Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale (art. 87 Cost.). È un organo monocratico, di garanzia costituzionale, super partes rispetto ai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. La sua figura è disciplinata dagli artt. 83-91 della Costituzione.
Requisiti per essere eletto (art. 84 Cost.)
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che:
- Sia cittadino italiano (è esclusa la parificazione prevista dall'art. 51 Cost. per gli italiani non appartenenti alla Repubblica).
- Abbia compiuto 50 anni d'età.
- Goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione sono determinati per legge.
L'elezione (art. 83 Cost.)
Il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune (Camera + Senato) integrato dai delegati regionali:
- 3 delegati per ogni Regione (eletti dal Consiglio regionale in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze).
- 1 solo delegato per la Valle d'Aosta.
L'elezione ha luogo per scrutinio segreto. Le maggioranze richieste sono:
- 2/3 dell'assemblea nei primi tre scrutini.
- Maggioranza assoluta (50% + 1) dal quarto scrutinio in poi.
L'elezione si svolge alla Camera dei Deputati. Il Presidente eletto presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune (art. 91 Cost.).
Durata del mandato (art. 85 Cost.)
Il Presidente della Repubblica è eletto per 7 anni. La durata superiore alla legislatura (5 anni) ha lo scopo di svincolare il Capo dello Stato dalla maggioranza politica che lo ha eletto, rafforzando la sua imparzialità.
Procedimento di rinnovo:
- 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente della Camera convoca il Parlamento in seduta comune + delegati regionali per l'elezione del nuovo Presidente.
- Se le Camere sono sciolte o mancano meno di 3 mesi alla loro cessazione, l'elezione si svolge entro 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere; nel frattempo i poteri del Presidente in carica sono prorogati.
La Costituzione non vieta espressamente la rieleggibilità. Per prassi è stato tradizionalmente "un solo mandato", ma due Presidenti (Giorgio Napolitano nel 2013 e Sergio Mattarella nel 2022) sono stati rieletti per un secondo mandato in situazioni eccezionali.
I poteri del Presidente (art. 87 Cost.)
Il Presidente svolge funzioni di rappresentanza, garanzia e raccordo tra i poteri dello Stato. L'art. 87 Cost. elenca i suoi atti principali:
| Area | Atti |
|---|---|
| Legislativa | Promulga le leggi, emana decreti aventi valore di legge e regolamenti, autorizza la presentazione di disegni di legge governativi alle Camere, indice il referendum popolare |
| Esecutiva | Nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su sua proposta, i Ministri (art. 92). Nomina alcuni funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici |
| Giudiziaria | Presiede il CSM (art. 104), può concedere la grazia e commutare le pene (art. 87 c. 11) |
| Politica internazionale | Ratifica i trattati internazionali (previa autorizzazione delle Camere quando richiesta dall'art. 80). Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere |
| Forze armate | Ha il comando delle Forze Armate. Presiede il Consiglio Supremo di Difesa (art. 87) |
| Onorificenze | Conferisce le onorificenze della Repubblica |
| Scioglimento Camere | Può sciogliere le Camere o anche una sola di esse, sentiti i loro Presidenti (art. 88). Non può esercitare tale potere negli ultimi 6 mesi del suo mandato (cd. "semestre bianco"), salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura (eccezione introdotta dalla L.cost. 4/11/1991 n. 1) |
Controfirma e responsabilità (artt. 89-90 Cost.)
L'art. 89 Cost. stabilisce un principio fondamentale: nessun atto del Presidente è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Per gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge, è richiesta anche la controfirma del Presidente del Consiglio.
Esistono però atti formalmente presidenziali (es. nomina di senatori a vita, messaggi al Parlamento, grazie individuali) per i quali la controfirma ministeriale è considerata atto dovuto.
L'art. 90 Cost. disciplina la responsabilità: il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, salvo che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta, e giudicato dalla Corte Costituzionale integrata da 16 membri estratti a sorte da un elenco di cittadini.
Supplenza (art. 86 Cost.)
Le funzioni del Presidente, in ogni caso che egli non possa adempierle (impedimento temporaneo o permanente), sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente, il Presidente della Camera indice l'elezione del nuovo Presidente entro 15 giorni, salvo proroga in caso di Camere sciolte.
Sede e prerogative
- Sede: Palazzo del Quirinale, Roma.
- Stipendio: indennità mensile + dotazione + spese di rappresentanza (per legge sospesa per scelta dei Presidenti in carica dall'inizio della XV legislatura).
- Onorificenze: dopo la cessazione della carica, il Presidente diventa senatore di diritto e a vita (art. 59 Cost.), salvo rinuncia.
Funzioni di garanzia
Oltre ai poteri formali elencati dall'art. 87, il Presidente svolge importanti funzioni di garanzia non codificate:
- Rinvio delle leggi alle Camere con messaggio motivato (art. 74 Cost.), prima della promulgazione.
- Moral suasion: messaggi alle Camere e dichiarazioni pubbliche su questioni di rilievo istituzionale.
- Vigilanza sul rispetto della Costituzione: si esprime nei momenti di crisi politica e istituzionale.
- Equilibrio tra poteri: media tra Governo, Parlamento, magistratura.
Differenza tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio
| Presidente della Repubblica | Presidente del Consiglio |
|---|---|
| Capo dello Stato | Capo del Governo |
| Eletto dal Parlamento + delegati regionali | Nominato dal Presidente della Repubblica |
| Dura 7 anni | Dura quanto il Governo (sino a sfiducia o crisi) |
| Organo di garanzia, super partes | Organo di indirizzo politico |
| Non risponde politicamente | Risponde politicamente in Parlamento |
Domanda tipica all'orale
"Quali sono le maggioranze richieste per l'elezione del Presidente della Repubblica?". Risposta: 2/3 dell'assemblea nei primi tre scrutini, maggioranza assoluta dal quarto scrutinio in poi (art. 83 c. 3 Cost.). L'assemblea è composta da Parlamento in seduta comune + 3 delegati per ogni regione (1 per la Valle d'Aosta).
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