Le riserve di posti nei concorsi pubblici sono quote di posti destinati ex lege a determinate categorie di cittadini in considerazione di particolari condizioni personali o di pregresse esperienze. Si distinguono nettamente dai titoli di preferenza (che operano solo in caso di parità di punteggio) e dai titoli di precedenza (che riguardano fasi successive come la scelta della sede). La disciplina generale è contenuta nell'art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 1 lett. e) del DPR 16 giugno 2023, n. 82. La regola fondamentale: le riserve non possono complessivamente superare il 50% dei posti messi a concorso.

L'ordine di applicazione delle riserve

L'art. 5 c. 3 del DPR 487/1994 stabilisce un preciso ordine gerarchico tra le riserve. Qualora più candidati idonei in graduatoria appartengano a categorie che danno titolo a riserve diverse, si applica prima quella che dà diritto alla maggiore riserva:

Ordine delle riserve principali (art. 5 c. 3 DPR 487/1994)

  1. Riserva per le categorie protette — coloro che appartengono alle categorie di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 o equiparate (persone con disabilità, vedove e orfani per causa di servizio, profughi, ecc.);
  2. Riserva per i volontari delle Forze Armate — ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare);
  3. Riserva per gli operatori del Servizio Civile — introdotta dall'art. 1 c. 9-bis del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, conv. L. 21 giugno 2023, n. 74.

La riserva per le categorie protette (L. 68/1999)

La L. 12 marzo 1999, n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") prevede una quota di assunzioni obbligatorie per i datori di lavoro pubblici e privati a favore delle persone con disabilità. Le categorie sono individuate dall'art. 1:

Le quote di riserva

L'art. 3 della L. 68/1999 stabilisce le percentuali in funzione delle dimensioni del datore di lavoro:

Dipendenti dell'amministrazioneQuota di riserva
Da 15 a 351 lavoratore con disabilità
Da 36 a 502 lavoratori con disabilità
Oltre 507% dei lavoratori occupati

L'art. 18 della stessa legge prevede inoltre una riserva specifica del 1% per orfani, coniugi superstiti, profughi e categorie assimilate (operativa per amministrazioni con più di 50 dipendenti).

La riserva per i militari volontari (artt. 1014 e 678 D.Lgs. 66/2010)

Il Codice dell'Ordinamento Militare, agli artt. 1014 e 678, riconosce ai volontari delle Forze Armate congedati senza demerito una riserva del 30% dei posti messi a concorso nelle assunzioni di personale non dirigenziale presso amministrazioni pubbliche (escluse quelle del comparto sicurezza-difesa, già destinate ai militari).

Categorie ammesse

Attenzione: chi è transitato in SPE

Il militare che, dopo il periodo di volontariato, è transitato in servizio permanente effettivo (SPE) perde il diritto alla riserva: la ratio della norma è infatti favorire l'inserimento nella PA dei militari congedati, non quelli già stabilmente impiegati nelle FF.AA. La giurisprudenza ha confermato che il passaggio in SPE è incompatibile con la finalità reinserimento (cfr. orientamenti TAR/Cons. Stato in materia).

Il meccanismo dei posti frazionari

Se l'applicazione della percentuale del 30% genera frazioni (es. in un concorso da 5 posti, il 30% sarebbe 1,5), le frazioni si accumulano e trovano applicazione nei concorsi successivi o attraverso lo scorrimento della graduatoria. È un meccanismo cumulativo che evita la perdita del diritto in concorsi di piccole dimensioni.

La riserva per gli operatori del Servizio Civile: il 15%

Il D.L. 44/2023, convertito con la L. 74/2023, ha introdotto un'importante novità: una riserva del 15% dei posti per gli operatori che hanno concluso senza demerito il Servizio Civile Universale (e anche il Servizio Civile Nazionale che lo ha preceduto), nelle assunzioni di personale non dirigenziale presso le pubbliche amministrazioni.

L'assolvimento del servizio è disciplinato dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40; la conclusione "senza demerito" è attestata da apposito certificato rilasciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili. La riserva si cumula con le altre nei limiti del 50% complessivo.

Altre riserve speciali

I titoli di preferenza (DPR 82/2023): la novità

Distinti dalle riserve, i titoli di preferenza operano a parità di punteggio nella graduatoria finale. L'art. 5 c. 4 del DPR 487/1994, come sostituito dall'art. 1 lett. e) del DPR 82/2023 e successivamente modificato dal D.L. 14 marzo 2025, n. 25 (c.d. "Decreto PA 2025") conv. con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, elenca i titoli in ordine gerarchico tassativo. Tra i principali (l'elenco è ampliato ed è opportuno consultare il testo aggiornato):

Titoli di preferenza valutabili anche se non dichiarati

La giurisprudenza ha precisato che i titoli di preferenza ex art. 5 DPR 487/1994 sono valutabili anche se non dichiarati nella domanda, purché posseduti alla data di scadenza e esibiti — superate le prove selettive — nel termine fissato dal bando. La previsione del bando che impone l'onere dichiarativo va coordinata con la peculiarità funzionale dei titoli, che servono a sciogliere parità di punteggio.

I titoli di precedenza

I titoli di precedenza riguardano fasi successive della procedura (per esempio la scelta della sede di servizio) e non incidono direttamente sull'assegnazione del posto. Sono individuati dall'art. 5 c. 5 e ss. del DPR 487/1994 e da norme speciali (es. art. 21 L. 104/1992 per la priorità della sede ai familiari di persone con disabilità).

Come dichiarare riserve e preferenze nella domanda

Nel portale InPA, durante la compilazione della domanda di partecipazione, sono presenti sezioni dedicate:

Le omissioni nella domanda possono essere sanate successivamente per i titoli di preferenza (vedi sopra), ma non per le riserve, che devono essere espressamente rivendicate prima dell'approvazione della graduatoria.

La formazione della graduatoria con riserve

L'amministrazione procede così:

  1. predispone la graduatoria generale di merito in base al punteggio (prove + titoli);
  2. identifica i candidati idonei riservatari e ne accerta i requisiti (dichiarazioni in domanda + documenti);
  3. attribuisce i posti riservati ai riservatari secondo l'ordine di graduatoria interna alla categoria;
  4. attribuisce i posti residui ai candidati secondo la graduatoria generale di merito, applicando i titoli di preferenza per i parità di punteggio;
  5. nel caso in cui le riserve eccedessero il 50% complessivo dei posti, le riduce proporzionalmente per ciascuna categoria.

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