L'art. 192 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) disciplina gli obblighi del conducente verso funzionari, ufficiali e agenti della polizia stradale. È la base normativa per i posti di controllo ordinari e per i posti di blocco, strumenti operativi essenziali per la prevenzione e l'accertamento delle violazioni al CdS e dei reati. La norma è stata recentemente modificata dal Decreto Sicurezza 2025 (D.L. 11 aprile 2025, n. 48 conv. L. 80/2025, in vigore dal 12 aprile 2025), che ha introdotto un sensibile inasprimento sanzionatorio per i comportamenti di mancato arresto e per la mancata ottemperanza all'obbligo di fermarsi.
L'obbligo di fermarsi (art. 192 c. 1)
Il primo comma stabilisce: "Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo."
Chi può intimare l'alt? (art. 12 CdS)
L'art. 12 c. 1 CdS individua gli organi di polizia stradale:
- Polizia Stradale della Polizia di Stato (Sezioni e Sottosezioni autostradali);
- Arma dei Carabinieri;
- Guardia di Finanza;
- Polizia Locale (Polizia Municipale e Provinciale), entro il territorio dell'ente;
- Funzionari del Ministero dei Trasporti per gli accertamenti in materia di trasporti;
- Personale ANAS per i controlli specifici sulle strade di propria competenza;
- Corpo Forestale (oggi confluito nei Carabinieri Forestali), per le strade nelle aree boschive e protette.
Le segnalazioni per intimare l'alt (art. 192 c. 2)
L'alt deve essere intimato con idonei segnali:
- Paletta segnaletica a fondo rosso bordato di bianco con scritta "ALT" e simbolo di polizia stradale;
- Movimenti delle mani in posizione orizzontale o verticale (segnali manuali standard);
- Segnali luminosi (lampeggianti) e sonori (sirena) montati su veicolo;
- nelle ore notturne o di scarsa visibilità: luce arancione fissa oltre alla paletta.
Gli agenti devono essere in uniforme oppure, se in abiti civili, muniti del "segnale distintivo" identificativo (tessera di servizio con fotografia).
I poteri degli agenti (art. 192 c. 3)
I funzionari, ufficiali e agenti possono:
- procedere a ispezioni del veicolo per verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento;
- ordinare di non proseguire la marcia quando i dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione, o i pneumatici, presentano difetti tali da determinare grave pericolo, anche in relazione alle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare l'arresto o la marcia con cautele ai conducenti sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli quando questi siano prescritti (es. catene da neve);
- richiedere l'esibizione di patente, carta di circolazione, certificato assicurativo (art. 180 CdS);
- effettuare controlli alcolimetrici (art. 186) o sull'uso di stupefacenti (art. 187).
I posti di blocco (art. 192 c. 4)
Il comma 4 disciplina specificamente i posti di blocco: "Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali."
Le caratteristiche e le modalità di impiego dei mezzi sono stabilite con decreto interministeriale (Interno-MIT-Giustizia).
Posto di controllo vs posto di blocco
| Aspetto | Posto di controllo | Posto di blocco |
|---|---|---|
| Finalità | Esigenze ordinarie di polizia stradale | Polizia giudiziaria e pubblica sicurezza (es. caccia all'uomo, controlli antiterrorismo, ordine pubblico) |
| Organizzazione | Semplici segnalazioni manuali con paletta | Strutture organizzate con mezzi di interruzione del transito (panettoni, transenne, strisce chiodate "stinger") e veicoli posizionati |
| Personale | Polizia stradale (anche locale) | Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri) |
| Conseguenze della forzatura | Sanzione art. 192 c. 6 (€ 100-400) | Sanzione c. 6 e, se aggravata, comma 6-bis; possibile concorso con reato di resistenza (art. 337 c.p.) o lesioni |
L'obbligo verso i convogli militari (art. 192 c. 5)
"I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare". Si tratta di una norma derogatoria che riconosce al personale militare in servizio di scorta a convogli il potere di dirigere il traffico.
Le sanzioni (art. 192 c. 6) — quadro post-Decreto Sicurezza 2025
Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 conv. L. 9 giugno 2025, n. 80, all'art. 25, ha riscritto l'apparato sanzionatorio dell'art. 192 CdS distinguendo nettamente tre fattispecie di gravità crescente:
| Condotta | Sanzione (post-Decreto Sicurezza 2025) | Importo previgente |
|---|---|---|
| Inosservanza dell'invito a fermarsi degli agenti (art. 192 c. 1) — fattispecie nel nuovo comma 6-bis | Da € 200 a € 600 + decurtazione punti patente; in caso di recidiva nel biennio prevista sospensione patente | € 87-344 |
| Inosservanza degli altri obblighi (esibizione documenti, ispezione veicolo, segnalazioni convogli militari — art. 192 c. 2, 3 e 5) — comma 6 modificato | Da € 100 a € 400 + decurtazione di 3 punti patente | € 87-344 |
| Forzatura di posto di blocco (art. 192 c. 4) — comma 7 modificato, ove il fatto non costituisca reato | Da € 1.500 a € 6.000, decurtazione di 10 punti patente e sospensione patente da 3 mesi a 1 anno | € 1.362-5.456 |
Novità del Decreto Sicurezza 2025: ratio dell'inasprimento
La riforma del 2025 risponde alla duplice esigenza di: (a) tutelare la sicurezza degli operatori e l'ordine pubblico, distinguendo nettamente la semplice inosservanza dell'alt dalla forzatura del posto di blocco (assai più grave); (b) graduare le sanzioni in funzione della pericolosità concreta della condotta, con sospensione/revoca della patente per i casi più gravi. La Circolare Min. Interno 8 maggio 2025 (prot. n. 300/STRAD/1/0000014027.U/2025) ha fornito chiarimenti operativi alle forze di polizia.
L'aggiornamento del 2026: nuovo comma 7-bis e reato di fuga
Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54 (c.d. "Decreto Sicurezza 2026"), all'art. 8 ha introdotto nell'art. 192 CdS il nuovo comma 7-bis, che eleva a reato penale (precedentemente illecito amministrativo) la condotta di chi, in violazione dell'obbligo di fermarsi all'invito degli agenti (c. 1) o al posto di blocco (c. 4), si dia alla fuga con modalità pericolose per l'incolumità altrui. La norma si affianca al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e, in correlazione, il nuovo comma 1-ter dell'art. 382-bis c.p.p. consente l'arresto in flagranza differita quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza pubblica.
Nei casi di concreto pericolo di vita per gli operatori la condotta integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) con possibile arresto e procedimento penale. Il successivo D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 ha inoltre introdotto un nuovo delitto autonomo di fuga "con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità", che si affianca a quello dell'art. 189 c. 6 CdS.
Il rapporto con l'art. 650 c.p.
La Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 8385 del 7 luglio 1998, ha affrontato il rapporto tra l'omessa ottemperanza all'invito di fermarsi degli agenti di polizia stradale (sanzione amministrativa ex art. 192 CdS) e il reato di "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità" ex art. 650 c.p. La Corte ha statuito che, in caso di concorso apparente di norme, in forza del principio di specialità (art. 9 L. 689/1981), prevale la sanzione amministrativa specifica dell'art. 192 CdS rispetto alla norma generale dell'art. 650 c.p., poiché entrambe perseguono il medesimo fine (prevenzione e accertamento dei reati e infrazioni stradali) ma con condotte sostanzialmente identiche.
I reati connessi al forzato di posto di blocco
La forzatura del posto di blocco può integrare, oltre alla sanzione amministrativa, vari reati:
- art. 337 c.p. — Resistenza a pubblico ufficiale: chi usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale che compie atti del proprio ufficio; reclusione da 6 mesi a 5 anni;
- art. 336 c.p. — Violenza o minaccia a pubblico ufficiale: reclusione da 6 mesi a 5 anni;
- art. 341-bis c.p. — Oltraggio a pubblico ufficiale: per condotte offensive durante o per il servizio;
- art. 590-bis c.p. — Lesioni stradali, se durante la fuga si provocano lesioni;
- art. 589-bis c.p. — Omicidio stradale, se durante la fuga si provoca la morte di terzi.
Le strisce chiodate ("stinger")
I dispositivi antifuga ("stinger") sono strisce di gomma o plastica armate di chiodi cavi che vengono distese sulla carreggiata per forare progressivamente i pneumatici dei veicoli che forzano il posto di blocco. Il loro impiego, disciplinato dal decreto interministeriale ex art. 192 c. 4, è riservato a casi specifici (inseguimenti, contrasto a fuga dopo reato, scorta a personalità):
- impiegabili solo da personale specificamente addestrato;
- impiego coordinato con segnaletica preventiva (luci, sirena, agenti visibili);
- i chiodi cavi consentono una foratura graduale evitando il blocco improvviso del veicolo (e quindi la perdita di controllo);
- responsabilità penale per eccesso colposo se vengono utilizzati in condizioni di pericolo sproporzionato per il fuggitivo o terzi.
La Polizia Municipale ai posti di controllo
La Polizia Municipale (oggi prevalentemente denominata Polizia Locale) può svolgere posti di controllo nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia stradale ex art. 12 c. 1 lett. e) CdS, entro il territorio comunale o, per i Corpi associati, intercomunale. Limitazioni operative:
- la PM può intervenire su tutte le strade del territorio comunale, comprese le tratte di strade statali, provinciali e autostrade attraversanti il territorio (se delimitate);
- per controlli specifici ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e della L. 65/1986, la PM esercita la qualifica di agente di polizia giudiziaria (in via primaria nei limiti del servizio);
- nei casi in cui la PM rilevi indizi di reato connessi al controllo stradale (es. ricettazione, false patenti, droga), può procedere all'accertamento ex art. 55 c.p.p. con immediata comunicazione al PM.
I controlli automatizzati: ANPR e Tutor
Negli ultimi anni si sono affermati strumenti di controllo automatizzato che integrano l'attività dei posti di blocco fisici:
- Sistemi ANPR (Automatic Number Plate Recognition) — telecamere intelligenti che riconoscono in tempo reale le targhe e le incrociano con banche dati (veicoli rubati, assicurazione scaduta, revisione omessa, ricerca soggetti);
- Tutor autostradale — calcolo della velocità media su tratta;
- Telepass interconnesso con banche dati di polizia stradale (per i veicoli che attraversano caselli);
- il rilevamento ANPR genera alert automatico al posto di controllo a valle, che procede all'intercettazione mirata.
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