Le patenti speciali sono titoli di abilitazione alla guida rilasciati a mutilati e minorati fisici — anche affetti da più minorazioni — che consentono la conduzione di veicoli specificamente adattati alle particolari esigenze del conducente. La disciplina è contenuta nell'art. 116 c. 4 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Il sistema ruota intorno a tre elementi: una categoria di patente ordinaria contrassegnata dalla "S" (es. A1S, BS, CS), uno o più codici armonizzati apposti sul documento per indicare le prescrizioni, gli adattamenti tecnici obbligatori sul veicolo. L'abrogazione della categoria F (che dal 1992 abilitava alla guida dei soli "motoveicoli con caratteristiche particolari") ha aperto progressivamente la possibilità per i disabili di accedere a tutte le categorie di patente.
Le categorie di patente speciale
L'art. 116 c. 4 prevede che i mutilati e i minorati fisici possono conseguire la patente speciale delle seguenti categorie:
Categorie disponibili in versione speciale
AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE — anche per veicoli trainanti un rimorchio.
Le sigle ufficiali con cui sono indicate le patenti speciali tradizionali sono: AS, BS, CS, DS (dopo l'abrogazione della vecchia categoria F).
I codici comunitari armonizzati
Le limitazioni e le prescrizioni devono essere riportate sulla patente tramite codici comunitari armonizzati (validi in tutta l'Unione Europea) ovvero, in subordine, tramite codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i Trasporti del MIT. I codici corrispondono alle prescrizioni indicate dalla Commissione Medica Locale (CML) e indicano:
- la protesi prescritta al conducente (es. protesi acustica, gamba/braccio meccanico);
- l'adattamento del veicolo richiesto (es. comandi al volante, freno a mano modificato, retrovisore aggiuntivo);
- le condizioni di guida (limitazioni temporali, geografiche, tipo di veicolo);
- le limitazioni di velocità (es. solo veicoli con cilindrata massima 250 cc).
Esempi di codici armonizzati più comuni
| Codice | Prescrizione |
|---|---|
| 01 | Correzione e/o protezione della vista (occhiali, lenti a contatto) |
| 02 | Apparecchio acustico/aiuto per la comunicazione |
| 03 | Protesi/ortesi di un arto |
| 10 | Cambio adattato |
| 15 | Frizione adattata |
| 20 | Sistemi di frenata adattati |
| 25 | Sistemi di accelerazione adattati |
| 30 | Sistemi combinati di frenata e accelerazione adattati |
| 35 | Dispositivi di comando adattati (luci, lavavetro, indicatori, ecc.) |
| 40 | Sterzo adattato |
| 42 | Specchietto/i retrovisori modificati |
| 43 | Sedile del conducente modificato |
| 44 | Adattamenti del motociclo |
| 78 | Veicoli con cambio automatico (limitato) |
I limiti della patente speciale (art. 116 c. 4)
Le patenti speciali possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, in base alle valutazioni della Commissione Medica Locale. In particolare:
- Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze (limitazione esplicita ex art. 116 c. 4);
- essi non possono guidare veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone in servizio di linea (taxi, NCC), salvo eccezioni di cui al comma 8-bis;
- non possono guidare i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR);
- fanno eccezione le autovetture, i tricicli e i quadricicli in servizio di piazza o NCC qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del CAP (Certificato di Abilitazione Professionale).
La patente con cambio automatico (art. 116 c. 5)
La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Questa limitazione (codice armonizzato 78) è particolarmente rilevante per i conducenti con minorazioni agli arti inferiori che impediscano l'uso della frizione manuale.
Le caratteristiche dei veicoli per le patenti speciali
Il quadro delle caratteristiche dei veicoli che le patenti speciali consentono di condurre è definito puntualmente dall'art. 116 e dai relativi regolamenti:
| Patente speciale | Veicoli che si possono guidare |
|---|---|
| A speciale (AS) | Tutti i motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 tonnellate |
| B speciale (BS) | Motoveicoli (esclusi i motocicli) e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e che trasportano al massimo 9 persone compreso il conducente |
| C speciale (CS) | Autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 11,5 tonnellate, adibiti al trasporto di merci |
| D speciale (DS) | Autoveicoli per il trasporto di persone aventi un numero di posti a sedere superiore a 9 |
La Commissione Medica Locale (art. 119 c. 4)
L'art. 119 c. 4 CdS attribuisce alle Commissioni Mediche Locali (CML), istituite presso le ASL, la competenza ad accertare l'idoneità psicofisica per il conseguimento o la conferma di validità della patente:
- per i candidati con minorazioni fisiche o psichiche (anche minime);
- per over 80 (rinnovo);
- per soggetti che hanno commesso violazioni rilevanti al CdS (es. art. 186 ebbrezza, art. 187 stupefacenti);
- per il rinnovo delle patenti C, D, CE, DE e per il CAP.
La CML è composta da medici specialisti in medicina legale, civile e medicina sportiva, ed è coadiuvata da rappresentanti delle associazioni di categoria (es. ANGLAT - Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti).
Il Comitato Tecnico
L'art. 119 c. 10 prevede un Comitato Tecnico centrale che fornisce alle CML indicazioni tecniche per la valutazione dell'idoneità in casi complessi. Il Comitato è composto da esperti di medicina specialistica, ingegneria automobilistica e tecnologia delle protesi.
Il CAP per i titolari di patente speciale (art. 116 c. 10)
L'art. 116 c. 10 prevede che i mutilati e i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i Certificati di Abilitazione Professionale di tipo KA (servizio di piazza taxi e NCC con motoveicoli e motocarrozzette di massa complessiva fino a 1,3 t, associato alla patente A) e KB (servizio di piazza taxi e NCC con autovetture e motoveicoli oltre 1,3 t, associato alla patente B), previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della Commissione Medica Locale, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico. Per l'autotrasporto professionale di cose conto terzi (patenti C, CE) o di persone (patenti D, DE) è invece richiesta la CQC (Carta di Qualificazione del Conducente).
La Carta di Qualificazione del Conducente (art. 116 c. 11)
Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie (Dir. 2003/59/CE recepita con D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286), i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1, C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di cose; i conducenti titolari di patente D1, D anche speciale, D1E o DE conseguono la CQC per il trasporto di persone. La CQC è obbligatoria per i conducenti che esercitano professionalmente queste attività.
L'iter per ottenere la patente speciale
- Visita medica specialistica presso il medico di medicina generale e specialisti per la documentazione della minorazione;
- Domanda alla Commissione Medica Locale tramite la ASL di residenza (sportello "Medicina Legale");
- la CML convoca il candidato per la visita collegiale e, se necessario, per la guida di prova su veicolo adattato (con istruttore di scuola guida specializzato);
- la CML emette il certificato di idoneità con indicazione dei codici armonizzati e degli adattamenti richiesti;
- Iscrizione ad autoscuola con veicoli adattati;
- Esame teorico (uguale a quello standard, salvo agevolazioni per non vedenti o con disabilità sensoriali);
- Esame pratico su veicolo adattato secondo le prescrizioni della CML;
- Rilascio della patente con codici armonizzati apposti.
Le agevolazioni per disabili e CdS
Oltre alla disciplina dell'art. 116, sono previste agevolazioni per i conducenti con disabilità:
- Contrassegno disabili (CUDE - Contrassegno Unificato Disabili Europeo) ex art. 188 CdS: parcheggi riservati, accesso ZTL, esenzioni;
- Esenzione bollo auto per veicoli intestati a disabili (L. 449/1997 art. 8 c. 4 e successive);
- Detrazione IRPEF del 19% per acquisto di veicoli adattati (L. 449/1997);
- IVA agevolata al 4% per acquisto di veicoli adattati.
L'abolizione della categoria F
Storicamente la categoria F, prevista dal previgente CdS del 1959, abilitava alla guida di motoveicoli con cilindrata massima 125 cc specificamente adattati. La categoria fu abrogata con il D.Lgs. 360/1993 (modifiche correttive al CdS); le disposizioni successive (in particolare il D.M. 2002 e il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/126/CE - "Terza Direttiva Patenti") hanno consentito ai disabili di accedere a tutte le categorie di patente nella versione "speciale", superando la segregazione che la categoria F aveva creato.
La guida senza patente (art. 116 c. 15 e 17)
Per completezza, l'art. 116 sanziona la guida senza patente:
- guida senza aver mai conseguito la patente: sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 (importo fissato dall'art. 1 c. 5 lett. b D.Lgs. 8/2016, di depenalizzazione);
- guida con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti: stessa sanzione;
- in caso di recidiva nel biennio, la condotta diventa reato penale con detenzione fino a un anno (depenalizzazione operata dal D.Lgs. 8/2016 con eccezione per la recidiva).
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