La recidiva e le circostanze del reato sono istituti di parte generale del diritto penale che incidono sulla determinazione della pena. La recidiva è disciplinata dall'art. 99 c.p. ed è inquadrata come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole: si applica quando chi è stato condannato per un delitto non colposo ne commette un altro. Le circostanze comuni (artt. 61-62 c.p.) e quelle generiche (art. 62-bis) modificano la pena base; il loro bilanciamento avviene con il giudizio ex art. 69 c.p. Il sistema, riformato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 (Legge "ex Cirielli"), ha visto numerose modifiche dalla L. 134/2021 e D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia).
L'art. 99 c.p.: la recidiva
Art. 99 c. 1: recidiva semplice
"Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato." Si tratta di una recidiva facoltativa: il giudice valuta se applicarla con motivazione, in base alla maggiore capacità a delinquere desunta dalla nuova condotta.
Le forme di recidiva
L'art. 99 c.p. articola la recidiva in cinque ipotesi (dopo la riforma "ex Cirielli"):
| Forma | Articolo | Aumento di pena |
|---|---|---|
| Recidiva semplice | art. 99 c. 1 | Fino a 1/3 |
| Recidiva aggravata (specifica, infraquinquennale, o durante esecuzione) | art. 99 c. 2 | Fino alla metà |
| Recidiva pluriaggravata (concorrenza di più ipotesi del c. 2) | art. 99 c. 3 | Della metà (aumento secco) |
| Recidiva reiterata semplice | art. 99 c. 4, prima parte | Della metà (aumento secco) |
| Recidiva reiterata aggravata | art. 99 c. 4, seconda parte | Di 2/3 (aumento secco) |
La recidiva aggravata (art. 99 c. 2)
Si ha recidiva aggravata se il nuovo delitto non colposo:
- è della stessa indole di quello per il quale è già intervenuta condanna (c.d. recidiva specifica);
- è stato commesso nei 5 anni dalla condanna precedente (c.d. recidiva infraquinquennale);
- è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione (c.d. recidiva infralustrale nel terzo senso).
L'aumento di pena va fino alla metà. Quando concorrono più ipotesi tra quelle elencate, si ha la recidiva pluriaggravata con aumento secco della metà.
La recidiva reiterata (art. 99 c. 4)
Si ha recidiva reiterata quando il recidivo commette un altro reato:
- Reiterata semplice: il recidivo (già dichiarato) commette un nuovo reato: aumento della metà;
- Reiterata aggravata: il nuovo reato presenta le caratteristiche dell'aggravata (specifica, infraquinquennale, ecc.): aumento di due terzi;
- la Cass. pen. Sez. II, n. 37063/2020: è preclusa l'applicazione della recidiva reiterata se in un precedente processo non sia mai stata applicata la recidiva (semplice, aggravata o pluriaggravata) per mancanza del presupposto formale dell'anteriorità della data di irrevocabilità della sentenza precedente rispetto alla data di commissione del nuovo reato.
I limiti all'applicazione (art. 99 c. 6)
L'art. 99 c. 6 stabilisce limiti quantitativi all'aumento per recidiva:
- l'aumento non può superare il cumulo delle pene precedenti alla commissione del nuovo reato;
- per la recidiva di cui ai commi 1-4, il giudice deve sempre motivare l'idoneità della nuova condotta a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo (Cass. pen. Sez. VI, n. 14550/2011).
La recidiva come circostanza ad effetto speciale
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è circostanza aggravante ad effetto speciale (Cass. pen. Sez. V, n. 35852/2010): rileva ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato. La recidiva incide anche su:
- Patteggiamento allargato (art. 444 c.p.p.): preclusione per i dichiarati recidivi ex art. 99 c. 4;
- Misure cautelari: criterio di valutazione del pericolo di reiterazione (art. 274);
- Sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.): limiti più stringenti;
- Benefici penitenziari: accesso a misure alternative ridimensionato per i recidivi reiterati;
- Continuazione (art. 81 c. 4 c.p.): aumento di pena minimo di 1/3 per i recidivi reiterati.
Le circostanze del reato: definizione
Le circostanze sono elementi accessori che incidono sulla pena del reato base. Si distinguono in:
| Classificazione | Tipi | Effetto |
|---|---|---|
| Per effetto sulla pena | Aggravanti / Attenuanti | Aumento o diminuzione della pena base |
| Per quantum di variazione | Comuni / A effetto speciale / Indipendenti | Comuni: aumento/diminuzione 1/3; effetto speciale: oltre 1/3; indipendenti: pena propria |
| Per modalità di apprezzamento | Oggettive / Soggettive | Le prime riguardano il fatto, le seconde la persona |
| Per fonte | Definite per legge / Generiche | Le generiche sono valutate discrezionalmente (art. 62-bis) |
Le aggravanti comuni (art. 61 c.p.)
L'art. 61 c.p. elenca le circostanze aggravanti comuni, applicabili a tutti i reati salvo deroghe:
- aver agito per motivi abietti o futili;
- aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguirne o assicurarne il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità;
- aver agito, nei delitti colposi, nonostante la previsione dell'evento (c.d. colpa cosciente);
- aver adoperato sevizie o aver agito con crudeltà verso le persone;
- aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (c.d. minorata difesa);
- aver commesso il reato durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato o ordine di arresto o di carcerazione;
- aver, nei delitti contro il patrimonio, cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto;
- aver commesso il fatto con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione/servizio o alla qualità di ministro di culto;
- aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni;
- 11-bis) aver commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale (aggravante c.d. "di clandestinità", introdotta dal D.L. 92/2008 conv. L. 125/2008, dichiarata incostituzionale dalla Corte Cost. con sentenza n. 249 dell'8 luglio 2010 per violazione degli artt. 3 e 25 c. 2 Cost.);
- 11-ter) aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto in luoghi destinati a scuola, istruzione, formazione;
- 11-quater) per chi ha la qualifica di parlamentare europeo, commettere alcuni reati contro la PA;
- 11-quinquies) aver commesso il fatto in presenza o danno di un minore di anni 18 o in danno di donna in stato di gravidanza;
- 11-sexies, 11-septies, 11-octies) ulteriori aggravanti aggiunte da successive riforme (cyberbullismo, violenza domestica, fatti commessi mediante strumenti informatici);
- 11-novies) aver agito nei confronti di persona disabile;
- 11-decies) aver commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, per delitti non colposi contro la vita, l'incolumità individuale, la libertà personale e il patrimonio (aggravante introdotta dall'art. 11 del D.L. 48/2025 conv. L. 80/2025 — Decreto Sicurezza).
Le attenuanti comuni (art. 62 c.p.)
L'art. 62 c.p. prevede le seguenti circostanze attenuanti comuni:
- aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- aver reagito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui (c.d. provocazione);
- aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati o quando il colpevole non è un delinquente abituale o professionale;
- aver cagionato, nei delitti contro il patrimonio, un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti che offendono il patrimonio della PA, aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità;
- concorso del fatto doloso della persona offesa nella determinazione dell'evento;
- aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, ovvero essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.)
Art. 62-bis: il "salvavita" del giudice
"Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo articolo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62." La diminuzione di pena non può eccedere il limite di 1/3.
Le attenuanti generiche permettono al giudice di adattare la pena al caso concreto, valutando elementi come:
- incensuratezza dell'imputato;
- collaborazione processuale;
- comportamento durante il processo;
- condizioni socio-economiche, ambientali, familiari;
- età avanzata o giovane età;
- contesto culturale.
L'art. 69 c.p.: bilanciamento delle circostanze
L'art. 69 c.p. disciplina il concorso eterogeneo di circostanze (aggravanti e attenuanti):
- il giudice valuta le circostanze e dichiara la loro equivalenza, prevalenza delle attenuanti, o prevalenza delle aggravanti;
- se equivalenti: nessuna modifica della pena base;
- se prevalgono le attenuanti: applicazione della sola diminuzione;
- se prevalgono le aggravanti: applicazione del solo aumento;
- per la recidiva reiterata (art. 99 c. 4), il giudizio di bilanciamento non opera rispetto a determinate aggravanti (art. 69 c. 4): le aggravanti non possono essere ridotte sotto la soglia del minimo, salvo eccezioni;
- tuttavia, secondo costante giurisprudenza, le attenuanti generiche possono essere riconosciute con giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.
Il concorso omogeneo di circostanze (artt. 64, 65, 67 c.p.)
Quando concorrono più circostanze dello stesso segno (aggravanti o attenuanti):
- per le aggravanti (art. 64): si applicano in cumulo;
- per le attenuanti (art. 65): si applicano in cumulo, ma la pena non può essere ridotta più della metà;
- per il calcolo: si parte dalla pena base, si applica l'aumento/diminuzione, poi si applicano gli ulteriori aumenti/diminuzioni partendo dalla pena risultante.
Le circostanze ad effetto speciale (art. 63 c.p.)
Le circostanze ad effetto speciale comportano un aumento o diminuzione della pena superiore al terzo:
- Esempi di aggravanti ad effetto speciale: art. 416-bis c. 4 (associazione mafiosa armata), art. 625 (furto aggravato), art. 99 c. 4 (recidiva reiterata);
- Esempi di attenuanti ad effetto speciale: art. 416-bis.1 c. 3 (collaborazione di mafia), art. 116 c. 2 (concorso anomalo);
- l'art. 63 c. 4 prevede regole per il concorso tra circostanze ad effetto speciale: si applica solo la circostanza più grave (per aggravanti) o più favorevole (per attenuanti).
L'imputazione delle circostanze (art. 59 c.p.)
L'art. 59 c.p. disciplina l'imputazione delle circostanze:
- le circostanze attenuanti sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute o ritenute per errore inesistenti;
- le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente solo se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute insussistenti per errore determinato da colpa;
- se l'agente ritiene erroneamente che esistano circostanze attenuanti, queste sono valutate a suo favore (c.d. circostanze putative);
- se l'agente ritiene erroneamente che esistano circostanze aggravanti, queste non sono valutate a suo carico (favor rei).
Le circostanze inerenti alla persona (art. 70 c.p.)
L'art. 70 distingue:
- Circostanze oggettive: concernono natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo;
- Circostanze soggettive: concernono l'intensità del dolo, il grado della colpa, le condizioni e qualità personali del colpevole (es. recidiva, abitualità, professionalità nel reato);
- Differenza pratica: nel concorso di persone (art. 110), le circostanze soggettive si applicano solo al concorrente cui si riferiscono; le oggettive si estendono a tutti i concorrenti se conosciute o conoscibili (art. 118).
Le circostanze esclusive e i reati aggravati dall'evento
Vanno distinte dalle circostanze:
- Reati aggravati dall'evento: l'evento non è elemento costitutivo del reato base ma una sua conseguenza, che porta a una nuova figura autonoma di reato (es. art. 586 c.p. morte come conseguenza di altro delitto);
- Reati complessi (art. 84): si distinguono dal concorso di reati e dalle circostanze;
- Elementi costitutivi del reato: non sono circostanze ma fanno parte della struttura essenziale del fatto.
Gli effetti della contestazione delle circostanze
Per essere applicate, le circostanze (sia aggravanti che attenuanti) devono essere contestate all'imputato:
- la contestazione formale avviene nell'imputazione iniziale o con modifica ai sensi degli artt. 516-518 c.p.p.;
- il giudice non può applicare d'ufficio aggravanti non contestate;
- le attenuanti possono essere riconosciute anche d'ufficio (favor rei);
- la Cass. Sez. II, n. 28872/2020 chiarisce la disciplina della cognizione del giudice d'appello in materia di recidiva e trattamento sanzionatorio.
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