Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, denominato Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, costituisce la normativa fondamentale italiana sul tema. Disciplina la produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, distinguendo nettamente tra illeciti penali (artt. 73 e 74) e illeciti amministrativi per uso personale (art. 75). Il sistema si articola su quattro tabelle di sostanze (art. 14), che individuano la natura e gravità del reato. La materia ha visto importanti pronunce della Corte costituzionale (notamente la sent. 32/2014, che ha ripristinato la distinzione tra droghe pesanti e leggere abrogando la Fini-Giovanardi) e numerose modifiche legislative.

L'art. 73: produzione, traffico e detenzione illeciti

Art. 73 c. 1: la norma cardine

"Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella I prevista dall'art. 14, è punito con la reclusione da 6 a 20 anni e con la multa da € 26.000 a € 260.000." Vale anche per le sostanze della Tabella III.

Le caratteristiche del reato (art. 73)

Le tabelle delle sostanze (art. 14)

L'art. 14 classifica le sostanze in quattro tabelle:

TabellaContenutoEsempi
Tabella ISostanze più pericolose con effetto stupefacente, escluse dall'uso terapeuticoOppio e derivati (eroina), foglie di coca e derivati (cocaina), anfetamine, allucinogeni (LSD)
Tabella IICannabis e prodotti derivati ("droghe leggere")Marijuana, hashish, resina di cannabis, semi destinati alla coltivazione
Tabella IIISostanze con potere stupefacente di interesse medico; rischio medioBarbiturici, metadone
Tabella IVSostanze a basso rischio (utilizzate in farmaci)Benzodiazepine, oppiacei minori

Le droghe pesanti: art. 73 c. 1

Per le sostanze della Tabella I e III ("droghe pesanti"):

Le droghe leggere: art. 73 c. 4

Per le sostanze della Tabella II e IV ("droghe leggere"):

La lieve entità (art. 73 c. 5)

Art. 73 c. 5: lieve entità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da 6 mesi a 5 anni e della multa da € 1.032 a € 10.329".

Si tratta del testo vigente, risultato di una stratificazione di interventi: il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (conv. L. 10/2014) trasformò la lieve entità da circostanza attenuante a fattispecie autonoma; il D.L. 20 marzo 2014, n. 36 (conv. L. 79/2014) ne ridusse i limiti edittali agli attuali; il D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (conv. L. 13 novembre 2023, n. 159) ha elevato il massimo edittale da 4 a 5 anni di reclusione e introdotto un'ipotesi aggravata (reclusione da 18 mesi a 5 anni e multa da € 2.500 a € 10.329) per la condotta connotata da non occasionalità. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 90/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis c.p. nella parte in cui non consentiva la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di lieve entità ex art. 73 c. 5, ripristinando la possibilità per l'imputato di accedere a tale beneficio.

Il c. 5-bis prevede misure specifiche (lavoro di pubblica utilità) per i casi di lieve entità commessi da persone tossicodipendenti.

L'associazione finalizzata al traffico (art. 74)

L'art. 74 punisce l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti:

Caratteristiche dell'art. 74

La diminuente per la collaborazione (art. 74 c. 7)

L'art. 74 c. 7 prevede una diminuente significativa: "Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a 2/3 per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti."

L'uso personale (art. 75): illecito amministrativo

L'art. 75 disciplina l'uso personale di sostanze stupefacenti come illecito amministrativo:

L'art. 75-bis: provvedimenti

L'art. 75-bis prevede ulteriori prescrizioni per uso personale:

L'art. 76: sicurezza pubblica

L'art. 76 prevede misure di sicurezza per chi, in relazione alle modalità dell'uso, possa generare pericolo per la sicurezza pubblica:

L'autorizzazione (art. 17)

L'art. 17 disciplina il regime autorizzativo:

L'aggravante per la presenza di minori e luoghi sensibili

L'art. 80 DPR 309/1990 prevede aggravanti ad effetto speciale per i delitti dell'art. 73, con aumento di pena da 1/3 alla metà:

L'arresto in flagranza per stupefacenti

Per i reati di stupefacenti:

Le misure di prevenzione e di sicurezza

Per i tossicodipendenti e i condannati per stupefacenti:

La responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001)

I reati di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/1990) sono inclusi tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001:

La prevenzione e la riabilitazione

Il Titolo III del DPR 309/1990 disciplina:

La giurisprudenza recente e le novità 2026

Pronunce significative e riforme sulla materia degli stupefacenti:

La distinzione tra spaccio e uso personale: gli indizi

Per distinguere uso personale (illecito amm.) da spaccio (reato):

IndicatoreSpaccio (art. 73)Uso personale (art. 75)
QuantitàSignificativa, oltre il bisogno personaleLimitata al consumo
ConfezionamentoFrazionato in dosi singole pronte alla cessioneNon frazionato
MaterialeBilancino di precisione, sostanze da taglio, denaro in piccoli tagliSolo la sostanza
LuogoLuoghi tipici di spaccio (piazze, parchi)Possesso solo personale
EsposizionePossibili contatti con consumatoriNessun contatto sospetto
PrecedentiPrecedenti per spaccio o segnalazioniAssenza di precedenti gravi

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