Una delle questioni più frequenti per chi partecipa ai concorsi pubblici riguarda il titolo di studio richiesto dal bando: il proprio diploma di laurea può essere considerato equipollente a quello indicato? La materia è disciplinata da una stratificazione di norme primarie e secondarie, oltre che da una nutrita giurisprudenza. La distinzione di base è tra equipollenza, equiparazione ed equivalenza, concetti spesso usati in modo improprio anche dagli stessi bandi.
La distinzione tra equipollenza, equiparazione ed equivalenza
| Concetto | Significato | Ambito |
|---|---|---|
| Equipollenza | Analogia espressamente prevista dalla legge tra titoli di vecchio ordinamento | Vecchio ordinamento ↔ vecchio ordinamento (singole leggi) |
| Equiparazione | Analogia operata tra titoli ante riforma e titoli post riforma (nuovo ordinamento) | Vecchio ordinamento (DL) ↔ nuovo ordinamento (LS/LM) |
| Equivalenza | Riconoscimento di titoli esteri al titolo italiano | Titoli esteri ↔ titoli italiani |
La distinzione è sostanziale: l'equipollenza tra titoli del vecchio ordinamento richiede una specifica norma di legge che la preveda; non può essere desunta in via interpretativa. L'equiparazione tra vecchio e nuovo ordinamento opera secondo le tabelle dei decreti interministeriali e ha "doppio senso": la corrispondenza vale sia per i bandi che fanno riferimento all'ordinamento ex DM 509/1999, sia per quelli che fanno riferimento all'ordinamento ex DM 270/2004.
La riforma universitaria: DM 509/1999 e DM 270/2004
Prima della riforma del 1999, il sistema universitario italiano prevedeva il "diploma di laurea (DL)" del vecchio ordinamento (in genere 4-6 anni di durata). Con il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 (cd. "riforma del 3+2") è stato introdotto il "nuovo ordinamento":
- Laurea triennale (L): 3 anni, livello di primo ciclo (laurea di primo livello);
- Laurea specialistica (LS): 2 anni dopo la triennale (totale 5 anni);
- Lauree a ciclo unico: alcune lauree (Medicina, Giurisprudenza, Farmacia, Architettura) restano a ciclo unico.
Il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 ha ulteriormente innovato il sistema, ridenominando le lauree specialistiche in "lauree magistrali (LM)". Con i successivi decreti ministeriali 16 marzo 2007 (classi delle lauree e classi delle lauree magistrali) sono state ridefinite le classi: circa 43 classi di laurea triennale (L) e 94 classi di laurea magistrale (LM), oltre alle classi delle lauree magistrali a ciclo unico (LMG/01 Giurisprudenza, LM-41 Medicina, LM-4 c.u. Architettura, LM-13 Farmacia, LM-42 Veterinaria, LM-46 Odontoiatria, LM-85 bis Scienze della formazione primaria) e delle classi delle professioni sanitarie (D.I. 19 febbraio 2009 per le triennali, D.M. 8 gennaio 2009 per le magistrali).
I decreti interministeriali di equiparazione
Il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2009 n. 233) ha definito le tabelle di equiparazione:
- Tabella 1: equiparazioni tra le classi delle lauree DM 509/1999 e le classi delle lauree DM 270/2004 (ai fini della partecipazione ai concorsi);
- Tabella 2: equiparazioni tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM) (allegata al secondo decreto interministeriale del 9 luglio 2009, che sostituì il D.I. 5 maggio 2004).
La Tabella 2 elenca, in quattro colonne:
- i diplomi di laurea del vecchio ordinamento;
- i corrispondenti riferimenti normativi;
- le corrispondenti classi delle lauree specialistiche (DM 509/1999);
- le corrispondenti classi delle lauree magistrali (DM 270/2004).
La corrispondenza è tassativa e alternativa: non è possibile estenderla per analogia ad altre lauree non espressamente citate.
Le lauree triennali: il decreto interministeriale 9 luglio 2009
Con un distinto Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 (pubblicato anch'esso in G.U. n. 233 del 7 ottobre 2009) sono state stabilite le equiparazioni tra le classi delle lauree triennali ex DM 509/1999 e quelle ex DM 270/2004. Nelle tabelle, di norma viene identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo e le leggi di riferimento che decretano l'equipollenza/equiparazione.
I diplomi triennali ex L. 341/1990 e i diplomi delle scuole dirette a fini speciali
Il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 e il successivo D.I. 8 gennaio 2013 hanno equiparato:
- i diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del D.P.R. 162/1982, di durata triennale;
- i diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. 341/1990, della medesima durata;
alle lauree ex DM 509/1999 e alle lauree ex DM 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi (G.U. del 26 marzo 2013 n. 72).
Il principio della tassatività
La giurisprudenza ha consolidato il principio della tassatività delle tabelle di equipollenza ed equiparazione. Conseguenze pratiche:
- Le equipollenze valgono solo per i diplomi di laurea espressamente citati nei decreti; non possono essere estesi ad altre lauree;
- L'equipollenza tra titoli del vecchio ordinamento è a senso unico: se un titolo X è equipollente a Y, il titolo Y non è automaticamente equipollente a X (lo è solo se previsto espressamente);
- La commissione esaminatrice non può disporre l'equipollenza in via interpretativa: dev'essere prevista da una norma;
- Il bando di concorso, se non specifica le equipollenze, fa salvi i titoli previsti dalle tabelle ministeriali.
Le equipollenze in materia medico-sanitaria
Numerosi decreti interministeriali specifici hanno stabilito equipollenze in ambito medico-sanitario: ad esempio, il D.I. 28 giugno 2011 ha equiparato le lauree specialistiche/magistrali della classe 9/S - LM-9 (Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) alle lauree specialistiche/magistrali della classe 6/S - LM-6 (Biologia), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario.
Le lauree a ciclo unico (LMCU)
Alcune lauree, per la loro natura e durata, restano a ciclo unico:
- Medicina e Chirurgia (LM-41, 6 anni);
- Giurisprudenza (LMG/01, 5 anni);
- Farmacia e Farmacia industriale (LM-13, 5 anni);
- Architettura (LM-4, 5 anni);
- Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46, 6 anni);
- Medicina veterinaria (LM-42, 5 anni);
- Scienze della formazione primaria (LM-85 bis, 5 anni).
Le professioni e l'abilitazione
Per alcuni profili professionali il bando richiede, oltre al titolo di studio, anche l'abilitazione professionale (esame di Stato) o l'iscrizione all'albo:
- Avvocato: abilitazione + iscrizione all'albo;
- Medico: laurea LM-41 + abilitazione (per i nuovi laureati post 2019 l'abilitazione è incorporata nella laurea);
- Ingegnere: laurea + abilitazione + sezione A o B dell'albo;
- Architetto: laurea + abilitazione + albo;
- Commercialista: laurea + abilitazione + albo.
I titoli equipollenti per la partecipazione: una checklist
Come verificare l'equipollenza del proprio titolo
- Identificare con precisione la classe di laurea del proprio titolo (es. L-14 Scienze dei servizi giuridici, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni);
- Leggere il bando per verificare i titoli specificamente richiesti;
- Consultare le tabelle dei decreti interministeriali (sito istituzionale MUR) per le equipollenze tra vecchio e nuovo ordinamento;
- Verificare la fonte normativa: l'equipollenza deve essere prevista da una specifica norma;
- In caso di dubbio, presentare comunque la domanda allegando una memoria esplicativa sui motivi dell'equipollenza, citando le norme di riferimento;
- Se ammessi con riserva, partecipare alle prove e in caso di esito favorevole proseguire la verifica.
I titoli esteri: il riconoscimento (equivalenza)
I titoli di studio conseguiti all'estero non sono automaticamente equiparati a quelli italiani. Per partecipare a concorsi pubblici occorre richiedere il riconoscimento di equivalenza:
- Per i titoli accademici: presso il MUR — Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Per i titoli professionali (es. abilitazione): presso il Ministero competente (Giustizia per avvocati, Salute per medici);
- Per titoli scolastici: presso la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici.
Per i cittadini UE opera un sistema di riconoscimento automatico per alcune professioni (Direttiva 2005/36/CE).
Domanda tipica all'orale di un concorso
"Il candidato illustri la disciplina dell'equipollenza dei titoli di studio nei concorsi pubblici, distinguendola dall'equiparazione e citando i principali decreti ministeriali di riferimento".
Risposta strutturata: (i) distinzione tra equipollenza, equiparazione ed equivalenza; (ii) riforma universitaria DM 509/1999 (lauree specialistiche LS) e DM 270/2004 (lauree magistrali LM); (iii) Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (G.U. 7 ottobre 2009 n. 233): tabelle equiparazione DL/LS/LM e classi DM 509-270; (iv) D.I. 11 novembre 2011 e 8 gennaio 2013 (diplomi triennali, scuole dirette a fini speciali); (v) lauree a ciclo unico (LMCU); (vi) principio della tassatività e della corrispondenza alternativa; (vii) abilitazioni professionali; (viii) riconoscimento di equivalenza per titoli esteri (MUR).
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