I delitti contro il patrimonio sono disciplinati dal Titolo XIII del Libro Secondo del Codice Penale (artt. 624-649 c.p.) e si distinguono in due categorie: i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone (Capo I, artt. 624-639-bis) e i delitti contro il patrimonio mediante frode (Capo II, artt. 640-649-bis). Le fattispecie più frequenti sono il furto (art. 624), la rapina (art. 628), l'estorsione (art. 629) e la truffa (art. 640). La materia è stata profondamente innovata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("Riforma Cartabia"), che ha ampliato la procedibilità a querela per molti reati patrimoniali (modifica degli artt. 624 e 649-bis c.p.). Il bene giuridico tutelato è il patrimonio in tutte le sue componenti: proprietà, possesso, detenzione, aspettativa giuridica.
Il furto (art. 624 c.p.)
Art. 624: definizione
"Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 154 a € 516."
Elementi costitutivi del furto
- Cosa mobile altrui: ogni bene materiale spostabile (incluse l'energia elettrica ex art. 624 c. 2);
- Sottrazione: rimozione del bene dalla sfera di disponibilità del legittimo detentore;
- Impossessamento: acquisizione del controllo materiale sulla cosa;
- Dolo specifico: fine di trarre profitto (anche non patrimoniale) per sé o per altri.
Il furto aggravato (art. 625 c.p.)
L'art. 625 elenca le circostanze aggravanti del furto, che comportano la reclusione da 2 a 6 anni e multa da € 927 a € 1.500:
| N. | Aggravante |
|---|---|
| 1) | Penetrazione in edificio o luogo di privata dimora (poi disciplinato dall'art. 624-bis) |
| 2) | Violenza sulle cose (danneggiamento, trasformazione, mutamento di destinazione) |
| 3) | Aver portato indosso armi o narcotici (senza farne uso; altrimenti rapina) |
| 4) | Fatto commesso con destrezza (particolare abilità, astuzia, sveltezza) |
| 5) | Concorso di tre o più persone o aver fatto la condotta con travisamento o falso pretesto di pubblico ufficiale |
| 6) | Fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, mezzi di trasporto pubblico, stazioni |
| 7) | Cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede, destinate a pubblico servizio o utilità, difesa, riverenza |
| 7-bis) | Componenti metalliche o altro materiale di infrastrutture energetiche, di trasporto, telecomunicazioni |
| 8) | Fatto su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge/mandria, o anche su un capo "di animali grossi" |
| 8-bis) | Fatto commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto |
La destrezza richiede un quid pluris rispetto alla mera furtività: un'azione caratterizzata da astuzia e scaltrezza, idonea a soverchiare la volontà contraria dell'offeso. Il mezzo fraudolento consiste in un accorgimento che vanifica le difese predisposte, distinguendosi dalla truffa per il "prendere" invece del "farsi dare" (Cass. pen. con orientamento costante).
Il furto in abitazione e il furto con strappo (art. 624-bis c.p.)
Introdotto dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, l'art. 624-bis disciplina due distinte fattispecie:
- Furto in abitazione (c. 1): "Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, o nelle pertinenze";
- Furto con strappo (c. 2): "Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, strappandola di mano o di dosso" (c.d. scippo).
Pena: reclusione da 4 a 7 anni e multa da € 927 a € 1.500 (pena base del c. 1, elevata dalla L. 26 aprile 2019, n. 36 sulla legittima difesa; precedentemente reclusione 3-6 anni). Se ricorrono le aggravanti dell'art. 625 c.p. o le aggravanti comuni dell'art. 61, la pena sale a reclusione da 5 a 10 anni e multa da € 1.000 a € 2.500 (art. 624-bis c. 3). Per privata dimora si intende ogni luogo non pubblico in cui le persone si trattengono per attività della vita privata, professionale, culturale (Cass. SS.UU. 31345/2017 ha escluso i luoghi di lavoro dalla nozione di privata dimora ai fini dell'art. 624-bis).
Differenza con la rapina
Il furto con strappo (scippo) richiede che la violenza sia diretta unicamente alla cosa, anche se può involontariamente ripercuotersi sulla persona. La rapina ricorre quando la res è particolarmente aderente al corpo del possessore e quest'ultimo, istintivamente, contrappone resistenza (Cass. pen. n. 34206/2006).
La rapina (art. 628 c.p.)
Art. 628 c. 1: rapina propria
"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da € 927 a € 2.500." (pene aggiornate dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
La rapina impropria (art. 628 c. 2)
"Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità." Esempio classico: lo scippatore che, sorpreso, spinge la vittima per fuggire con la refurtiva.
Le aggravanti della rapina (art. 628 c. 3)
La pena è aumentata (reclusione 5-20 anni + multa da € 1.290 a € 3.098) se:
- la violenza/minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite;
- la violenza consiste nel mettere taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
- la violenza è commessa da chi fa parte dell'associazione mafiosa ex art. 416-bis;
- fatti su persona "ultrasessantacinquenne" o in luoghi specifici (es. luoghi sacri).
L'estorsione (art. 629 c.p.)
"Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da € 1.000 a € 4.000." Differenza con la rapina:
- nella rapina: la vittima è costretta a subire passivamente la sottrazione (s'impossessa);
- nell'estorsione: la vittima è costretta a fare o non fare qualcosa (es. consegnare denaro, firmare un assegno).
Aggravanti: come per la rapina (c. 2 e 3), aumentate per uso armi, associazione mafiosa, ecc.
La truffa (art. 640 c.p.)
Art. 640: definizione
"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 51 a € 1.032."
Elementi costitutivi
- Artifici o raggiri: condotte fraudolente atte a trarre in inganno;
- Induzione in errore: la vittima compie l'atto di disposizione patrimoniale ingannata;
- Atto di disposizione patrimoniale: la vittima "dà" qualcosa al truffatore (differenza con il furto);
- Ingiusto profitto con altrui danno;
- Dolo specifico: finalità di ingiusto profitto.
Le aggravanti della truffa (art. 640 c. 2)
- fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- fatto commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2-bis) fatto commesso a danno di persona in stato di minorata difesa, anche in riferimento all'età della persona offesa (Cass. SS.UU. n. 40275 del 15/7/2021, Cardellini);
- se ricorrono aggravanti: reclusione 2-7 anni + multa.
Le varianti della truffa: artt. 640-bis, 640-ter
| Fattispecie | Articolo | Pena |
|---|---|---|
| Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche | art. 640-bis | Reclusione 2-7 anni |
| Frode informatica | art. 640-ter | Reclusione 6 mesi-3 anni (c. 1); aggravata 1-5 anni con trasferimento denaro/valuta virtuale o abuso di operatore di sistema (c. 2); aggravata 2-6 anni e multa € 600-3.000 con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale (c. 3) |
| Frode in commercio | art. 515 c.p. | Reclusione fino a 2 anni o multa |
| Insolvenza fraudolenta | art. 641 | Reclusione fino a 2 anni |
La riforma Cartabia e la procedibilità a querela
Il D.Lgs. 150/2022 ha ampliato significativamente i casi di procedibilità a querela dei reati contro il patrimonio:
- Furto (art. 624): di norma procedibile a querela di parte; ufficio solo se ricorrono determinate aggravanti del 625 (es. fatto contro persona minore o infermo, beni destinati a pubblico servizio);
- Truffa (art. 640): di norma procedibile a querela; eliminata la procedibilità d'ufficio per danno di rilevante gravità ex art. 61 n. 7 c.p. (modifica all'art. 649-bis);
- Lesioni (art. 582): procedibilità a querela ampliata, salvo aggravanti specifiche;
- Ratio: deflazione processuale, consentire la remissione di querela e l'estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.
Cass. pen. n. 33068/2024
"Il delitto di furto, pur se commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150 del 2022, è procedibile d'ufficio se ricorrono talune circostanze aggravanti, inclusa quella di avere sottratto un bene destinato a pubblico servizio, anche in assenza della querela della persona offesa."
Le misure cautelari e l'arresto
Per la rapina e l'estorsione: arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.); per il furto aggravato ex art. 625 (con specifiche aggravanti) e furto in abitazione: arresto obbligatorio. Per il furto semplice e la truffa semplice: arresto facoltativo (art. 381 c.p.p.).
Il furto d'uso (art. 626 c.p.)
Il furto d'uso punisce chi sottrae la cosa "al solo scopo di farne uso momentaneo" e poi la restituisce immediatamente. È punito con pena ridotta. Esempio: l'uso illecito di vettura altrui (joyriding) con restituzione immediata.
La ricettazione (art. 648 c.p.)
L'art. 648 punisce chi, fuori dei casi di concorso, "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto". Pena: reclusione 2-8 anni + multa.
Il riciclaggio e l'autoriciclaggio
- Riciclaggio (art. 648-bis): reclusione 4-12 anni;
- Impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter): reclusione 4-12 anni;
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1, introdotto dalla L. 186/2014): reclusione 2-8 anni; punisce chi reimpiega in attività economiche/finanziarie il provento del proprio reato.
Le novità del Decreto Sicurezza 2025 (L. 80/2025)
Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito con L. 9 giugno 2025, n. 80 (in vigore dal 10 giugno 2025), ha introdotto alcune novità rilevanti per i reati contro il patrimonio:
- Art. 634-bis c.p. — Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (introdotto dall'art. 10 del decreto): "Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni". Il c. 3 prevede una clausola premiale di non punibilità per l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio. La nuova fattispecie si distingue dall'art. 633 (invasione di terreni o edifici, reclusione 1-3 anni) per il requisito della violenza/minaccia e per la specifica destinazione abitativa dell'immobile. È prevista una procedura accelerata di reintegrazione nel possesso con possibilità per la PG di disporre il rilascio immediato in caso di flagranza;
- Art. 61 n. 11-decies c.p. — Nuova aggravante comune (introdotta dall'art. 11): per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, "l'aver commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri";
- DASPO urbano per reati contro il patrimonio: ampliata l'applicabilità del divieto di accesso a infrastrutture di trasporto pubblico nei confronti di chi è stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti per delitti contro la persona o il patrimonio commessi nei medesimi luoghi.
Le novità del Decreto Sicurezza 2026 (D.L. 23/2026 conv. L. 54/2026)
Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54 (in vigore dal 25 aprile 2026), ha introdotto ulteriori modifiche di rilievo per i reati contro il patrimonio:
- Furto con destrezza in casi particolari — l'art. 624-bis c.p. è stato ampliato includendo nella stessa cornice edittale (reclusione 4-7 anni e multa € 927-1.500) le condotte di chi commetta il furto "agendo con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità". La nuova fattispecie è ora espressamente citata nella rubrica dell'art. 624-bis, divenuto "Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari";
- Nuovo art. 628-bis c.p. — Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato: introdotta una fattispecie autonoma con cornice edittale severissima — reclusione da 10 a 25 anni e multa da € 6.000 a € 9.000 — quando la rapina ex art. 628 c. 1 è commessa in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici (ATM), veicoli adibiti al trasporto di valori o locali di deposito/custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi. Le indagini sono attribuite alla competenza della Procura distrettuale (art. 51 c. 3-quinquies c.p.p. modificato);
- DASPO urbano ulteriormente esteso: l'art. 13 D.L. 14/2017 è modificato per includere anche chi tiene, nelle aree tutelate, "comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza";
- Ampliamento procedibilità d'ufficio per alcune fattispecie patrimoniali commesse in luoghi pubblici di particolare sensibilità.
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