La finanza degli enti territoriali ha attraversato negli ultimi cinquant'anni varie fasi: una prima stagione di finanza derivata (post anni '70), in cui i Comuni e le Province erano in larga parte finanziati attraverso trasferimenti statali; una fase di transizione (anni '90) con l'introduzione di tributi propri (es. ICI, addizionali); la riforma costituzionale del 2001, che ha esplicitato il principio dell'autonomia finanziaria; la Legge Calderoli del 2009, che ha tentato di realizzare un sistema di federalismo fiscale coerente. L'obiettivo del federalismo fiscale è duplice: da un lato, garantire una maggior responsabilizzazione degli amministratori locali (il principio "vedo, voto, pago"); dall'altro, assicurare solidarietà e coesione sociale tra territori a diversa capacità fiscale. La sua attuazione ha conosciuto un percorso accidentato, con ritardi nell'emanazione dei decreti delegati e con numerose modifiche operate dalla legislazione ordinaria successiva (es. introduzione e modifiche dell'IMU, soppressione della TASI, ridefinizione delle compartecipazioni).

Il quadro normativo di riferimento

L'evoluzione dell'art. 119 Cost.

L'art. 119 della Costituzione, nel testo originario del 1948, prevedeva una formula sintetica sull'autonomia finanziaria delle Regioni nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica. La L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 (riforma del Titolo V) ha ridisegnato profondamente la norma:

La L. cost. 1/2012 ha modificato il c. 1 introducendo il principio dell'equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico; ha modificato il c. 6 specificando che il ricorso all'indebitamento è ammesso "secondo modalità definite con legge dello Stato" e "nel rispetto dell'equilibrio dei bilanci, della sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni". La L. cost. 2/2022 ha inserito il sesto comma (c. 6) dell'art. 119 Cost. sul principio di insularità.

I commi dell'art. 119 Cost. (testo vigente)

Comma Contenuto
Comma 1 Autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni; in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nel rispetto dell'equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito (mod. L. cost. 1/2012)
Comma 2 Tributi ed entrate propri e compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio
Comma 3 Fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per territori con minore capacità fiscale per abitante
Comma 4 Le risorse consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite
Comma 5 Risorse aggiuntive ed interventi speciali a favore di determinati Comuni/Province/Città metropolitane/Regioni, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni
Comma 6 Patrimonio proprio degli enti; indebitamento ammesso solo per finanziare spese di investimento, secondo modalità e nei limiti definiti con legge dello Stato; è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti
Sesto comma (c. 6) (L. cost. 2/2022): "La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità"

La Legge Calderoli (L. 42/2009)

La L. 5 maggio 2009 n. 42 è la legge di delega per l'attuazione del federalismo fiscale. Caratteristiche generali:

I principi della L. 42/2009

L'art. 2 della L. 42/2009 enuncia i principi e criteri direttivi della delega:

  1. Autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali;
  2. Lealtà istituzionale tra livelli di governo;
  3. Coordinamento con la finanza pubblica;
  4. Territorialità dei tributi: correlazione tra entrate e funzioni esercitate sul territorio;
  5. Solidarietà: fondo perequativo per territori con minore capacità fiscale;
  6. Tendenziale corrispondenza tra prelievo fiscale e beneficio del servizio;
  7. Sostenibilità della finanza pubblica;
  8. Trasparenza e responsabilità degli amministratori;
  9. Premialità per gli enti virtuosi; sanzioni per quelli inadempienti;
  10. Tutela delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome;
  11. Riduzione del divario tra Nord e Sud;
  12. Riserve di legge per l'istituzione di tributi.

I 9 decreti legislativi attuativi (2010-2014)

Decreto Data Materia
D.Lgs. n. 85 28 maggio 2010 Federalismo demaniale: attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio (art. 19 L. 42)
D.Lgs. n. 156 17 settembre 2010 Roma Capitale: ordinamento provvisorio di Roma Capitale (art. 24)
D.Lgs. n. 216 26 novembre 2010 Fabbisogni standard di Comuni, Province e Città metropolitane
D.Lgs. n. 23 14 marzo 2011 Federalismo fiscale municipale: IMU sperimentale, addizionale comunale IRPEF, cedolare secca, imposta soggiorno
D.Lgs. n. 68 6 maggio 2011 Autonomia di entrata di Regioni e Province; determinazione costi e fabbisogni standard nel settore sanitario (art. 2)
D.Lgs. n. 88 31 maggio 2011 Risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (art. 16)
D.Lgs. n. 118 23 giugno 2011 Armonizzazione dei bilanci contabili di Regioni, enti locali e loro organismi
D.Lgs. n. 149 6 settembre 2011 Sanzioni e premi per Regioni, Province e Comuni
D.Lgs. n. 61 18 aprile 2012 Ulteriori disposizioni su Roma Capitale

Il federalismo demaniale (D.Lgs. 85/2010)

Il D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85, attuativo dell'art. 19 della L. 42/2009, ha disciplinato l'attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio:

I fabbisogni standard (D.Lgs. 216/2010)

Il D.Lgs. 26 novembre 2010 n. 216 ha introdotto il concetto innovativo dei fabbisogni standard per Comuni, Province e Città metropolitane. Caratteristiche:

Il federalismo fiscale municipale (D.Lgs. 23/2011)

Il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 è uno dei decreti più rilevanti, perché disciplina le entrate tributarie dei Comuni. Le innovazioni principali:

Nel tempo, il sistema dei tributi locali è stato profondamente modificato: l'IMU ha sostituito l'ICI; la TASI è stata introdotta nel 2014 e poi soppressa con la L. 160/2019 che ha unificato IMU e TASI nella "nuova IMU"; la TARI sostituisce la TARES (rifiuti).

L'autonomia di Regioni e Province (D.Lgs. 68/2011)

Il D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68 ha disciplinato l'autonomia finanziaria delle Regioni e delle Province:

L'armonizzazione dei bilanci (D.Lgs. 118/2011)

Il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 ha realizzato l'armonizzazione degli schemi contabili e dei bilanci di Regioni, enti locali e loro organismi:

Le sanzioni e i premi (D.Lgs. 149/2011)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149 ha disciplinato il sistema di responsabilizzazione degli enti territoriali:

Le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali

Un elemento centrale del federalismo fiscale è la compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio (art. 119 c. 2 Cost.):

Il fondo perequativo

Il fondo perequativo, previsto dall'art. 119 c. 3 Cost., svolge una funzione solidaristica:

Le risorse aggiuntive e gli interventi speciali

L'art. 119 c. 5 Cost. prevede:

Il coordinamento con la finanza pubblica e l'equilibrio dei bilanci

La L. cost. 1/2012 ha introdotto in Costituzione il principio dell'equilibrio dei bilanci, modificando gli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. Le implicazioni per gli enti territoriali:

L'insularità (art. 119, sesto comma Cost.)

La L. cost. 7 novembre 2022 n. 2 ha introdotto il sesto comma (c. 6) dell'art. 119 Cost.: "La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità". Implicazioni:

I raccordi con l'autonomia differenziata (L. 86/2024)

Il federalismo fiscale si coordina con la L. 26 giugno 2024 n. 86, attuativa dell'art. 116 c. 3 Cost. sull'autonomia differenziata delle Regioni:

I profili applicativi per la PA e per la Polizia Municipale

Il federalismo fiscale ha conseguenze rilevanti per la gestione amministrativa dei Comuni:

Per gli aspiranti operatori della PA e delle forze di polizia — Il federalismo fiscale è materia ricorrente nei concorsi pubblici, specie per i Comuni. Vanno padroneggiati: (i) fondamento: art. 119 Cost., riformulato dalla L. cost. 3/2001 (riforma Titolo V); modificato dalla L. cost. 1/2012 (equilibrio bilanci); L. cost. 2/2022 introduce il sesto comma / c. 6 (insularità); (ii) commi art. 119 Cost.: 1) autonomia entrata/spesa, equilibrio bilanci; 2) tributi propri e compartecipazione; 3) fondo perequativo per minore capacità fiscale; 4) integrale finanziamento funzioni; 5) risorse aggiuntive e interventi speciali; 6) insularità (L. cost. 2/2022 — sesto comma); 7) patrimonio + indebitamento solo per investimenti; (iii) L. 5/5/2009 n. 42 "Legge Calderoli" — delega per attuazione art. 119; 29 articoli; (iv) principi L. 42 art. 2: autonomia, lealtà istituzionale, coordinamento, territorialità tributi, solidarietà, sostenibilità, trasparenza, premialità/sanzioni, riduzione divario Nord-Sud; (v) 9 decreti attuativi 2010-2014: D.Lgs. 85/2010 federalismo demaniale; D.Lgs. 156/2010 Roma Capitale; D.Lgs. 216/2010 fabbisogni standard; D.Lgs. 23/2011 federalismo fiscale municipale (IMU sperimentale, addizionale IRPEF, cedolare secca, imposta soggiorno); D.Lgs. 68/2011 autonomia Regioni e Province + costi standard sanità; D.Lgs. 88/2011 risorse aggiuntive e interventi speciali; D.Lgs. 118/2011 armonizzazione bilanci; D.Lgs. 149/2011 sanzioni e premi; D.Lgs. 61/2012 Roma Capitale; (vi) fabbisogni standard: sostituiscono spesa storica; elaborazione SOSE e IFEL; (vii) tributi locali: IMU, TARI, addizionale IRPEF, imposta soggiorno; (viii) fondo perequativo: senza vincoli destinazione; per minore capacità fiscale; (ix) compartecipazioni: IRPEF e IVA territorialmente determinati; (x) L. cost. 1/2012 equilibrio bilanci (mod. artt. 81, 97, 117, 119 Cost.); L. 243/2012 attuazione; (xi) Commissione bicamerale federalismo fiscale; COPAFF; (xii) esclusioni: Regioni a Statuto Speciale, Province autonome Trento/Bolzano; (xiii) raccordi: L. 86/2024 autonomia differenziata (art. 116 c. 3 Cost.); LEP (art. 117 c. 2 lett. m); Corte Cost. 192/2024; (xiv) Polizia Municipale: introiti CdS art. 208 (vincoli destinazione).

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri il federalismo fiscale italiano, con riferimento all'art. 119 della Costituzione e alla Legge 5 maggio 2009 n. 42, indicando i principali decreti legislativi attuativi".

Risposta strutturata: (i) fondamento costituzionale: art. 119 Cost. nel testo riformulato dalla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 (riforma del Titolo V); modifiche successive: L. cost. 20/4/2012 n. 1 (equilibrio bilanci, mod. artt. 81, 97, 117, 119) e L. cost. 7/11/2022 n. 2 (introduzione del sesto comma sull'insularità); (ii) commi art. 119 Cost.: c. 1 autonomia finanziaria di entrata e di spesa con coordinamento finanza pubblica, equilibrio bilanci e sostenibilità del debito; c. 2 tributi propri e compartecipazione a tributi erariali del territorio; c. 3 fondo perequativo per territori con minore capacità fiscale (senza vincoli destinazione); c. 4 integrale finanziamento funzioni; c. 5 risorse aggiuntive e interventi speciali per sviluppo economico, coesione, solidarietà sociale, diritti della persona; c. 6 insularità (L. cost. 2/2022 — sesto comma); c. 7 patrimonio proprio + indebitamento solo per investimenti; (iii) legge delega: L. 5/5/2009 n. 42 "Legge Calderoli" — Delega al Governo in materia di federalismo fiscale; 29 articoli; ministro Roberto Calderoli (Gov. Berlusconi IV); (iv) principi e criteri direttivi art. 2: autonomia di entrata/spesa, lealtà istituzionale, coordinamento, territorialità tributi, solidarietà, sostenibilità, trasparenza, premi/sanzioni, riduzione divario Nord-Sud; (v) esclusioni: RSS e Province autonome di Trento e Bolzano; (vi) 9 decreti legislativi attuativi 2010-2014: D.Lgs. 85/2010 (federalismo demaniale, attribuzione patrimonio); D.Lgs. 156/2010 (Roma Capitale); D.Lgs. 216/2010 (fabbisogni standard); D.Lgs. 23/2011 (federalismo fiscale municipale: IMU sperimentale, addizionale IRPEF, cedolare secca, imposta soggiorno); D.Lgs. 68/2011 (autonomia di entrata Regioni e Province + costi e fabbisogni standard sanitari); D.Lgs. 88/2011 (risorse aggiuntive e interventi speciali); D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione bilanci); D.Lgs. 149/2011 (sanzioni e premi); D.Lgs. 61/2012 (Roma Capitale ulteriori disposizioni); (vii) fabbisogni standard: sostituiscono il criterio della spesa storica nel riparto del fondo perequativo; elaborazione SOSE-IFEL; (viii) tributi locali attualmente: IMU (unifica con TASI dalla L. 160/2019), TARI, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, IRAP, imposta di soggiorno, imposta di scopo; (ix) fondo perequativo: senza vincoli destinazione; alimentato dallo Stato; (x) compartecipazioni: a IRPEF e IVA, secondo principio di territorialità; (xi) L. cost. 1/2012 equilibrio bilanci e L. 243/2012 (legge rinforzata) di attuazione: pareggio bilancio, sostenibilità debito, patto stabilità interno; (xii) Commissione parlamentare bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale; COPAFF; (xiii) raccordi: L. 86/2024 autonomia differenziata (art. 116 c. 3 Cost.); determinazione LEP (art. 117 c. 2 lett. m); Corte Cost. 192/2024; PNRR.

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