Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, denominato Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (in acronimo TUI), è la norma fondamentale italiana in materia di immigrazione. Adottato in attuazione dell'art. 47 della L. 6 marzo 1998, n. 40 (c.d. "Turco-Napolitano"), il TUI raccoglie e coordina tutte le disposizioni precedentemente disperse nel testo unico di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931) non compatibili con la nuova disciplina. Disciplina ingresso, permanenza, integrazione e allontanamento degli stranieri non comunitari sul territorio italiano. Il testo è stato profondamente innovato da decine di interventi normativi: tra i principali la L. 30 luglio 2002, n. 189 ("Bossi-Fini"), il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 conv. L. 132/2018 ("Decreto Sicurezza Salvini"), il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 conv. L. 173/2020 (decreto Lamorgese), il D.L. 10 marzo 2023, n. 20 conv. L. 50/2023 ("Decreto Cutro"), il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145 conv. L. 187/2024 e, più di recente, il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 conv. L. 24 aprile 2026, n. 54, che ha rafforzato gli strumenti in materia di immigrazione, controlli e rimpatri.
I principi generali (artt. 1-3)
Art. 2 TUI: diritti dello straniero
- Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti;
- parità di trattamento con il cittadino italiano nei rapporti con la PA e accesso ai pubblici servizi;
- la condizione giuridica dello straniero non comunitario è regolata dal TUI e dalle norme di settore.
L'ingresso nel territorio dello Stato (art. 4)
L'art. 4 del D.Lgs. 286/1998 consente l'ingresso solo agli stranieri muniti di:
- Passaporto valido o documento equipollente;
- Visto d'ingresso (se richiesto dalla normativa);
- l'ingresso deve avvenire attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti;
- i tipi di visto: per turismo, lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, motivi familiari, religione, cure mediche;
- al momento dell'ingresso, il personale di frontiera informa dello straniero sulla durata massima del soggiorno autorizzato;
- per i titolari di permesso valido, viene apposto sul passaporto un timbro di data ingresso.
Il permesso di soggiorno (art. 5)
Il permesso di soggiorno è il titolo che autorizza il soggiorno legale dello straniero in Italia. Caratteristiche:
- Richiesta: entro 8 giorni dall'ingresso, presso la Questura del luogo di dimora;
- Durata variabile in base al motivo (max 2 anni per lavoro, rinnovabile);
- Rinnovo: richiesto almeno 60 giorni prima della scadenza;
- contiene dati personali ai sensi dell'art. 36 DPR 445/2000;
- per i permessi di lavoro: dicitura "perm. unico lavoro" (eccezioni per artt. 9, 9-ter, 24).
Le tipologie di permesso di soggiorno
| Tipo di permesso | Motivo | Durata |
|---|---|---|
| Lavoro subordinato | Contratto di soggiorno per lavoro | 1-2 anni, rinnovabile |
| Lavoro autonomo | Attività autonoma | 2 anni |
| Lavoro stagionale | Lavoro nei settori turismo, agricoltura | Max 9 mesi |
| Famiglia | Ricongiungimento o coesione familiare | 2 anni |
| Studio | Studio o formazione | 1 anno, rinnovabile |
| Asilo politico | Status di rifugiato | 5 anni |
| Protezione sussidiaria | Persone non rifugiati ma con rischio danno grave | 5 anni |
| Protezione speciale | Casi particolari (es. salute, motivi umanitari residuali) | Da 6 mesi a 2 anni |
| Cure mediche | Patologie gravi non curabili nel paese d'origine | Per la durata della cura |
| UE soggiornanti lungo periodo | Soggiorno legale di 5+ anni | Permesso a tempo indeterminato |
Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (artt. 9 e 9-bis)
Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex "carta di soggiorno"):
- rilasciato a chi soggiorna legalmente da almeno 5 anni in Italia;
- Requisiti: reddito superiore all'assegno sociale annuo, alloggio idoneo, conoscenza della lingua italiana (livello A2), assenza di pericolosità sociale;
- è a tempo indeterminato, salvo revoca;
- conferisce diritti analoghi al cittadino italiano in molti ambiti (lavoro, salute, assistenza sociale);
- l'art. 9-ter disciplina lo status per i titolari di Carta Blu UE (lavoratori altamente qualificati);
- la revoca può avvenire per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (Ministro dell'Interno).
Il respingimento (art. 10)
Il respingimento è l'allontanamento immediato di chi non ha diritto all'ingresso:
- Respingimento alla frontiera (c. 1): da parte della polizia di frontiera, per chi non possiede i requisiti per l'ingresso;
- Respingimento differito (c. 2): dal Questore, accompagnamento alla frontiera per chi è entrato in violazione dei requisiti e fermato in occasione dell'ingresso o subito dopo;
- l'art. 10-bis punisce il reato (contravvenzione) di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato con ammenda da € 5.000 a € 10.000; la delega di depenalizzazione contenuta nella L. 67/2014 non è stata esercitata e la fattispecie è rimasta in vigore (cfr. Corte cost., sent. n. 88/2024 che ha salvato la norma);
- Art. 10-ter: disposizioni per l'identificazione degli stranieri irregolari o soccorsi in mare (hotspot).
L'espulsione amministrativa (art. 13)
Art. 13: l'espulsione
L'espulsione è disposta dal Prefetto e attuata dal Questore. Si configura quando:
- lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;
- si è trattenuto senza richiedere il permesso di soggiorno (entro 8 giorni);
- il permesso è stato revocato o annullato;
- il permesso è scaduto da oltre 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo;
- appartiene a determinate categorie pericolose di cui agli artt. 1 e 4 del Codice antimafia.
Le modalità dell'espulsione
- Accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica (c. 4); il provvedimento del questore è comunicato entro 48 ore al giudice di pace per la convalida, che il giudice dispone nelle 48 ore successive (art. 13 c. 5-bis); l'allontanamento effettivo presuppone la convalida giurisdizionale;
- Intimazione a lasciare il territorio entro 15 giorni (per stranieri con permesso scaduto, possibili rischi di fuga);
- l'espulsione è preceduta dal provvedimento del Prefetto, motivato e tradotto in lingua conosciuta;
- Divieto di reingresso: da 3 a 5 anni, prolungabile a 5-10 anni in casi specifici (c. 14);
- Ricorso: al Tribunale ordinario (giudice del lavoro/giudice di pace) entro 30 giorni.
L'espulsione giudiziaria (artt. 15 e 16) e il trattenimento nei CPR (art. 14)
Il TUI distingue:
- Art. 14: disciplina il trattenimento dello straniero nei CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio) quando l'esecuzione dell'espulsione non possa avvenire immediatamente; regola modalità di trattenimento, convalida del giudice di pace, proroghe e misure alternative;
- Art. 15: espulsione a titolo di misura di sicurezza, disposta dal giudice penale nei confronti del condannato straniero socialmente pericoloso (in collegamento con l'art. 235 e l'art. 200 c.p.);
- Art. 16: espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione (per stranieri condannati a pena ≤ 2 anni e in altri casi specifici).
I CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio)
I CPR (ex CIE) sono strutture di trattenimento:
- destinati allo straniero in attesa di rimpatrio quando l'espulsione non possa essere immediatamente eseguita;
- il trattenimento è disposto dal Questore e convalidato dal giudice di pace;
- Durata massima: variabile per legge (recentemente fino a 18 mesi per casi specifici);
- regime giuridico-amministrativo, non penitenziario;
- diritto al difensore, all'assistenza sanitaria, alle comunicazioni.
I divieti di espulsione (art. 19)
L'art. 19 elenca le categorie protette da espulsione:
- Stranieri minorenni (salvo il diritto di seguire il genitore espulso);
- Titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (espellibili solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, dal Ministro dell'Interno);
- Conviventi con parenti entro il secondo grado o coniuge cittadini italiani;
- Donne in stato di gravidanza o nei 6 mesi successivi al parto;
- persone con gravi patologie;
- Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
- casi di "non refoulement" ai sensi della Convenzione di Ginevra (rischio di persecuzione, tortura);
- Cass. civ. ha chiarito che prevale la tutela dei legami familiari in molti casi.
Il ricongiungimento familiare (artt. 28-30)
Il ricongiungimento familiare è uno strumento di tutela dell'unità familiare:
- diritto del cittadino straniero regolarmente soggiornante a ottenere il ricongiungimento con familiari residenti all'estero;
- Familiari ricongiungibili: coniuge non legalmente separato, figli minori non sposati, figli maggiorenni a carico (con disabilità), genitori a carico (in determinate condizioni);
- Requisiti: reddito sufficiente, alloggio idoneo, assenza di patologie gravi (per riconciliazione del coniuge);
- Nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) presso la Prefettura entro 90 giorni;
- Visto d'ingresso per ricongiungimento, poi permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il lavoro dello straniero (artt. 21-27)
Il sistema di ingresso per lavoro:
- Decreto Flussi: stabilisce annualmente le quote massime di ingressi per lavoro (lavoratori subordinati, autonomi, stagionali);
- Contratto di soggiorno per lavoro subordinato: strumento che vincola il rilascio del permesso alla sussistenza di attività lavorativa;
- il datore di lavoro garantisce condizioni alloggio e copertura spese di rimpatrio;
- Click day: presentazione delle domande online il primo giorno utile;
- regime particolare per il lavoro stagionale in agricoltura e turismo.
L'assistenza sanitaria (artt. 34-36)
Il TUI garantisce l'accesso alle cure mediche:
- Stranieri regolarmente soggiornanti: hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- Stranieri irregolari: hanno diritto alle cure essenziali e urgenti con il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente);
- Cittadini comunitari: hanno diritto alle cure tramite la Tessera Sanitaria Europea (TEAM);
- Tutela della maternità e del minore garantita a tutti, indipendentemente dalla regolarità.
L'istruzione e i diritti dei minori (artt. 38)
I minori stranieri hanno diritto all'istruzione:
- Obbligo scolastico per tutti i minori presenti in Italia (indipendentemente dalla regolarità del soggiorno);
- iscrizione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
- Mediazione culturale e supporto linguistico;
- i minori non accompagnati hanno tutele rafforzate dalla L. 47/2017 ("Legge Zampa"): nomina di tutore, divieto di respingimento, percorsi di integrazione.
L'integrazione e l'accordo di integrazione
Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno per la prima volta (di durata ≥ 1 anno) deve sottoscrivere l'accordo di integrazione:
- contiene impegni reciproci tra lo straniero e lo Stato;
- lo straniero si impegna a: conoscere la lingua italiana (livello A2), conoscere i principi della Costituzione, garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico per i figli minori;
- lo Stato garantisce corsi gratuiti di lingua italiana e formazione civica;
- Crediti: si guadagnano per gli adempimenti, si perdono per le inadempienze;
- il fallimento dell'accordo (perdita totale dei crediti) può comportare il mancato rinnovo del permesso.
Le misure contro l'immigrazione clandestina (art. 12)
L'art. 12 punisce penalmente chi favorisce l'immigrazione clandestina:
- Reato di favoreggiamento: reclusione 1-5 anni e multa fino a € 15.000 per ogni persona;
- Aggravato (5-15 anni) se: per profitto, in danno di 5+ persone, con uso di documenti contraffatti, con armi, con minori in stato di abbandono;
- Tratta di esseri umani e schiavitù: artt. 600 e 601 c.p. con pene fino a 20 anni;
- Sfruttamento del lavoro: art. 603-bis c.p. ("caporalato"), reclusione 1-6 anni;
- il D.L. 130/2020 ha rafforzato il sistema sanzionatorio.
Le novità 2025-2026
- D.L. 11 ottobre 2024, n. 145 conv. L. 9 dicembre 2024, n. 187: modifiche su visti d'ingresso (applicabilità ritardata per le domande presentate dopo 90 giorni);
- D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211: pur essendo principalmente attuativo della Dir. (UE) 2024/1226 sulla violazione delle misure restrittive dell'Unione, ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 12 TUI sull'aggravante per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commesso in violazione di misure restrittive UE;
- D.L. 24 febbraio 2026, n. 23: ulteriori modifiche al sistema di accoglienza e protezione speciale;
- Accordi internazionali: protocolli con paesi terzi (es. Albania per accoglienza richiedenti asilo);
- nuove regole sui flussi migratori e sulle quote di lavoro stagionale.
I controlli e l'esibizione documenti
Tutti gli stranieri sono tenuti a:
- Esibire il passaporto e il permesso di soggiorno a richiesta degli ufficiali di pubblica sicurezza;
- il rifiuto di esibire i documenti integra il reato di cui all'art. 6 c. 3 TUI (arresto fino a 1 anno, ammenda fino a € 2.000);
- i controlli sono effettuati da: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale (per i casi di propria competenza);
- l'identificazione di un cittadino straniero senza documenti può comportare l'accompagnamento in caserma/ufficio per gli accertamenti.
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