Il regionalismo asimmetrico o "differenziato" è un istituto costituzionale che consente, in presenza di specifiche condizioni, di attribuire a singole Regioni a statuto ordinario "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" rispetto a quelle ordinarie. Il principio, scolpito nell'art. 116 c. 3 della Costituzione (introdotto dalla L. cost. 3/2001 di riforma del Titolo V), è rimasto per oltre vent'anni inattuato, pur in presenza di iniziative regionali a partire dalla fine degli anni '90. Le iniziative di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna avviate nel 2017 (con i referendum consultivi del 22 ottobre 2017 in Lombardia e Veneto) hanno dato impulso a un percorso che si è concluso con la Legge 26 giugno 2024 n. 86. La legge fa parte di un più ampio "pacchetto" di riforme istituzionali che include anche il progetto di riforma costituzionale sul "premierato" (in iter parlamentare).

Il quadro costituzionale di riferimento

L'art. 116 c. 3 Cost.: il regionalismo asimmetrico

L'art. 116 c. 3 della Costituzione, nella formulazione introdotta dalla L. cost. 3/2001, recita testualmente: "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

Le materie attribuibili in regime di autonomia differenziata sono dunque:

La struttura della L. 86/2024

Articolo Rubrica
Art. 1 Finalità
Art. 2 Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione
Art. 3 Delega al Governo per la determinazione dei LEP
Art. 4 Trasferimento delle funzioni
Art. 5 Principi sull'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali
Art. 6 Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali
Art. 7 Durata delle intese e successione di leggi nel tempo
Art. 8 Monitoraggio
Art. 9 Clausole finanziarie
Art. 10 Misure perequative e di promozione della coesione
Art. 11 Disposizioni finali

L'art. 1: finalità e principi

L'art. 1 definisce le finalità della legge. Il c. 1 stabilisce che la legge definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nonché le modalità procedurali di approvazione delle intese. Il c. 2 prevede un principio cruciale: l'attribuzione delle funzioni relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale è subordinata alla determinazione dei LEP ex art. 117 c. 2 lett. m) Cost. Importante: la sentenza della Corte Cost. 192/2024 ha riformulato la portata di questa norma (vedi paragrafo dedicato).

L'art. 2: il procedimento delle intese

L'art. 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese Stato-Regione, articolato in più fasi:

  1. Iniziativa regionale: la Regione interessata adotta una delibera di Consiglio regionale, sentiti gli enti locali del territorio;
  2. Schema di intesa: il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata, predispone uno schema di intesa, con la collaborazione del Ministro per gli Affari Regionali;
  3. Approvazione preliminare del CdM: il Consiglio dei Ministri approva preliminarmente lo schema;
  4. Pareri: pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata;
  5. Approvazione definitiva del CdM;
  6. Sottoscrizione dell'intesa tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Regione;
  7. Disegno di legge di approvazione dell'intesa, presentato alle Camere;
  8. Approvazione parlamentare a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera (art. 116 c. 3 Cost.).

La sentenza della Corte Cost. 192/2024 ha precisato che il Parlamento ha il potere di emendare l'intesa, comportando una conseguente fase di rinegoziazione (non si tratta di mera approvazione "prendere o lasciare").

L'art. 3: la determinazione dei LEP

L'art. 3 disciplina la delega al Governo per la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali, da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale. Caratteristiche della delega (così come modificata dalla sentenza Corte Cost. 192/2024):

La distinzione "materie LEP" / "materie no-LEP"

Una delle innovazioni più tecniche e dibattute della L. 86/2024 è la distinzione tra:

Il CLEP (Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni), istituito presso la Presidenza del Consiglio, aveva lavorato (Relazione 2023) all'individuazione di queste materie. La Corte Cost. (sent. 192/2024), pur dichiarando l'incostituzionalità di alcune disposizioni della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) che disciplinavano il CLEP, ha mantenuto la distinzione tra "materie LEP" e "materie no-LEP".

L'art. 4: il trasferimento delle funzioni

L'art. 4 disciplina il trasferimento delle funzioni oggetto dell'autonomia differenziata:

La Corte Cost. 192/2024 ha chiarito che l'intesa non può trasferire materie o ambiti di materie, ma solo specifiche funzioni legislative e amministrative, alla luce del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.). Ogni trasferimento deve essere giustificato, in relazione alla singola Regione, in base al principio di sussidiarietà.

L'art. 5: le risorse finanziarie

L'art. 5 disciplina i principi per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni trasferite. Le intese individuano le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale. La Corte Cost. (sent. 192/2024) ha dichiarato incostituzionale la norma che consentiva l'adeguamento delle aliquote di compartecipazione al gettito di tributi erariali sulla base della spesa storica, ritenendola in contrasto con l'art. 119 Cost.

L'art. 6: ulteriore attribuzione a enti locali

L'art. 6 prevede la possibilità che, con l'intesa, vengano attribuite ulteriori funzioni amministrative agli enti locali (Comuni, Province, Città Metropolitane) del territorio regionale, secondo il principio di sussidiarietà verticale (art. 118 Cost.).

L'art. 7: durata e successione delle intese

L'art. 7 disciplina la durata delle intese:

Gli artt. 8-11: monitoraggio, finanze, perequazione

La sentenza Corte Cost. n. 192/2024

La sentenza n. 192/2024 della Corte Costituzionale (deposito del 3 dicembre 2024) è intervenuta sui ricorsi promossi dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, con l'intervento ad opponendum di Veneto, Piemonte e Lombardia. La Corte:

I principali profili di incostituzionalità dichiarati dalla Corte Cost.:

  1. L'intesa tra Stato e Regione (e la successiva legge di differenziazione) non può trasferire materie o ambiti di materie, ma solo specifiche funzioni legislative e amministrative, sulla base del principio di sussidiarietà;
  2. La delega legislativa per la determinazione dei LEP è priva di idonei criteri direttivi, lasciando un'eccessiva discrezionalità al Governo e limitando il ruolo costituzionale del Parlamento;
  3. L'iniziativa legislativa per l'approvazione dell'intesa non è riservata al Governo: anche i parlamentari possono esercitarla;
  4. La legge di differenziazione non è di mera approvazione dell'intesa ("prendere o lasciare"): le Camere hanno potere di emendamento e conseguente rinegoziazione dell'intesa;
  5. La distinzione tra "materie LEP" e "materie no-LEP" va intesa nel senso che il trasferimento delle materie "no-LEP" non deve incidere sui diritti civili e sociali;
  6. Incostituzionalità della norma che consentiva l'adeguamento delle aliquote di compartecipazione al gettito di tributi erariali sulla base della spesa storica (anziché sui fabbisogni standard);
  7. L'art. 116 c. 3 Cost. non è applicabile alle Regioni a statuto speciale, che per ottenere maggiori forme di autonomia devono ricorrere alle procedure dei loro Statuti speciali.

Il Comitato CLEP, istituito con la L. 197/2022 (legge di bilancio 2023, art. 1 c. 793 lett. c), era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte (sempre con la sent. 192/2024) per violazione del sistema delle fonti.

La sentenza Corte Cost. n. 10/2025

Con la sentenza n. 10/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito referendario abrogativo dell'intera L. 86/2024, promosso dai consigli regionali di alcune Regioni meridionali. La Corte ha ritenuto che, dopo gli interventi di rimaneggiamento della L. 86/2024 operati dalla sent. 192/2024, l'abrogazione integrale non avrebbe avuto un significato univoco e non sarebbe stata compatibile con i limiti del referendum abrogativo.

I profili attuativi successivi

Dopo le pronunce della Corte, il percorso attuativo è proseguito:

Il quadro delle competenze (art. 117 Cost.)

Per comprendere la portata dell'autonomia differenziata occorre richiamare la ripartizione delle competenze dell'art. 117 Cost.:

Comma Tipo di competenza Esempi di materie
art. 117 c. 2 Competenza esclusiva dello Stato Politica estera, difesa, moneta, ordine pubblico e sicurezza, immigrazione, cittadinanza, giurisdizione, livelli essenziali delle prestazioni (lett. m), ecc.
art. 117 c. 3 Competenza concorrente Tutela della salute, istruzione, governo del territorio, energia, protezione civile, porti e aeroporti, ecc.
art. 117 c. 4 Competenza residuale delle Regioni Tutte le materie non espressamente riservate allo Stato

I profili critici e il dibattito

La L. 86/2024 è stata oggetto di un acceso dibattito politico e accademico. Le principali critiche:

Sul fronte opposto, i sostenitori evidenziano:

I profili applicativi sulle forze di polizia e gli enti locali

L'autonomia differenziata non incide direttamente sulle competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117 c. 2 lett. h Cost.), che rimangono allo Stato. Restano dunque ferme le competenze statali su:

Le materie di possibile differenziazione che impattano indirettamente sull'attività di polizia locale e di prossimità:

La Polizia Municipale, in quanto polizia locale degli enti locali, è destinata ad essere influenzata dall'evoluzione del regime di autonomia differenziata, soprattutto nelle Regioni che otterranno il trasferimento di funzioni in materia di protezione civile, governo del territorio, tutela ambientale.

Per gli aspiranti operatori della PA e delle forze di polizia — La L. 86/2024 è argomento di alta attualità nei concorsi pubblici 2026. Vanno padroneggiati: (i) fonte: L. 26/6/2024 n. 86, GU 150 del 28/6/2024, vigore 13/7/2024; (ii) base costituzionale: art. 116 c. 3 Cost. (introdotto dalla L. cost. 3/2001); (iii) struttura: 11 articoli; (iv) materie: art. 117 c. 3 (concorrenti) + art. 117 c. 2 lett. l (giustizia di pace), n (norme generali istruzione), s (ambiente, ecosistema, beni culturali); (v) procedimento intese (art. 2): iniziativa Regione + pareri + intesa firmata Premier-Pres. Regione + legge approvativa maggioranza assoluta camere; (vi) LEP (art. 3): delega 24 mesi al Governo per decreti legislativi; trasferimento materie LEP subordinato a previa determinazione LEP; (vii) materie LEP vs no-LEP; (viii) trasferimento funzioni (art. 4): non materie ma specifiche funzioni (Corte Cost. 192/2024); (ix) risorse (art. 5): compartecipazioni gettito tributi erariali; incostituzionale adeguamento aliquote su spesa storica (Corte Cost.); (x) durata intese: fino a 10 anni (art. 7); (xi) perequazione (art. 10); (xii) Corte Cost. 192/2024: 14 dichiarazioni incostituzionalità; potere emendamento Parlamento; non riservata iniziativa Governo; (xiii) Corte Cost. 10/2025: inammissibilità referendum abrogativo; (xiv) iniziativa originaria: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna 2017; (xv) schemi di intesa 18/2/2026: Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto; (xvi) esclusione: Regioni a statuto speciale.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario introdotta dalla L. 86/2024, con particolare riferimento al procedimento delle intese, ai LEP e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2024".

Risposta strutturata: (i) fonti: L. 26/6/2024 n. 86, GU 150 del 28/6/2024, vigore 13/7/2024; attuativa art. 116 c. 3 Cost. (introdotto dalla L. cost. 3/2001); 11 articoli; (ii) art. 116 c. 3 Cost.: ulteriori forme di autonomia per Regioni ordinarie su materie art. 117 c. 3 + art. 117 c. 2 lett. l (giustizia di pace), n (norme generali istruzione), s (ambiente, ecosistema, beni culturali); (iii) finalità (art. 1): principi generali; subordinazione attribuzione funzioni LEP a previa determinazione LEP; (iv) procedimento intese (art. 2): iniziativa regionale + pareri Conferenza Unificata e Commissioni parlamentari + intesa Premier-Presidente Regione + legge maggioranza assoluta Camere (con potere di emendamento — Corte Cost. 192/2024); (v) LEP (art. 3): delega 24 mesi al Governo per uno o più decreti legislativi; criteri direttivi insufficienti (Corte Cost. 192/2024 incostituzionalità parziale); aggiornamento con DPCM; distinzione materie LEP / no-LEP; (vi) trasferimento funzioni (art. 4): solo specifiche funzioni e non materie (Corte Cost.); principio sussidiarietà art. 118 Cost.; (vii) risorse (art. 5): compartecipazioni gettito tributi erariali maturato nel territorio; incostituzionalità adeguamento aliquote su spesa storica; (viii) perequazione (art. 10) - art. 119 Cost.; (ix) durata intese fino a 10 anni; (x) iniziativa originaria: referendum Lombardia/Veneto 22/10/2017; (xi) Corte Cost. 192/2024: 14 dichiarazioni di incostituzionalità (intesa solo per funzioni, delega LEP carente di criteri direttivi, iniziativa non riservata al Governo, potere emendamento parlamentare, no spesa storica); (xii) esclusione Regioni a statuto speciale; (xiii) profili critici: art. 5 Cost. unità nazionale, divari Nord-Sud, sostenibilità finanziaria; (xiv) schemi intesa 18/2/2026 con Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto.

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