La polizia veterinaria è il complesso delle attività di vigilanza sanitaria sugli animali e sui prodotti di origine animale, finalizzate alla tutela della salute pubblica, del benessere animale e alla prevenzione del randagismo. La materia è disciplinata da un nucleo composito di fonti nazionali ed europee: il DPR 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria, parzialmente vigente), la L. 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), il Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, e numerose leggi regionali di attuazione. Le competenze sono distribuite tra il Ministero della Salute, l'ASL (servizi veterinari), il Comune (sindaco quale autorità sanitaria locale) e le guardie zoofile volontarie e Polizia Municipale per la vigilanza ordinaria.
La L. 281/1991: legge quadro sugli animali di affezione
La legge 14 agosto 1991, n. 281 ha introdotto un cambio di paradigma rispetto al regime previgente: ha vietato la soppressione dei cani vaganti accalappiati (prevista dall'art. 91 del DPR 320/1954) e ha promosso la sterilizzazione come strumento di controllo demografico, la tutela delle colonie feline e l'istituzione dell'anagrafe canina.
I principi fondamentali della L. 281/1991
- Art. 1 — Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamenti e l'abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
- Art. 2 — I cani vaganti catturati e i cani ricoverati nei canili sanitari e rifugio non possono essere soppressi; possono essere soppressi in modo eutanasico, ad opera del medico veterinario, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità (c. 6). I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili (c. 9).
- Art. 3 — Compiti delle Regioni: piani regionali di prevenzione del randagismo, finanziamento di strutture di ricovero e ambulatori veterinari pubblici.
- Art. 4 — Compiti dei Comuni: gestione del canile sanitario e rifugio, controllo della popolazione canina e felina, cattura di cani vaganti.
L'anagrafe degli animali d'affezione
L'art. 1-bis della L. 281/1991 (introdotto dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha istituito l'Anagrafe Nazionale degli Animali d'Affezione (ANAA), presso il Ministero della Salute, alimentata dai dati delle anagrafi canine regionali. L'iscrizione è obbligatoria per i cani; per i gatti e i furetti è obbligatoria solo se destinati al trasporto verso altri Stati membri UE (richiesta di passaporto europeo), altrimenti è facoltativa.
L'identificazione mediante microchip
Il proprietario o detentore di un cane deve provvedere a:
- identificare l'animale mediante applicazione del microchip sottocutaneo conforme alla norma ISO 11784/11785 (transponder a 15 cifre);
- iscriverlo all'anagrafe canina regionale entro 60 giorni dalla nascita o entro 10 giorni dal possesso se l'animale ha più di 60 giorni;
- comunicare entro 15 giorni il cambio di proprietà, la cessione, lo smarrimento, il decesso o il furto dell'animale all'anagrafe canina.
L'operazione di identificazione è eseguita dal medico veterinario dell'ASL o da un veterinario libero professionista accreditato dalla Regione.
Verso il microchip obbligatorio per i gatti (2026)
Numerose Regioni hanno disposto, con specifiche delibere, l'identificazione obbligatoria anche dei gatti a partire dal 2026, con date di entrata in vigore differenziate. La Regione Lazio, ad esempio, ha individuato il 1° luglio 2026 come termine di riferimento, con un periodo transitorio per adeguarsi. L'obbligo si inserisce nelle politiche di contrasto al randagismo felino e nella tutela sanitaria pubblica, allineandosi a quanto già previsto per i cani dalla L. 281/1991.
Le sanzioni per l'abbandono di animali
L'abbandono di animali integra fattispecie diverse in funzione della gravità e della tipologia dell'animale:
| Fattispecie | Norma | Sanzione |
|---|---|---|
| Abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività | Art. 727 c. 1 c.p. | Arresto fino a 1 anno o ammenda da € 5.000 a € 10.000 (sanzione minima elevata dalla L. 82/2025 "Brambilla", in vigore dal 1° luglio 2025; in precedenza € 1.000-10.000) |
| Detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura | Art. 727 c. 2 c.p. | Stessa pena di cui al c. 1 |
| Maltrattamento di animali (per crudeltà o senza necessità) | Art. 544-ter c.p. | Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa (cumulativa, non più alternativa) — pene riscritte dalla L. 82/2025; in precedenza 3-18 mesi alternativa con multa |
| Uccisione di animali (per crudeltà o senza necessità) | Art. 544-bis c.p. | Reclusione da 6 mesi a 3 anni (fino a 4 anni con sevizie o sofferenze prolungate) e multa da € 5.000 a € 30.000 — pene riscritte dalla L. 82/2025; in precedenza reclusione 4-24 mesi |
| Combattimenti tra animali | Art. 544-quinquies c.p. | Reclusione da 2 a 4 anni e multa da € 50.000 a € 160.000 (pene elevate dalla L. 82/2025; in precedenza 1-3 anni) |
| Aggravanti comuni (NUOVO) | Art. 544-septies c.p. | Aumento di pena fino a un terzo se i fatti sono commessi alla presenza di minori, nei confronti di più animali, o se l'autore diffonde immagini/video del fatto tramite strumenti informatici |
| Mancata identificazione/iscrizione anagrafe canina | Legge regionale | Sanzione amministrativa, di norma da € 78 a € 470 (variabile per Regione) |
L'art. 544-bis e seguenti, originariamente introdotti dalla L. 20 luglio 2004, n. 189 ("Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali"), sono stati profondamente riformati dalla L. 6 giugno 2025, n. 82 (c.d. "Legge Brambilla"), in vigore dal 1° luglio 2025: il Titolo IX-bis del Libro II c.p. è stato rinominato "Dei delitti contro gli animali" (in luogo del previgente "Dei delitti contro il sentimento per gli animali"), riconoscendo gli animali come esseri senzienti e bene giuridico autonomamente tutelato. La riforma ha inasprito tutte le pene, introdotto le aggravanti comuni dell'art. 544-septies, modificato l'art. 638 c.p. (uccisione/danneggiamento di animali altrui: ora procedibile d'ufficio, reclusione 1-4 anni) e l'art. 727 c.p. (abbandono: ammenda minima elevata a € 5.000), oltre a vietare la detenzione di cani alla catena (sanzione € 500-5.000) e la commercializzazione di pelli/pellicce di gatto domestico.
La cattura dei cani vaganti
L'art. 2 c. 2 della L. 281/1991 prevede che i cani vaganti siano catturati dal servizio veterinario dell'ASL o da incaricati del Comune e ricoverati nei canili sanitari per il periodo di osservazione (di norma 60 giorni); successivamente, se non reclamati o non identificati, vengono trasferiti nei canili rifugio. Le operazioni di cattura sono effettuate con strumenti idonei (lacci, gabbie-trappola, frecce sedative in casi specifici), nel rispetto del benessere animale.
La Polizia Municipale interviene di norma:
- su segnalazione di cittadini per cani vaganti o feriti, allertando il servizio veterinario ASL;
- in caso di incidenti stradali con animali coinvolti (art. 189 CdS — obbligo di soccorso);
- per il controllo dei microchip mediante lettori in dotazione (verifica dell'identificazione su animali ritrovati o coinvolti in incidenti);
- per accertamenti sui maltrattamenti in sede di polizia giudiziaria (art. 544-bis e ss. c.p.).
Le guardie zoofile volontarie
Le guardie zoofile sono cittadini privati, nominati dal Prefetto su proposta di associazioni protezionistiche riconosciute, che svolgono attività di vigilanza sull'osservanza delle leggi sulla protezione degli animali (art. 6 L. 189/2004 e art. 5 L. 281/1991). Possono:
- accertare illeciti amministrativi e penali in materia di tutela animale;
- redigere verbali di accertamento (con valore di atti pubblici, art. 2700 c.c.);
- esercitare poteri di polizia giudiziaria limitati ai reati a tutela degli animali (qualifica di "agente di pubblica sicurezza" ad effetti speciali).
Le Regioni disciplinano nel dettaglio le procedure di nomina e l'impiego (esempio: Regione Lazio, Determinazione G14857 dell'8/11/2024 di aggiornamento delle procedure).
I controlli veterinari ai sensi del Reg. UE 2017/625
Il Regolamento (UE) 2017/625, applicabile dal 14 dicembre 2019, ha riformato i controlli ufficiali in materia di:
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
- salute e benessere degli animali;
- sanità delle piante;
- prodotti fitosanitari.
I controlli sono effettuati dalle autorità competenti designate dagli Stati membri (in Italia: Ministero della Salute, Regioni, ASL). I controlli devono essere svolti regolarmente, in base ad analisi del rischio, con frequenza appropriata, e includere ispezioni, campionamenti, esami documentali e di identità.
Le colonie feline
L'art. 2 c. 8 della L. 281/1991 tutela i gatti che vivono in libertà sul territorio: divieto di spostamento dal loro habitat, sterilizzazione a cura dell'ASL, monitoraggio sanitario. Le colonie feline sono gestite da tutor (singoli cittadini o associazioni) registrati presso il Comune, che si occupano dell'alimentazione, della cura ambientale e del coordinamento delle attività con il servizio veterinario. Lo stesso art. 2 c. 8 sancisce che è vietato spostare i gatti liberi dal loro habitat naturale anche su luoghi privati (formulazione consolidata negli anni con interventi modificativi).
Il canile sanitario e il canile rifugio
L'art. 4 della L. 281/1991 distingue due strutture:
- Canile sanitario — struttura dell'ASL per il ricovero dei cani vaganti catturati durante il periodo di osservazione sanitaria (vaccinazioni, sterilizzazione, identificazione);
- Canile rifugio — gestito dal Comune singolo o in forma associata, accoglie i cani al termine del periodo di osservazione e non restituiti al proprietario o non identificati; non è ammessa la soppressione (salvo casi previsti dall'art. 2 c. 6).
Il ruolo della Polizia Municipale
La Polizia Municipale collabora con il servizio veterinario dell'ASL e con le guardie zoofile in:
- verifica dell'iscrizione all'anagrafe canina e dell'identificazione (controllo microchip su animali ritrovati o sottoposti a controllo);
- accertamento delle violazioni amministrative previste dalla normativa regionale (mancata iscrizione, mancata comunicazione di variazioni);
- accertamento dei reati contro gli animali (artt. 544-bis e ss. c.p., art. 727 c.p.) in qualità di polizia giudiziaria;
- coordinamento del servizio di pronto intervento per animali feriti o in pericolo;
- controllo del commercio di animali e degli esercizi commerciali (negozi, allevamenti);
- vigilanza sui cani classificati pericolosi (Ordinanza Ministeriale 6/8/2013 e successive proroghe) e applicazione delle prescrizioni del Sindaco.
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