I titoli valutabili sono attestazioni di studio, esperienze professionali, qualifiche e pubblicazioni che il candidato può presentare nei concorsi pubblici "per titoli ed esami" o nei concorsi "per soli titoli". A differenza dei titoli di preferenza (che operano in caso di parità di punteggio) e delle riserve di posti (che riservano quote a determinate categorie), i titoli valutabili concorrono direttamente al punteggio finale del candidato. La disciplina generale è nell'art. 8 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal DPR 16 giugno 2023, n. 82, e in numerose norme regolamentari settoriali (sanità, scuola, Forze armate, comparto sicurezza).
I concorsi per titoli ed esami
Sono la modalità ordinaria per l'accesso al pubblico impiego (art. 35 c. 3 lett. a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). La graduatoria si forma sommando:
- il punteggio delle prove (scritte, orali, eventualmente pratiche), espresso "di norma in trentesimi" ai sensi dell'art. 7 c. 1 DPR 487/1994;
- il punteggio dei titoli presentati e valutati dalla commissione esaminatrice.
Il bando di concorso deve predeterminare i criteri di valutazione: la commissione opera entro tali criteri e non può discrezionalmente modificarne i pesi.
I limiti di valutazione dei titoli
L'art. 8 del DPR 487/1994 stabilisce alcuni vincoli generali:
Vincoli generali alla valutazione titoli
- il punteggio massimo attribuibile ai titoli non può superare 10 punti (nei concorsi a 30/30) o comunque la frazione fissata dal bando;
- nei concorsi per titoli ed esami, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo non deve essere tale da rendere "secondario" l'apprezzamento delle prove (giurisprudenza costante);
- la valutazione avviene prima delle prove scritte ovvero, su scelta della commissione, dopo l'espletamento delle prove scritte e prima della loro correzione (nel rispetto dell'anonimato);
- per i concorsi sanitari e per alcuni comparti speciali, la disciplina dei titoli è prevista da regolamenti propri (es. DPR 10 dicembre 1997, n. 483 per la dirigenza medica).
Le categorie di titoli valutabili
I bandi tipicamente articolano i titoli in quattro categorie:
| Categoria | Esempi | Peso indicativo |
|---|---|---|
| Titoli di studio | Voto di laurea, voto di diploma, ulteriori lauree, dottorati, master universitari, diplomi di specializzazione. | 20-40% del totale titoli |
| Titoli di servizio | Servizio prestato nella PA (a tempo determinato o indeterminato), in qualifiche affini, servizio militare di leva, contratti di lavoro autonomo (consulenze, collaborazioni). | 30-50% del totale titoli |
| Titoli professionali | Abilitazioni professionali (Albo Avvocati, Albo Ingegneri, ecc.), corsi di formazione e perfezionamento, certificazioni linguistiche (B2, C1), certificazioni informatiche (ECDL, ICDL). | 10-25% del totale titoli |
| Pubblicazioni e curriculum | Pubblicazioni su riviste scientifiche, monografie, attività di docenza universitaria o a corsi pubblici, partecipazione a convegni come relatore. | 5-15% del totale titoli (frequente nei concorsi sanitari/universitari) |
I titoli di studio
Il bando specifica il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso (es. diploma di scuola secondaria superiore per i profili di Area degli Istruttori, laurea triennale o magistrale per i profili dei Funzionari ed Elevate Professionalità). Il voto conseguito è valutabile come titolo aggiuntivo:
- per la laurea magistrale: di norma punteggi crescenti da 90/110 a 110/110 e lode, con scarti di mezzo punto o di un punto;
- per il diploma quinquennale: punteggi crescenti da 60/100 a 100/100, talvolta con lode;
- ulteriori lauree, dottorati di ricerca e master universitari di II livello sono valutati come titoli aggiuntivi, con punteggi distinti.
I titoli di servizio
Sono in genere i titoli di maggior peso. Il bando indica:
- quale tipologia di servizio è valutabile (PA, privato, autonomo, militare);
- se è richiesta affinità di mansioni o di profilo;
- il punteggio mensile attribuito (es. 0,2 punti al mese per servizio "affine", 0,1 per servizio "non affine");
- il tetto massimo di mesi valutabili (es. 60 mesi).
Il servizio militare di leva obbligatorio resta valutabile in alcuni concorsi, come previsto dalla L. 24 dicembre 1986, n. 958, in misura ridotta rispetto al servizio "civile" prestato nella PA.
I titoli professionali
In questa categoria rientrano:
- abilitazioni all'esercizio della professione (esame di Stato per avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti);
- iscrizione ad albi professionali (di norma valutata in misura minore rispetto all'abilitazione);
- corsi di perfezionamento universitari e corsi di formazione riconosciuti (es. corsi presso SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
- certificazioni linguistiche rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR (Cambridge, Trinity, Goethe, Cervantes, ecc.), articolate per livello QCER (B1, B2, C1, C2);
- certificazioni informatiche (ICDL/ECDL, EUCIP, Microsoft Office Specialist, certificazioni vendor-specific).
Le pubblicazioni
Particolarmente rilevanti nei concorsi sanitari, universitari e di ricerca. Si distinguono:
- monografie e libri pubblicati con ISBN;
- articoli su riviste indicizzate (Scopus, ISI Web of Science) con criteri di valutazione basati sull'indice di impatto;
- capitoli di libri, voci di enciclopedie giuridiche;
- contributi a convegni con atti pubblicati.
La valutazione tiene conto della pertinenza al profilo concorsuale, dell'originalità dell'apporto scientifico, della visibilità editoriale.
La commissione esaminatrice
L'art. 9 del DPR 487/1994 disciplina la composizione: per i concorsi di accesso al pubblico impiego, la commissione è composta da un presidente e da almeno due membri esperti nelle materie del concorso, oltre a un segretario (in qualifica dirigenziale o di funzionario). Per i concorsi più rilevanti (es. RIPAM), si aggiungono membri aggregati per le prove di lingua, informatica e psicoattitudinali.
La commissione, prima di iniziare i lavori:
- fissa i criteri di valutazione dei titoli nei limiti delle griglie del bando (con apposito verbale);
- fissa i criteri di correzione degli elaborati scritti (lessico tecnico, completezza, organicità);
- opera nel rispetto del principio di anonimato degli elaborati (artt. 11-12 DPR 487/1994).
La formazione della graduatoria
La graduatoria di merito è formata sommando i punteggi delle prove e dei titoli. L'art. 5 DPR 487/1994 (come sostituito dal DPR 82/2023) impone l'applicazione delle riserve e, in caso di parità, dei titoli di preferenza. La graduatoria è approvata con provvedimento dell'organo competente e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione e sul Portale InPA.
Pubblicità della graduatoria e dati personali
La graduatoria deve essere pubblicata con i nominativi dei candidati (art. 15 D.Lgs. 33/2013), bilanciando il principio di trasparenza con la tutela dei dati personali. Per i candidati riservatari (es. ex L. 68/1999) la giurisprudenza e il Garante Privacy raccomandano di omettere il riferimento esplicito alla categoria di riserva, mantenendo solo il punteggio finale.
La validità temporale della graduatoria
Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 conv. L. 27 febbraio 2015, n. 11 e successivi interventi hanno modificato più volte la durata delle graduatorie. Il quadro attuale, dopo l'intervento di chiarimento operato dal D.L. 14 marzo 2025, n. 25 conv. L. 9 maggio 2025, n. 69 ("Decreto PA 2025"), prevede un doppio regime:
- Pubbliche amministrazioni centrali e statali: validità di 2 anni dalla data di approvazione, ai sensi dell'art. 35 c. 5-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), come modificato dall'art. 1 c. 149 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020); salvo proroghe legislative;
- Enti locali (Comuni, Province, Città Metropolitane): validità di 3 anni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 91 c. 4 del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), confermato espressamente dall'art. 3 del D.L. 25/2025 conv. L. 69/2025, che ha chiuso l'annosa controversia interpretativa tra la disciplina TUPI e quella TUEL;
- durante questo periodo l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria per coprire ulteriori posti che si rendano disponibili (es. dimissioni, mobilità, posti vacanti previsti dal piano dei fabbisogni).
Lo scorrimento è ammesso solo per posti dello stesso profilo professionale e nella stessa amministrazione (con eccezioni per gli enti di area vasta e per le graduatorie RIPAM, utilizzabili da più amministrazioni).
Lo scorrimento della graduatoria
Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 28 luglio 2011, n. 14 ha sancito che lo scorrimento di una graduatoria valida è regola generale; nuovi concorsi possono essere banditi solo in presenza di particolari ragioni motivate (mutamento del piano dei fabbisogni, modifica del profilo, esaurimento della graduatoria). L'amministrazione deve preferire lo scorrimento al nuovo bando, salvo motivazione adeguata.
I concorsi per soli titoli
L'art. 35 c. 3 lett. b) D.Lgs. 165/2001 prevede anche concorsi "per soli titoli", oggi utilizzati limitatamente:
- per categorie ristrette dove l'esperienza professionale è il criterio prevalente (es. assunzioni in ruolo dei professionisti del comparto sanitario in attesa di stabilizzazione);
- per concorsi interni di progressione tra aree (entro il limite del 50% dei posti, art. 52 D.Lgs. 165/2001);
- nei concorsi RIPAM con prove scritte aperte a tutti e graduatoria poi formata anche per titoli (es. Concorso Unico Funzionari 2026).
I concorsi misti: prove + titoli
La maggior parte dei concorsi più recenti adotta un sistema misto:
- prova preselettiva con quiz a risposta multipla (se prevista per elevato numero di domande), non valutabile ai fini della graduatoria finale, serve solo a ridurre il numero di candidati;
- prova scritta (uno o più elaborati su materie del bando), con punteggio in trentesimi o in centesimi; sufficienza tipica 21/30 (o equivalente 70/100);
- prova orale: colloquio sulle stesse materie + accertamenti su lingua straniera e informatica; sufficienza 21/30;
- valutazione dei titoli: sommata al punteggio delle prove per la graduatoria finale.
Come presentare i titoli
Nel Portale InPA i titoli sono dichiarati in apposite sezioni: anagrafica, requisiti generici, requisiti specifici, titoli di studio (L. 4/2013 sulle professioni non organizzate), esperienze lavorative presso PA come dipendente, esperienze presso privati, articoli e pubblicazioni, attività di docenza, corsi e convegni. La compilazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (TU sulla documentazione amministrativa): la falsità integra reato di cui all'art. 76 DPR 445/2000 e comporta l'esclusione dal concorso.
Approfondisci con il Manuale Polizia Municipale 2026
Conoscere come si formano le graduatorie e come sono valutati i titoli è strategico per impostare la candidatura. Nel Manuale trovi esempi pratici di calcolo del punteggio, schemi di griglie di valutazione e analisi degli effetti dei titoli sulla posizione finale.
Scopri il Manuale su Amazon →