Il sistema delle pene nell'ordinamento italiano si articola in pene principali, pene accessorie e pene sostitutive. Le prime due categorie sono disciplinate dagli artt. 17-39 c.p.; le pene sostitutive sono state profondamente rivisitate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("Riforma Cartabia"), che ha introdotto l'art. 20-bis c.p. ridisegnando l'intero sistema delle alternative alla detenzione breve. La pena, oltre a un significato retributivo, ha una funzione rieducativa ai sensi dell'art. 27 c. 3 Cost.: "Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato". Il principio di legalità (art. 25 c. 2 Cost.) impone che nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto.

L'art. 17 c.p.: le pene principali

Art. 17: catalogo delle pene principali

Le pene principali stabilite per i delitti e per le contravvenzioni sono:

L'ergastolo (art. 22 c.p.)

L'ergastolo è la pena detentiva più grave del nostro ordinamento:

La reclusione (art. 23 c.p.)

"La pena della reclusione si estende da 15 giorni a 24 anni ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno."

L'arresto (art. 25 c.p.)

"La pena dell'arresto si estende da 5 giorni a 3 anni ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno." È la pena detentiva per le contravvenzioni.

La multa (art. 24 c.p.)

"La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a € 50" (importo elevato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94 che ha quintuplicato il minimo originario di € 5). Caratteristiche:

L'ammenda (art. 26 c.p.)

"La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a € 20" (importo elevato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94 dal minimo originario di € 2). È la pena pecuniaria per le contravvenzioni. Limite massimo: € 10.329.

Le pene accessorie (artt. 28-36 c.p.)

Le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna o sono inflitte dal giudice, secondo i casi:

Pena accessoriaArticoloEffetti
Interdizione dai pubblici ufficiart. 28Perdita del diritto di elettorato attivo/passivo, capacità di rivestire pubblici uffici (perpetua per condanne ≥5 anni; temporanea 1-5 anni)
Interdizione da una professione o arteart. 30Divieto di esercitare la professione per 1 mese - 5 anni
Interdizione legaleart. 32Conseguente all'ergastolo o alla reclusione ≥5 anni: priva il condannato della capacità di agire in atti patrimoniali per la durata della pena
Decadenza/sospensione dalla responsabilità genitorialeart. 34Conseguenza di condanne per reati contro la famiglia o i minori
Pubblicazione della sentenza di condannaart. 36Pubblicazione sui giornali o presso il Comune; a spese del condannato
Sospensione dall'esercizio di una professione/arteart. 35Durata da 15 giorni a 2 anni
Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitorialeart. 34 c. 2Durata: doppio della pena inflitta

L'interdizione perpetua e le sue applicazioni

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 c.p.) comporta:

Le pene sostitutive (art. 20-bis c.p. — Riforma Cartabia)

Art. 20-bis c.p.: il nuovo sistema

"Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della L. 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

  1. la semilibertà sostitutiva;
  2. la detenzione domiciliare sostitutiva;
  3. il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
  4. la pena pecuniaria sostitutiva."

I limiti di applicazione delle pene sostitutive

Il D.Lgs. 150/2022 stabilisce i limiti per ciascuna pena sostitutiva:

Pena sostitutivaLimite di applicabilitàCondizioni
Semilibertà sostitutivaReclusione/arresto fino a 4 anniPermesso di lavorare fuori dall'istituto; rientro serale
Detenzione domiciliare sostitutivaReclusione/arresto fino a 4 anniPermanenza domicilio almeno 12 ore al giorno; consentite uscite per esigenze fondamentali
Lavoro di pubblica utilità sostitutivoReclusione/arresto fino a 3 anniPrestazione gratuita di attività non retribuita presso enti convenzionati
Pena pecuniaria sostitutivaReclusione/arresto fino a 1 annoConversione della detenzione in somma di denaro per quote giornaliere

La semilibertà sostitutiva

La semilibertà sostitutiva (art. 56 L. 689/1981 come riformato dall'art. 71 D.Lgs. 150/2022) prevede:

La detenzione domiciliare sostitutiva

La detenzione domiciliare sostitutiva comporta:

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo è una delle punte di diamante della Riforma Cartabia:

La pena pecuniaria sostitutiva

La pena pecuniaria sostitutiva:

Le preclusioni all'applicazione delle pene sostitutive

Le pene sostitutive non si applicano:

Il procedimento applicativo

La Riforma Cartabia ha introdotto un udienza ad hoc per le pene sostitutive:

  1. il giudice della cognizione, con l'ausilio dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), definisce il piano punitivo sostitutivo;
  2. è acquisito il consenso dell'imputato;
  3. il giudice valuta l'adeguatezza in base ai parametri rieducativi;
  4. la pena sostitutiva è disposta con sentenza di condanna o di applicazione pena (art. 444 c.p.p.);
  5. l'esecuzione è gestita dal magistrato di sorveglianza e dall'UEPE.

La distinzione tra pene sostitutive e misure alternative

AspettoPene sostitutive (art. 20-bis c.p.)Misure alternative (L. 354/1975)
Momento di applicazioneSentenza di condanna (giudizio di cognizione)Fase esecutiva, dopo la condanna definitiva
Organo competenteGiudice della cognizioneTribunale di Sorveglianza
Sospensione condizionaleNon opera (Cartabia "libera" dal vincolo)Possibile
EsempiSemilibertà sostitutiva, lavoro pubblica utilitàAffidamento in prova, semilibertà alternativa, detenzione domiciliare alternativa

Il regime transitorio (art. 95 D.Lgs. 150/2022)

L'art. 95 del D.Lgs. 150/2022 stabilisce il regime transitorio:

Le violazioni delle prescrizioni delle pene sostitutive

L'art. 72 del D.Lgs. 150/2022 disciplina le violazioni:

La sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.)

La sospensione condizionale è un istituto di parte generale che opera congiuntamente al sistema delle pene:

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