La recidiva e le circostanze del reato sono istituti di parte generale del diritto penale che incidono sulla determinazione della pena. La recidiva è disciplinata dall'art. 99 c.p. ed è inquadrata come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole: si applica quando chi è stato condannato per un delitto non colposo ne commette un altro. Le circostanze comuni (artt. 61-62 c.p.) e quelle generiche (art. 62-bis) modificano la pena base; il loro bilanciamento avviene con il giudizio ex art. 69 c.p. Il sistema, riformato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 (Legge "ex Cirielli"), ha visto numerose modifiche dalla L. 134/2021 e D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia).

L'art. 99 c.p.: la recidiva

Art. 99 c. 1: recidiva semplice

"Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato." Si tratta di una recidiva facoltativa: il giudice valuta se applicarla con motivazione, in base alla maggiore capacità a delinquere desunta dalla nuova condotta.

Le forme di recidiva

L'art. 99 c.p. articola la recidiva in cinque ipotesi (dopo la riforma "ex Cirielli"):

FormaArticoloAumento di pena
Recidiva sempliceart. 99 c. 1Fino a 1/3
Recidiva aggravata (specifica, infraquinquennale, o durante esecuzione)art. 99 c. 2Fino alla metà
Recidiva pluriaggravata (concorrenza di più ipotesi del c. 2)art. 99 c. 3Della metà (aumento secco)
Recidiva reiterata sempliceart. 99 c. 4, prima parteDella metà (aumento secco)
Recidiva reiterata aggravataart. 99 c. 4, seconda parteDi 2/3 (aumento secco)

La recidiva aggravata (art. 99 c. 2)

Si ha recidiva aggravata se il nuovo delitto non colposo:

L'aumento di pena va fino alla metà. Quando concorrono più ipotesi tra quelle elencate, si ha la recidiva pluriaggravata con aumento secco della metà.

La recidiva reiterata (art. 99 c. 4)

Si ha recidiva reiterata quando il recidivo commette un altro reato:

I limiti all'applicazione (art. 99 c. 6)

L'art. 99 c. 6 stabilisce limiti quantitativi all'aumento per recidiva:

La recidiva come circostanza ad effetto speciale

La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è circostanza aggravante ad effetto speciale (Cass. pen. Sez. V, n. 35852/2010): rileva ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato. La recidiva incide anche su:

Le circostanze del reato: definizione

Le circostanze sono elementi accessori che incidono sulla pena del reato base. Si distinguono in:

ClassificazioneTipiEffetto
Per effetto sulla penaAggravanti / AttenuantiAumento o diminuzione della pena base
Per quantum di variazioneComuni / A effetto speciale / IndipendentiComuni: aumento/diminuzione 1/3; effetto speciale: oltre 1/3; indipendenti: pena propria
Per modalità di apprezzamentoOggettive / SoggettiveLe prime riguardano il fatto, le seconde la persona
Per fonteDefinite per legge / GenericheLe generiche sono valutate discrezionalmente (art. 62-bis)

Le aggravanti comuni (art. 61 c.p.)

L'art. 61 c.p. elenca le circostanze aggravanti comuni, applicabili a tutti i reati salvo deroghe:

  1. aver agito per motivi abietti o futili;
  2. aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguirne o assicurarne il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità;
  3. aver agito, nei delitti colposi, nonostante la previsione dell'evento (c.d. colpa cosciente);
  4. aver adoperato sevizie o aver agito con crudeltà verso le persone;
  5. aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (c.d. minorata difesa);
  6. aver commesso il reato durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato o ordine di arresto o di carcerazione;
  7. aver, nei delitti contro il patrimonio, cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità;
  8. aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto;
  9. aver commesso il fatto con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione/servizio o alla qualità di ministro di culto;
  10. aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni;
  11. 11-bis) aver commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale (aggravante c.d. "di clandestinità", introdotta dal D.L. 92/2008 conv. L. 125/2008, dichiarata incostituzionale dalla Corte Cost. con sentenza n. 249 dell'8 luglio 2010 per violazione degli artt. 3 e 25 c. 2 Cost.);
  12. 11-ter) aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto in luoghi destinati a scuola, istruzione, formazione;
  13. 11-quater) per chi ha la qualifica di parlamentare europeo, commettere alcuni reati contro la PA;
  14. 11-quinquies) aver commesso il fatto in presenza o danno di un minore di anni 18 o in danno di donna in stato di gravidanza;
  15. 11-sexies, 11-septies, 11-octies) ulteriori aggravanti aggiunte da successive riforme (cyberbullismo, violenza domestica, fatti commessi mediante strumenti informatici);
  16. 11-novies) aver agito nei confronti di persona disabile;
  17. 11-decies) aver commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, per delitti non colposi contro la vita, l'incolumità individuale, la libertà personale e il patrimonio (aggravante introdotta dall'art. 11 del D.L. 48/2025 conv. L. 80/2025 — Decreto Sicurezza).

Le attenuanti comuni (art. 62 c.p.)

L'art. 62 c.p. prevede le seguenti circostanze attenuanti comuni:

  1. aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
  2. aver reagito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui (c.d. provocazione);
  3. aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati o quando il colpevole non è un delinquente abituale o professionale;
  4. aver cagionato, nei delitti contro il patrimonio, un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti che offendono il patrimonio della PA, aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità;
  5. concorso del fatto doloso della persona offesa nella determinazione dell'evento;
  6. aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, ovvero essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.)

Art. 62-bis: il "salvavita" del giudice

"Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo articolo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62." La diminuzione di pena non può eccedere il limite di 1/3.

Le attenuanti generiche permettono al giudice di adattare la pena al caso concreto, valutando elementi come:

L'art. 69 c.p.: bilanciamento delle circostanze

L'art. 69 c.p. disciplina il concorso eterogeneo di circostanze (aggravanti e attenuanti):

Il concorso omogeneo di circostanze (artt. 64, 65, 67 c.p.)

Quando concorrono più circostanze dello stesso segno (aggravanti o attenuanti):

Le circostanze ad effetto speciale (art. 63 c.p.)

Le circostanze ad effetto speciale comportano un aumento o diminuzione della pena superiore al terzo:

L'imputazione delle circostanze (art. 59 c.p.)

L'art. 59 c.p. disciplina l'imputazione delle circostanze:

Le circostanze inerenti alla persona (art. 70 c.p.)

L'art. 70 distingue:

Le circostanze esclusive e i reati aggravati dall'evento

Vanno distinte dalle circostanze:

Gli effetti della contestazione delle circostanze

Per essere applicate, le circostanze (sia aggravanti che attenuanti) devono essere contestate all'imputato:

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