Le sommarie informazioni testimoniali (SIT) sono uno degli atti d'indagine più frequenti della polizia giudiziaria. Disciplinate dall'art. 351 del codice di procedura penale, consentono di raccogliere dalle persone informate sui fatti elementi utili per le indagini preliminari. Questa guida ne illustra le regole, i casi particolari e i limiti probatori.
Cosa sono le SIT
Il comma 1 dell'art. 351 c.p.p. stabilisce che "la polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini". Si tratta dell'atto con cui la PG raccoglie dichiarazioni da persone informate sui fatti — non dagli indagati (per i quali si applicano gli artt. 350 e 64 c.p.p.).
Le SIT rientrano fra gli atti di iniziativa della PG (Titolo IV, Libro V del c.p.p.) e si differenziano da:
- Interrogatorio dell'indagato (art. 350 c.p.p.): atto formale con garanzie difensive.
- Assunzione di informazioni da parte del PM (art. 362 c.p.p.): atto analogo svolto dal pubblico ministero.
- Testimonianza (artt. 194 ss. c.p.p.): atto dibattimentale, formato davanti al giudice.
Chi può rendere SIT
Possono essere chiamati a rendere SIT tutti coloro che hanno una conoscenza diretta o indiretta dei fatti oggetto di indagine: testimoni oculari, persone offese, soggetti che dispongano di informazioni utili. Sono escluse le persone che, in dibattimento, non potrebbero testimoniare (incompatibilità ex art. 197 c.p.p.).
L'art. 351 c. 1 richiama parzialmente l'art. 362 c.p.p., il quale a sua volta richiama l'art. 199 (facoltà di astensione dei prossimi congiunti): i parenti stretti dell'indagato (coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti, persona legata da unione civile o stabile convivenza) possono astenersi dal rispondere, salvo che siano persone offese o che abbiano presentato denuncia, querela o istanza.
L'obbligo di verità
La persona chiamata a rendere SIT ha l'obbligo di rispondere secondo verità (art. 198 c.p.p., richiamato attraverso l'art. 362). L'art. 371-bis c.p. (rubricato «False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale») punisce con la reclusione fino a 4 anni chi rende false dichiarazioni al PM nel corso del procedimento penale. La giurisprudenza consolidata (Cass. Pen. V, sent. n. 37306/2010; Cass. VI, sent. n. 2095/1994) esclude tuttavia che il reato si configuri quando le false dichiarazioni sono rese alla sola polizia giudiziaria nell'ambito delle SIT ex art. 351 c.p.p., anche se assunte su delega del PM: soggetto attivo del reato è solo chi è richiesto direttamente dal PM. In tali casi, le dichiarazioni false o reticenti rese alla PG possono integrare il diverso reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p., se idonee ad aiutare taluno a eludere le investigazioni. L'avvertimento dell'obbligo di verità resta comunque prassi corretta.
Modalità di assunzione
L'art. 351 non prescrive una forma rigida. La PG raccoglie le dichiarazioni e ne redige verbale, che viene letto, sottoscritto dal dichiarante e dall'operante. La dichiarazione può essere:
- Spontanea: la persona si presenta autonomamente per riferire.
- Sollecitata: la PG convoca la persona o la sente sul luogo del fatto.
Su richiesta della persona, le dichiarazioni possono essere documentate mediante riproduzione fonografica (registrazione audio), salva la contingente indisponibilità degli strumenti.
Caso particolare: imputato in procedimento connesso (c. 1-bis)
Il comma 1-bis disciplina l'ipotesi in cui la PG debba sentire una persona imputata in un procedimento connesso (art. 12 c.p.p.) o imputata di un reato collegato a quello per cui si procede (art. 371 c. 2 lett. b). In tale caso:
- Procede un ufficiale di polizia giudiziaria (non un semplice agente).
- La persona, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio ma può nominarne uno di fiducia.
- Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.
Caso particolare: minori in reati gravi (c. 1-ter)
Il comma 1-ter, introdotto da successive modifiche legislative, prevede che quando la PG deve assumere SIT da persone minorenni nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 572 (maltrattamenti), 600-602 (riduzione in schiavitù, tratta), 600-bis ss. (sfruttamento minorile, prostituzione minorile, pornografia), 609-bis ss. (violenza sessuale), 609-undecies (adescamento minori), 612-bis (atti persecutori), la PG si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.
Questa cautela tutela il minore vittima o testimone di reati gravi, evitando audizioni traumatizzanti o suggestive.
Valore probatorio delle SIT
Le SIT raccolte dalla PG hanno valore limitato al fascicolo del PM per le indagini preliminari. In dibattimento non sono di norma utilizzabili come prova, in forza del principio del contraddittorio (art. 526 c.p.p.) e della regola dell'art. 500 c.p.p.: le dichiarazioni raccolte unilateralmente fuori dal contraddittorio non valgono come testimonianza nel processo.
Tuttavia, le SIT possono essere utilizzate:
- Per contestare al teste eventuali contraddizioni (art. 500 c.p.p.).
- Nel giudizio abbreviato, dove tutti gli atti del fascicolo del PM diventano utilizzabili.
- Per le decisioni sulla custodia cautelare e per le altre decisioni del GIP.
Divieto di testimonianza indiretta della PG
L'art. 195 c. 4 c.p.p. stabilisce un divieto importante: gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria non possono deporre come testimoni sulle dichiarazioni a loro rese da persone informate sui fatti. Il senso è chiaro: ciò che la PG ha raccolto come SIT deve restare confinato a quel verbale, e la persona deve essere sentita direttamente in dibattimento se la sua dichiarazione serve come prova.
SIT e illeciti amministrativi
Per i procedimenti amministrativi, la disciplina parallela è l'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevede le facoltà ispettive degli organi accertatori (compresa la polizia locale) di assumere informazioni nell'ambito dei controlli su violazioni amministrative. Le regole sono distinte da quelle delle SIT penali.
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