Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, denominato Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, costituisce la normativa fondamentale italiana sul tema. Disciplina la produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, distinguendo nettamente tra illeciti penali (artt. 73 e 74) e illeciti amministrativi per uso personale (art. 75). Il sistema si articola su quattro tabelle di sostanze (art. 14), che individuano la natura e gravità del reato. La materia ha visto importanti pronunce della Corte costituzionale (notamente la sent. 32/2014, che ha ripristinato la distinzione tra droghe pesanti e leggere abrogando la Fini-Giovanardi) e numerose modifiche legislative.
L'art. 73: produzione, traffico e detenzione illeciti
Art. 73 c. 1: la norma cardine
"Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella I prevista dall'art. 14, è punito con la reclusione da 6 a 20 anni e con la multa da € 26.000 a € 260.000." Vale anche per le sostanze della Tabella III.
Le caratteristiche del reato (art. 73)
- Reato comune: chiunque può commetterlo;
- Reato di pericolo: tutela la salute pubblica; basta la messa in pericolo del bene giuridico;
- Reato di mera condotta: non richiede un evento specifico (es. la vendita, anche infruttuosa);
- Reato a forma libera: norma a fattispecie alternative (coltivazione, produzione, vendita, ecc.);
- Dolo generico: coscienza e volontà della condotta tipica;
- Elemento negativo: assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 17.
Le tabelle delle sostanze (art. 14)
L'art. 14 classifica le sostanze in quattro tabelle:
| Tabella | Contenuto | Esempi |
|---|---|---|
| Tabella I | Sostanze più pericolose con effetto stupefacente, escluse dall'uso terapeutico | Oppio e derivati (eroina), foglie di coca e derivati (cocaina), anfetamine, allucinogeni (LSD) |
| Tabella II | Cannabis e prodotti derivati ("droghe leggere") | Marijuana, hashish, resina di cannabis, semi destinati alla coltivazione |
| Tabella III | Sostanze con potere stupefacente di interesse medico; rischio medio | Barbiturici, metadone |
| Tabella IV | Sostanze a basso rischio (utilizzate in farmaci) | Benzodiazepine, oppiacei minori |
Le droghe pesanti: art. 73 c. 1
Per le sostanze della Tabella I e III ("droghe pesanti"):
- Reclusione: da 6 a 20 anni;
- Multa: da € 26.000 a € 260.000;
- esempi: cocaina, eroina, anfetamine, ecstasy (MDMA), LSD;
- la Tabella I è il "cuore" della politica antidroga internazionale (war on drugs).
Le droghe leggere: art. 73 c. 4
Per le sostanze della Tabella II e IV ("droghe leggere"):
- Reclusione: da 2 a 6 anni;
- Multa: da € 5.164 a € 77.468;
- esempi: marijuana, hashish, resina di cannabis;
- le droghe leggere si differenziano da quelle pesanti per: effetti fisici/psichici, grado di dipendenza, pericolosità complessiva;
- la sent. Corte Cost. 32/2014 ha ripristinato la distinzione, dichiarando l'illegittimità dei commi della Fini-Giovanardi (L. 49/2006) che aveva equiparato le due categorie.
La lieve entità (art. 73 c. 5)
Art. 73 c. 5: lieve entità
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da 6 mesi a 5 anni e della multa da € 1.032 a € 10.329".
Si tratta del testo vigente, risultato di una stratificazione di interventi: il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (conv. L. 10/2014) trasformò la lieve entità da circostanza attenuante a fattispecie autonoma; il D.L. 20 marzo 2014, n. 36 (conv. L. 79/2014) ne ridusse i limiti edittali agli attuali; il D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (conv. L. 13 novembre 2023, n. 159) ha elevato il massimo edittale da 4 a 5 anni di reclusione e introdotto un'ipotesi aggravata (reclusione da 18 mesi a 5 anni e multa da € 2.500 a € 10.329) per la condotta connotata da non occasionalità. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 90/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis c.p. nella parte in cui non consentiva la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di lieve entità ex art. 73 c. 5, ripristinando la possibilità per l'imputato di accedere a tale beneficio.
Il c. 5-bis prevede misure specifiche (lavoro di pubblica utilità) per i casi di lieve entità commessi da persone tossicodipendenti.
L'associazione finalizzata al traffico (art. 74)
L'art. 74 punisce l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti:
- "Quando 3 o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73...";
- chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione: reclusione non inferiore a 20 anni;
- chi partecipa all'associazione: reclusione non inferiore a 10 anni;
- Aggravante (c. 4): se il numero degli associati è di 10+ o se vi è disponibilità di armi: pena aumentata.
Caratteristiche dell'art. 74
- Reato comune;
- Reato di pericolo e di mera condotta;
- Reato a forma libera;
- Reato permanente: la consumazione si protrae finché l'associazione resta in vita;
- Plurioffensivo: tutela la salute delle persone e l'ordine pubblico;
- Dolo specifico: coscienza/volontà di far parte di associazione di ≥ 3 persone con scopo di commettere delitti ex art. 73.
La diminuente per la collaborazione (art. 74 c. 7)
L'art. 74 c. 7 prevede una diminuente significativa: "Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a 2/3 per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti."
L'uso personale (art. 75): illecito amministrativo
L'art. 75 disciplina l'uso personale di sostanze stupefacenti come illecito amministrativo:
- chi per uso personale importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti, è sottoposto a sanzioni amministrative;
- Sanzioni: sospensione di patente di guida, porto d'armi, passaporto, permesso di soggiorno per stranieri (per 1-12 mesi);
- il Prefetto dispone le sanzioni dopo istruttoria;
- è il "doppio binario": penale per i fatti di spaccio, amministrativo per l'uso personale;
- la quantificazione del "modico" uso personale è oggetto di costante valutazione giurisprudenziale: rilevano la qualità della sostanza, le modalità di confezionamento (frazionamento), la quantità detenuta, eventuali "indici" di destinazione allo spaccio.
L'art. 75-bis: provvedimenti
L'art. 75-bis prevede ulteriori prescrizioni per uso personale:
- obbligo di presentarsi periodicamente presso il SerD o altra struttura terapeutica;
- divieto di frequentare determinati luoghi;
- divieto di guidare veicoli in determinate ore;
- obbligo di rientro a casa entro un'ora.
L'art. 76: sicurezza pubblica
L'art. 76 prevede misure di sicurezza per chi, in relazione alle modalità dell'uso, possa generare pericolo per la sicurezza pubblica:
- l'interessato già condannato per reati contro la persona, il patrimonio o altri specifici reati può essere sottoposto a misure di prevenzione speciali;
- la misura è disposta dal Tribunale su proposta del questore.
L'autorizzazione (art. 17)
L'art. 17 disciplina il regime autorizzativo:
- per coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare o detenere stupefacenti per il commercio: necessaria autorizzazione del Ministero della Salute;
- Esclusione (art. 73 c. 2-3): le farmacie per l'acquisto e la vendita in dose e forma di medicamenti, ai sensi delle norme su farmacie;
- sono autorizzate anche le aziende sanitarie locali (Tab. I e Tab. III), le imprese che producono medicinali, i centri di ricerca scientifica.
L'aggravante per la presenza di minori e luoghi sensibili
L'art. 80 DPR 309/1990 prevede aggravanti ad effetto speciale per i delitti dell'art. 73, con aumento di pena da 1/3 alla metà:
- Art. 80 c. 1 lett. a): quando le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o destinate a persona di età minore;
- Art. 80 c. 1 lett. g): quando il fatto è commesso "all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti"; circostanza di natura oggettiva (Cass. III, n. 18523/2022): non serve dimostrare che il fatto sia destinato ai soggetti tutelati;
- Art. 80 c. 2: aggravante della "ingente quantità", con pena aumentata dalla metà a 2/3;
- nota: l'art. 73 c. 5-bis non è invece un'aggravante, bensì disciplina il lavoro di pubblica utilità come misura alternativa per i casi di lieve entità commessi da persone tossicodipendenti.
L'arresto in flagranza per stupefacenti
Per i reati di stupefacenti:
- Arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.): per i delitti previsti dall'art. 73 c. 1 (droghe pesanti) e dall'art. 74;
- Arresto facoltativo: per il c. 4 (droghe leggere) e il c. 5 (lieve entità);
- per la flagranza: si applicano le forme ex art. 382 c.p.p. (propria, quasi flagranza, con cose/tracce);
- la perquisizione è strumento principale; spesso effettuata di iniziativa della PG ex artt. 352 e 4 L. 152/1975.
Le misure di prevenzione e di sicurezza
Per i tossicodipendenti e i condannati per stupefacenti:
- Affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47 L. 354/1975) con percorso terapeutico (art. 94 DPR 309/1990);
- Sospensione condizionale della pena subordinata a programmi terapeutici (art. 165 c.p.);
- misure di prevenzione personali ex D.Lgs. 159/2011 per indiziati di traffico;
- Patrocinio a spese dello Stato per i tossicodipendenti;
- l'art. 90 disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova per programmi terapeutici.
La responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001)
I reati di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/1990) sono inclusi tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001:
- sanzioni pecuniarie da € 25.000 a € 500.000+;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA, sospensione/revoca di autorizzazioni, confisca del profitto;
- l'ente può evitare la responsabilità adottando modelli organizzativi idonei (art. 6 D.Lgs. 231/2001).
La prevenzione e la riabilitazione
Il Titolo III del DPR 309/1990 disciplina:
- i Servizi per le Dipendenze (SerD) presso le ASL: prevenzione, cura, riabilitazione dei tossicodipendenti;
- le comunità terapeutiche autorizzate;
- i programmi terapeutici sostitutivi della pena;
- il Fondo nazionale per la lotta alla droga;
- le campagne di informazione e prevenzione.
La giurisprudenza recente e le novità 2026
Pronunce significative e riforme sulla materia degli stupefacenti:
- Cass. SS.UU. n. 12348/2020: sulla coltivazione domestica di cannabis (limiti tra reato e illecito amministrativo);
- Cass. SS.UU. n. 51063/2018: sulla configurabilità della lieve entità (art. 73 c. 5);
- Corte Cost. sent. 40/2019: sulla mitigazione delle pene minime;
- Corte Cost. sent. 32/2014: storico ripristino della distinzione droghe pesanti/leggere;
- Corte Cost. sent. n. 90/2025 (depositata il 2 luglio 2025): ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, c. 1, c.p. nella parte in cui non consentiva la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di lieve entità ex art. 73 c. 5 DPR 309/1990; la Consulta ha ritenuto irragionevole l'esclusione del piccolo spaccio dalla MAP dopo l'innalzamento del massimo edittale a 5 anni operato dal D.L. 123/2023 ("decreto Caivano");
- Corte Cost. sent. n. 166/2025: ha precisato i limiti applicativi della confisca allargata (art. 240-bis c.p.) per i delitti di lieve entità ex art. 73 c. 5;
- D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 conv. L. 24 aprile 2026, n. 54 (c.d. "Decreto Sicurezza 2026"): ha modificato l'art. 73 DPR 309/1990 introducendo (i) la confisca obbligatoria degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati utilizzati per la commissione del reato; (ii) l'esclusione della qualificazione di "lieve entità" qualora le condotte siano poste in essere in modo continuativo e abituale.
La distinzione tra spaccio e uso personale: gli indizi
Per distinguere uso personale (illecito amm.) da spaccio (reato):
| Indicatore | Spaccio (art. 73) | Uso personale (art. 75) |
|---|---|---|
| Quantità | Significativa, oltre il bisogno personale | Limitata al consumo |
| Confezionamento | Frazionato in dosi singole pronte alla cessione | Non frazionato |
| Materiale | Bilancino di precisione, sostanze da taglio, denaro in piccoli tagli | Solo la sostanza |
| Luogo | Luoghi tipici di spaccio (piazze, parchi) | Possesso solo personale |
| Esposizione | Possibili contatti con consumatori | Nessun contatto sospetto |
| Precedenti | Precedenti per spaccio o segnalazioni | Assenza di precedenti gravi |
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