I titoli valutabili sono attestazioni di studio, esperienze professionali, qualifiche e pubblicazioni che il candidato può presentare nei concorsi pubblici "per titoli ed esami" o nei concorsi "per soli titoli". A differenza dei titoli di preferenza (che operano in caso di parità di punteggio) e delle riserve di posti (che riservano quote a determinate categorie), i titoli valutabili concorrono direttamente al punteggio finale del candidato. La disciplina generale è nell'art. 8 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal DPR 16 giugno 2023, n. 82, e in numerose norme regolamentari settoriali (sanità, scuola, Forze armate, comparto sicurezza).

I concorsi per titoli ed esami

Sono la modalità ordinaria per l'accesso al pubblico impiego (art. 35 c. 3 lett. a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). La graduatoria si forma sommando:

Il bando di concorso deve predeterminare i criteri di valutazione: la commissione opera entro tali criteri e non può discrezionalmente modificarne i pesi.

I limiti di valutazione dei titoli

L'art. 8 del DPR 487/1994 stabilisce alcuni vincoli generali:

Vincoli generali alla valutazione titoli

Le categorie di titoli valutabili

I bandi tipicamente articolano i titoli in quattro categorie:

CategoriaEsempiPeso indicativo
Titoli di studioVoto di laurea, voto di diploma, ulteriori lauree, dottorati, master universitari, diplomi di specializzazione.20-40% del totale titoli
Titoli di servizioServizio prestato nella PA (a tempo determinato o indeterminato), in qualifiche affini, servizio militare di leva, contratti di lavoro autonomo (consulenze, collaborazioni).30-50% del totale titoli
Titoli professionaliAbilitazioni professionali (Albo Avvocati, Albo Ingegneri, ecc.), corsi di formazione e perfezionamento, certificazioni linguistiche (B2, C1), certificazioni informatiche (ECDL, ICDL).10-25% del totale titoli
Pubblicazioni e curriculumPubblicazioni su riviste scientifiche, monografie, attività di docenza universitaria o a corsi pubblici, partecipazione a convegni come relatore.5-15% del totale titoli (frequente nei concorsi sanitari/universitari)

I titoli di studio

Il bando specifica il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso (es. diploma di scuola secondaria superiore per i profili di Area degli Istruttori, laurea triennale o magistrale per i profili dei Funzionari ed Elevate Professionalità). Il voto conseguito è valutabile come titolo aggiuntivo:

I titoli di servizio

Sono in genere i titoli di maggior peso. Il bando indica:

Il servizio militare di leva obbligatorio resta valutabile in alcuni concorsi, come previsto dalla L. 24 dicembre 1986, n. 958, in misura ridotta rispetto al servizio "civile" prestato nella PA.

I titoli professionali

In questa categoria rientrano:

Le pubblicazioni

Particolarmente rilevanti nei concorsi sanitari, universitari e di ricerca. Si distinguono:

La valutazione tiene conto della pertinenza al profilo concorsuale, dell'originalità dell'apporto scientifico, della visibilità editoriale.

La commissione esaminatrice

L'art. 9 del DPR 487/1994 disciplina la composizione: per i concorsi di accesso al pubblico impiego, la commissione è composta da un presidente e da almeno due membri esperti nelle materie del concorso, oltre a un segretario (in qualifica dirigenziale o di funzionario). Per i concorsi più rilevanti (es. RIPAM), si aggiungono membri aggregati per le prove di lingua, informatica e psicoattitudinali.

La commissione, prima di iniziare i lavori:

  1. fissa i criteri di valutazione dei titoli nei limiti delle griglie del bando (con apposito verbale);
  2. fissa i criteri di correzione degli elaborati scritti (lessico tecnico, completezza, organicità);
  3. opera nel rispetto del principio di anonimato degli elaborati (artt. 11-12 DPR 487/1994).

La formazione della graduatoria

La graduatoria di merito è formata sommando i punteggi delle prove e dei titoli. L'art. 5 DPR 487/1994 (come sostituito dal DPR 82/2023) impone l'applicazione delle riserve e, in caso di parità, dei titoli di preferenza. La graduatoria è approvata con provvedimento dell'organo competente e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione e sul Portale InPA.

Pubblicità della graduatoria e dati personali

La graduatoria deve essere pubblicata con i nominativi dei candidati (art. 15 D.Lgs. 33/2013), bilanciando il principio di trasparenza con la tutela dei dati personali. Per i candidati riservatari (es. ex L. 68/1999) la giurisprudenza e il Garante Privacy raccomandano di omettere il riferimento esplicito alla categoria di riserva, mantenendo solo il punteggio finale.

La validità temporale della graduatoria

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 conv. L. 27 febbraio 2015, n. 11 e successivi interventi hanno modificato più volte la durata delle graduatorie. Il quadro attuale, dopo l'intervento di chiarimento operato dal D.L. 14 marzo 2025, n. 25 conv. L. 9 maggio 2025, n. 69 ("Decreto PA 2025"), prevede un doppio regime:

Lo scorrimento è ammesso solo per posti dello stesso profilo professionale e nella stessa amministrazione (con eccezioni per gli enti di area vasta e per le graduatorie RIPAM, utilizzabili da più amministrazioni).

Lo scorrimento della graduatoria

Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 28 luglio 2011, n. 14 ha sancito che lo scorrimento di una graduatoria valida è regola generale; nuovi concorsi possono essere banditi solo in presenza di particolari ragioni motivate (mutamento del piano dei fabbisogni, modifica del profilo, esaurimento della graduatoria). L'amministrazione deve preferire lo scorrimento al nuovo bando, salvo motivazione adeguata.

I concorsi per soli titoli

L'art. 35 c. 3 lett. b) D.Lgs. 165/2001 prevede anche concorsi "per soli titoli", oggi utilizzati limitatamente:

I concorsi misti: prove + titoli

La maggior parte dei concorsi più recenti adotta un sistema misto:

  1. prova preselettiva con quiz a risposta multipla (se prevista per elevato numero di domande), non valutabile ai fini della graduatoria finale, serve solo a ridurre il numero di candidati;
  2. prova scritta (uno o più elaborati su materie del bando), con punteggio in trentesimi o in centesimi; sufficienza tipica 21/30 (o equivalente 70/100);
  3. prova orale: colloquio sulle stesse materie + accertamenti su lingua straniera e informatica; sufficienza 21/30;
  4. valutazione dei titoli: sommata al punteggio delle prove per la graduatoria finale.

Come presentare i titoli

Nel Portale InPA i titoli sono dichiarati in apposite sezioni: anagrafica, requisiti generici, requisiti specifici, titoli di studio (L. 4/2013 sulle professioni non organizzate), esperienze lavorative presso PA come dipendente, esperienze presso privati, articoli e pubblicazioni, attività di docenza, corsi e convegni. La compilazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (TU sulla documentazione amministrativa): la falsità integra reato di cui all'art. 76 DPR 445/2000 e comporta l'esclusione dal concorso.

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