L'atto amministrativo è la manifestazione di volontà della Pubblica Amministrazione nell'esercizio del proprio potere. È il principale strumento attraverso cui la PA persegue gli interessi pubblici, incidendo sulle situazioni soggettive dei privati. Questa guida illustra struttura, elementi essenziali, caratteri, vizi di legittimità e di merito.
Quadro normativo
- L. 7 agosto 1990, n. 241 (Procedimento amministrativo): disciplina generale.
- D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo - c.p.a.).
- Art. 113 Cost.: tutela giurisdizionale contro gli atti della PA.
- Art. 24 Cost.: diritto di difesa.
- Art. 97 Cost.: principio di buon andamento e imparzialità della PA.
Cos'è un atto amministrativo
L'atto amministrativo è una dichiarazione di volontà, di scienza o di giudizio emanata da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una potestà pubblica.
Caratteristiche generali
- Tipicità: la PA può adottare solo gli atti previsti dalla legge.
- Nominatività: ogni atto ha un nome e una disciplina specifica.
- Doverosità: la PA è tenuta a provvedere ove sussistano i presupposti.
- Imperatività (autoritatività): produce effetti unilateralmente, anche contro la volontà del destinatario.
- Esecutività: l'atto è di per sé idoneo a produrre effetti.
- Esecutorietà: la PA può eseguirlo autonomamente, anche con la forza.
- Inoppugnabilità sopravvenuta: decorsi i termini di impugnazione, l'atto diventa inoppugnabile.
I 6 elementi essenziali dell'atto amministrativo
| Elemento | Significato |
|---|---|
| 1. Soggetto | L'organo della PA che adotta l'atto (competenza) |
| 2. Oggetto | Ciò su cui ricade l'atto (deve essere determinato, possibile, lecito) |
| 3. Contenuto | Ciò che l'atto dispone (parte dispositiva) |
| 4. Forma | Modalità di esternazione (di norma scritta) |
| 5. Causa | Funzione giuridica dell'atto (interesse pubblico) |
| 6. Motivazione | Indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche (art. 3 L. 241/1990) |
Altri elementi (accidentali)
- Condizione: evento futuro e incerto da cui dipende l'efficacia.
- Termine: data o periodo entro cui l'atto produce effetti.
- Modus: obbligo accessorio imposto al destinatario.
Classificazione degli atti amministrativi
Per oggetto
- Provvedimenti: atti volti a modificare situazioni giuridiche soggettive.
- Atti non provvedimentali: pareri, accertamenti, atti endoprocedimentali.
Per effetti
- Atti ampliativi: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni (favoriscono il destinatario).
- Atti restrittivi: ordini, divieti, espropriazioni (limitano il destinatario).
- Atti ablativi: privano di un diritto (revoche, decadenze, espropri).
- Atti dichiarativi: accertano situazioni preesistenti.
Per discrezionalità
- Atti vincolati: la legge predefinisce tutti gli elementi (es. autorizzazione paesaggistica per opera conforme).
- Atti discrezionali: la PA valuta opportunità e modalità (es. concessione di sussidi).
I vizi dell'atto amministrativo
L'atto amministrativo può essere viziato in due ambiti:
| Tipo di vizio | Caratteristiche | Conseguenza |
|---|---|---|
| Vizi di legittimità | Violazione di norme | Annullabilità |
| Vizi di merito | Inopportunità, inutilità | Revocabilità (solo dalla PA) |
I 3 vizi di legittimità (art. 21-octies L. 241/1990)
1. Incompetenza
L'atto è adottato da un organo non legittimato. Tipologie:
- Incompetenza relativa: l'organo è incompetente all'interno della stessa amministrazione (incompetenza per materia, gerarchica). Comporta annullabilità.
- Incompetenza assoluta: l'organo appartiene a un'amministrazione diversa, o non esiste come potere. Comporta nullità (carenza di potere).
2. Eccesso di potere
L'atto è formalmente legittimo ma è viziato nella discrezionalità: la PA ha esercitato un potere conferitole per uno scopo diverso da quello stabilito dalla legge.
Figure sintomatiche dell'eccesso di potere:
- Sviamento di potere: uso del potere per fini diversi da quelli istituzionali.
- Travisamento dei fatti: errata rappresentazione della realtà.
- Difetto di motivazione: motivazione assente, generica, contraddittoria.
- Disparità di trattamento: trattamento diverso di situazioni analoghe.
- Contraddittorietà: contrasto tra parti dell'atto o con atti precedenti.
- Illogicità manifesta: ragionamento irrazionale.
- Difetto di istruttoria: mancata acquisizione di elementi necessari.
3. Violazione di legge
L'atto contrasta con una norma di legge (costituzionale, ordinaria, regolamentare, UE). Esempi:
- Violazione di norme procedimentali (es. mancata comunicazione di avvio).
- Violazione di norme sostanziali.
- Violazione di principi generali (buona amministrazione, proporzionalità).
- Mancata applicazione di norme imperative.
Nullità vs. annullabilità (art. 21-septies e 21-octies)
| Patologia | Quando | Effetti |
|---|---|---|
| Nullità (art. 21-septies) | Mancanza di elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione, violazione/elusione di giudicato, altri casi previsti dalla legge | L'atto non produce effetti dalla nascita; imprescrittibile l'azione di accertamento |
| Annullabilità (art. 21-octies) | Violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza (relativa) | L'atto produce effetti fino all'annullamento; impugnazione entro 60 giorni |
Annullabilità "non utiliter data" (art. 21-octies c. 2)
L'atto non è annullato se:
- Adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma vincolata.
- E sia palese che il contenuto dispositivo non sarebbe stato diverso.
Questo principio mira a evitare annullamenti formali quando il risultato sostanziale sarebbe stato lo stesso.
Vizi di merito
I vizi di merito riguardano l'opportunità e l'utilità dell'atto, non la sua legittimità. Sono valutati dalla stessa PA in autotutela:
- Inopportunità: l'atto è formalmente legittimo ma inopportuno nelle circostanze.
- Inutilità: l'atto non raggiunge gli scopi prefissati.
I vizi di merito comportano la revocabilità dell'atto (art. 21-quinquies L. 241/1990): la PA stessa può revocare il proprio atto, anche se legittimo, per sopravvenute valutazioni di opportunità.
Autotutela: revoca e annullamento d'ufficio
Annullamento d'ufficio (art. 21-nonies)
- Per vizi di legittimità.
- Sussistenza dell'interesse pubblico attuale.
- Tempo ragionevole: massimo 6 mesi per atti ampliativi (originariamente 18 mesi con la riforma Madia, ridotti a 12 dal D.L. 77/2021 conv. L. 108/2021, ulteriormente ridotti a 6 dalla L. 2 dicembre 2025, n. 182 — cd. "Legge Semplificazione 2025").
- Comparazione tra interesse pubblico al ripristino della legalità e interessi dei privati destinatari.
Revoca (art. 21-quinquies)
- Per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto, nuova valutazione dell'interesse pubblico.
- Nessun limite temporale fisso.
- Comporta indennizzo per il danneggiato (art. 21-quinquies c. 1).
Tutela giurisdizionale contro l'atto viziato
| Vizio | Giudice competente | Termine |
|---|---|---|
| Vizi di legittimità (atti amministrativi) | TAR (1° grado), Consiglio di Stato (appello) | 60 giorni |
| Nullità | TAR (accertamento) | Imprescrittibile |
| Vizi di merito | NON sindacabili dal giudice (salvo eccesso di potere) | — |
| Diritti soggettivi | Giudice ordinario | Termini ordinari |
Procedimenti di tutela amministrativa
- Ricorso gerarchico (art. 1 D.P.R. 1199/1971): 30 giorni all'organo superiore.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 D.P.R. 1199/1971): 120 giorni, decisione del PR su parere del Consiglio di Stato.
- Ricorso al TAR (art. 41 c.p.a.): 60 giorni.
Domanda tipica all'orale
"Quali sono i tre vizi di legittimità dell'atto amministrativo?". Risposta: i tre vizi di legittimità, codificati dall'art. 21-octies L. 241/1990, sono: 1) incompetenza (l'organo non è legittimato ad emanare l'atto), 2) eccesso di potere (l'atto è formalmente legittimo ma vizia il fine pubblico, con figure sintomatiche come sviamento, difetto di motivazione, disparità di trattamento), 3) violazione di legge (l'atto contrasta con una norma di legge o di regolamento). Comportano annullabilità dell'atto, impugnabile davanti al TAR entro 60 giorni. La nullità (art. 21-septies) è invece causa più grave per mancanza di elementi essenziali o difetto assoluto di attribuzione.
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