L'art. 192 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) disciplina gli obblighi del conducente verso funzionari, ufficiali e agenti della polizia stradale. È la base normativa per i posti di controllo ordinari e per i posti di blocco, strumenti operativi essenziali per la prevenzione e l'accertamento delle violazioni al CdS e dei reati. La norma è stata recentemente modificata dal Decreto Sicurezza 2025 (D.L. 11 aprile 2025, n. 48 conv. L. 80/2025, in vigore dal 12 aprile 2025), che ha introdotto un sensibile inasprimento sanzionatorio per i comportamenti di mancato arresto e per la mancata ottemperanza all'obbligo di fermarsi.

L'obbligo di fermarsi (art. 192 c. 1)

Il primo comma stabilisce: "Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo."

Chi può intimare l'alt? (art. 12 CdS)

L'art. 12 c. 1 CdS individua gli organi di polizia stradale:

Le segnalazioni per intimare l'alt (art. 192 c. 2)

L'alt deve essere intimato con idonei segnali:

Gli agenti devono essere in uniforme oppure, se in abiti civili, muniti del "segnale distintivo" identificativo (tessera di servizio con fotografia).

I poteri degli agenti (art. 192 c. 3)

I funzionari, ufficiali e agenti possono:

I posti di blocco (art. 192 c. 4)

Il comma 4 disciplina specificamente i posti di blocco: "Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali."

Le caratteristiche e le modalità di impiego dei mezzi sono stabilite con decreto interministeriale (Interno-MIT-Giustizia).

Posto di controllo vs posto di blocco

AspettoPosto di controlloPosto di blocco
FinalitàEsigenze ordinarie di polizia stradalePolizia giudiziaria e pubblica sicurezza (es. caccia all'uomo, controlli antiterrorismo, ordine pubblico)
OrganizzazioneSemplici segnalazioni manuali con palettaStrutture organizzate con mezzi di interruzione del transito (panettoni, transenne, strisce chiodate "stinger") e veicoli posizionati
PersonalePolizia stradale (anche locale)Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri)
Conseguenze della forzaturaSanzione art. 192 c. 6 (€ 100-400)Sanzione c. 6 e, se aggravata, comma 6-bis; possibile concorso con reato di resistenza (art. 337 c.p.) o lesioni

L'obbligo verso i convogli militari (art. 192 c. 5)

"I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare". Si tratta di una norma derogatoria che riconosce al personale militare in servizio di scorta a convogli il potere di dirigere il traffico.

Le sanzioni (art. 192 c. 6) — quadro post-Decreto Sicurezza 2025

Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 conv. L. 9 giugno 2025, n. 80, all'art. 25, ha riscritto l'apparato sanzionatorio dell'art. 192 CdS distinguendo nettamente tre fattispecie di gravità crescente:

CondottaSanzione (post-Decreto Sicurezza 2025)Importo previgente
Inosservanza dell'invito a fermarsi degli agenti (art. 192 c. 1) — fattispecie nel nuovo comma 6-bisDa € 200 a € 600 + decurtazione punti patente; in caso di recidiva nel biennio prevista sospensione patente€ 87-344
Inosservanza degli altri obblighi (esibizione documenti, ispezione veicolo, segnalazioni convogli militari — art. 192 c. 2, 3 e 5) — comma 6 modificatoDa € 100 a € 400 + decurtazione di 3 punti patente€ 87-344
Forzatura di posto di blocco (art. 192 c. 4) — comma 7 modificato, ove il fatto non costituisca reatoDa € 1.500 a € 6.000, decurtazione di 10 punti patente e sospensione patente da 3 mesi a 1 anno€ 1.362-5.456

Novità del Decreto Sicurezza 2025: ratio dell'inasprimento

La riforma del 2025 risponde alla duplice esigenza di: (a) tutelare la sicurezza degli operatori e l'ordine pubblico, distinguendo nettamente la semplice inosservanza dell'alt dalla forzatura del posto di blocco (assai più grave); (b) graduare le sanzioni in funzione della pericolosità concreta della condotta, con sospensione/revoca della patente per i casi più gravi. La Circolare Min. Interno 8 maggio 2025 (prot. n. 300/STRAD/1/0000014027.U/2025) ha fornito chiarimenti operativi alle forze di polizia.

L'aggiornamento del 2026: nuovo comma 7-bis e reato di fuga

Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54 (c.d. "Decreto Sicurezza 2026"), all'art. 8 ha introdotto nell'art. 192 CdS il nuovo comma 7-bis, che eleva a reato penale (precedentemente illecito amministrativo) la condotta di chi, in violazione dell'obbligo di fermarsi all'invito degli agenti (c. 1) o al posto di blocco (c. 4), si dia alla fuga con modalità pericolose per l'incolumità altrui. La norma si affianca al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e, in correlazione, il nuovo comma 1-ter dell'art. 382-bis c.p.p. consente l'arresto in flagranza differita quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza pubblica.

Nei casi di concreto pericolo di vita per gli operatori la condotta integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) con possibile arresto e procedimento penale. Il successivo D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 ha inoltre introdotto un nuovo delitto autonomo di fuga "con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità", che si affianca a quello dell'art. 189 c. 6 CdS.

Il rapporto con l'art. 650 c.p.

La Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 8385 del 7 luglio 1998, ha affrontato il rapporto tra l'omessa ottemperanza all'invito di fermarsi degli agenti di polizia stradale (sanzione amministrativa ex art. 192 CdS) e il reato di "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità" ex art. 650 c.p. La Corte ha statuito che, in caso di concorso apparente di norme, in forza del principio di specialità (art. 9 L. 689/1981), prevale la sanzione amministrativa specifica dell'art. 192 CdS rispetto alla norma generale dell'art. 650 c.p., poiché entrambe perseguono il medesimo fine (prevenzione e accertamento dei reati e infrazioni stradali) ma con condotte sostanzialmente identiche.

I reati connessi al forzato di posto di blocco

La forzatura del posto di blocco può integrare, oltre alla sanzione amministrativa, vari reati:

Le strisce chiodate ("stinger")

I dispositivi antifuga ("stinger") sono strisce di gomma o plastica armate di chiodi cavi che vengono distese sulla carreggiata per forare progressivamente i pneumatici dei veicoli che forzano il posto di blocco. Il loro impiego, disciplinato dal decreto interministeriale ex art. 192 c. 4, è riservato a casi specifici (inseguimenti, contrasto a fuga dopo reato, scorta a personalità):

La Polizia Municipale ai posti di controllo

La Polizia Municipale (oggi prevalentemente denominata Polizia Locale) può svolgere posti di controllo nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia stradale ex art. 12 c. 1 lett. e) CdS, entro il territorio comunale o, per i Corpi associati, intercomunale. Limitazioni operative:

I controlli automatizzati: ANPR e Tutor

Negli ultimi anni si sono affermati strumenti di controllo automatizzato che integrano l'attività dei posti di blocco fisici:

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