Il Testo Unico per l'Edilizia, approvato con il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituisce il quadro normativo fondamentale per l'attività edilizia in Italia. Il TU disciplina i titoli abilitativi necessari per l'esecuzione degli interventi edilizi, articolandoli in una scala di crescente complessità: edilizia libera (art. 6), CILA (art. 6-bis), SCIA (art. 22), "Super SCIA" alternativa al permesso (art. 23), e il permesso di costruire (art. 10) per gli interventi più rilevanti. La corretta classificazione di un intervento determina l'intero percorso burocratico, le tempistiche, i costi e le responsabilità. Il TU è stato più volte modificato; le novità più recenti del "Salva Casa" (D.L. 29 maggio 2024, n. 69 conv. L. 24 luglio 2024, n. 105) hanno introdotto importanti semplificazioni.

L'edilizia libera (art. 6)

L'art. 6 del DPR 380/2001 elenca gli interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo né comunicazione preventiva. Comprende:

Interventi in edilizia libera

La CILA: Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (art. 6-bis)

La CILA è la comunicazione, asseverata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito), che il proprietario o avente titolo presenta al Comune prima dell'inizio dei lavori. È richiesta per gli interventi di manutenzione straordinaria che non interessano le parti strutturali dell'edificio e non comportano modifiche della volumetria complessiva o della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante.

Interventi tipici in CILA

La CILA viene presentata al Comune con asseverazione del tecnico e con elaborati grafici. I lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione. La mancata presentazione comporta sanzione amministrativa di € 1.000 (con possibile riduzione a 333 € se presentata "in sanatoria").

La SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 22)

La SCIA edilizia è prevista dall'art. 22 del DPR 380/2001 e disciplinata in via generale dall'art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Procedimento amministrativo). È un'istanza segnalata dal privato, asseverata da un professionista, con la quale si comunica l'avvio dei lavori. Riguarda gli interventi più complessi della CILA ma meno gravosi del permesso di costruire.

Interventi soggetti a SCIA (art. 22)

Procedura della SCIA

  1. il privato presenta la SCIA al Comune con asseverazione di un tecnico abilitato;
  2. i lavori possono iniziare contestualmente alla presentazione;
  3. il Comune ha 30 giorni per effettuare i controlli e, in caso di carenze, ordinare la sospensione/conformazione;
  4. decorsi i 30 giorni senza interventi del Comune, l'attività è validata;
  5. è possibile la SCIA in sanatoria per interventi già realizzati senza titolo (art. 37 DPR 380/2001).

La "Super SCIA": alternativa al permesso (art. 23)

L'art. 23 prevede la SCIA alternativa al permesso di costruire (c.d. "Super SCIA") per interventi che, in principio, richiederebbero il permesso ma che sono oggetto di una scelta del legislatore di semplificazione. Tipici interventi:

La presentazione è simile alla SCIA ordinaria, ma con maggiori contenuti documentali. Termine di efficacia: 3 anni dall'ultimazione dei lavori.

Il permesso di costruire (art. 10)

Il permesso di costruire (PdC) è il titolo abilitativo per gli interventi più rilevanti, che modificano significativamente l'edificio o il territorio. È richiesto per:

Intervento (art. 10)Caratteristiche
Nuove costruzioniRealizzazione di edifici ex novo
Interventi di ristrutturazione urbanisticaModificazione dell'assetto urbanistico esistente
Ristrutturazione edilizia "pesante" (lett. c)Interventi che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti, della sagoma o della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante

Procedura del permesso di costruire

  1. presentazione della domanda al Comune con progetto firmato da tecnico abilitato;
  2. il Comune verifica la conformità alla normativa urbanistica e edilizia entro 60 giorni (estensibili a 90 in casi complessi);
  3. silenzio-assenso: se il Comune non si pronuncia entro i termini, il permesso si intende rilasciato (art. 20 c. 8);
  4. il PdC è oneroso: si versano gli oneri di urbanizzazione e il contributo del costo di costruzione (artt. 16-19);
  5. i lavori devono iniziare entro 1 anno dal rilascio e terminare entro 3 anni;
  6. è possibile chiedere proroghe motivate.

La classificazione degli interventi (art. 3)

L'art. 3 del DPR 380/2001 definisce le categorie di intervento edilizio, gerarchicamente ordinate:

Il "Salva Casa" (L. 105/2024)

Il D.L. 69/2024 conv. L. 105/2024 (c.d. "Salva Casa") ha introdotto importanti semplificazioni:

Le sanzioni per abuso edilizio (artt. 31-38)

AbusoSanzione
Totale assenza del titolo (es. nuova costruzione abusiva)Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (art. 31); penalmente: reato di costruzione abusiva (art. 44 c. 1 lett. b) c)
Parziale difformità dal permessoSanzione pecuniaria 2x il valore della parte abusiva; alternativa: fiscalizzazione dell'abuso ex art. 34 (solo se difformità non essenziale)
SCIA mancante o difformeSanzione 1.000 € (art. 37); demolizione se di rilevante entità
CILA mancanteSanzione 1.000 € (riducibile a 333 € se sanata)
Variazione essenziale rispetto al permessoTrattamento come opera in assenza di titolo (art. 32-33)

Il SUE: Sportello Unico per l'Edilizia (art. 5)

Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) è la struttura organizzativa del Comune che cura tutte le procedure edilizie:

Il SUAP: Sportello Unico per le Attività Produttive

Per le attività produttive (commerciali, artigianali, industriali), le procedure edilizie connesse all'avvio dell'attività sono gestite dal SUAP (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160), che opera anche come "sportello unico" per gli aspetti edilizi delle imprese.

I vincoli ulteriori

Indipendentemente dal titolo edilizio, possono essere richiesti ulteriori titoli per:

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