l'attività di mero godimento); la norma non menziona scopo di lucro, liceità e spendita del nome (discussi in dottrina); (iv) imprenditore agricolo art. 2135: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, con riferimento a un ciclo biologico; (v) imprenditore commerciale art. 2195: attività industriale di produzione di beni/servizi, intermediazione nella circolazione dei beni, trasporto, attività bancaria o assicurativa, attività ausiliarie; (vi) piccolo imprenditore art. 2083: coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e chi esercita un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (statuto semplificato); (vii) classificazione per soggetto: impresa individuale (persona fisica), collettiva (società ed enti), pubblica (enti pubblici, art. 2093); (viii) statuto dell'imprenditore commerciale: iscrizione nel registro delle imprese (pubblicità legale), tenuta delle scritture contabili (artt. 2214 ss.: libro giornale e libro degli inventari), soggezione alle procedure concorsuali (Codice della crisi D.Lgs. 14/2019), rappresentanza commerciale (institori, procuratori, commessi); (ix) azienda art. 2555: complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa; distinzione tra impresa (attività) e azienda (complesso di beni-strumento); universalità di beni mobili, immobili e immateriali; (x) avviamento: capacità dell'azienda di produrre profitti, non bene autonomo ma qualità dell'azienda; (xi) cessione dell'azienda art. 2556: per le imprese soggette a registrazione, contratti provati per iscritto e depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni a cura del notaio; (xii) divieto di concorrenza art. 2557: chi aliena l'azienda deve astenersi per 5 anni dall'iniziare una nuova impresa idonea a sviare la clientela; successione nei contratti, crediti e debiti aziendali (artt. 2558-2560); (xiii) segni distintivi: ditta (art. 2563, nome commerciale), insegna (art. 2568, individua i locali), marchio (artt. 2569 ss., distingue prodotti/servizi), con i principi di novità e capacità distintiva; (xiv) autorità: registro delle imprese presso le Camere di commercio, Tribunale delle imprese per le controversie societarie.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri la nozione di imprenditore e le sue categorie, soffermandosi sullo statuto dell'imprenditore commerciale e sulla nozione di azienda".

Risposta strutturata: (i) nozione di imprenditore: ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi; (ii) requisiti: dalla definizione si ricavano i requisiti dell'attività economica, della professionalità, intesa come esercizio abituale e non occasionale, dell'organizzazione dei fattori produttivi e della destinazione dell'attività alla produzione o allo scambio di beni o servizi, con esclusione della mera attività di godimento; (iii) categorie per oggetto: in base all'oggetto dell'attività si distingue tra imprenditore agricolo, definito dall'articolo 2135 con riferimento alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e alle attività connesse, e imprenditore commerciale, definito dall'articolo 2195; (iv) il piccolo imprenditore: in base alla dimensione, l'articolo 2083 individua il piccolo imprenditore nei coltivatori diretti del fondo, negli artigiani, nei piccoli commercianti e in coloro che esercitano un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, destinatario di uno statuto semplificato; (v) statuto dell'imprenditore commerciale: l'imprenditore commerciale non piccolo è soggetto a uno statuto speciale, che comprende l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, la tenuta delle scritture contabili e la soggezione alle procedure concorsuali in caso di insolvenza; (vi) nozione di azienda: ai sensi dell'articolo 2555, l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, e va tenuta distinta dall'impresa, che è l'attività economica, costituendo l'azienda lo strumento attraverso cui tale attività si esercita; (vii) avviamento e cessione: l'azienda è caratterizzata dall'avviamento, ossia dalla capacità di produrre profitti, e la sua cessione, disciplinata dall'articolo 2556, deve essere provata per iscritto e iscritta nel registro delle imprese, mentre l'articolo 2557 impone all'alienante il divieto di concorrenza per cinque anni; (viii) segni distintivi: completano la disciplina i segni distintivi dell'imprenditore, ossia la ditta, l'insegna e il marchio, tutelati secondo i principi di novità e capacità distintiva.

Materiale di studio

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