Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale (art. 87 Cost.). È un organo monocratico, di garanzia costituzionale, super partes rispetto ai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. La sua figura è disciplinata dagli artt. 83-91 della Costituzione.

Requisiti per essere eletto (art. 84 Cost.)

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che:

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione sono determinati per legge.

L'elezione (art. 83 Cost.)

Il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune (Camera + Senato) integrato dai delegati regionali:

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto. Le maggioranze richieste sono:

L'elezione si svolge alla Camera dei Deputati. Il Presidente eletto presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune (art. 91 Cost.).

Durata del mandato (art. 85 Cost.)

Il Presidente della Repubblica è eletto per 7 anni. La durata superiore alla legislatura (5 anni) ha lo scopo di svincolare il Capo dello Stato dalla maggioranza politica che lo ha eletto, rafforzando la sua imparzialità.

Procedimento di rinnovo:

La Costituzione non vieta espressamente la rieleggibilità. Per prassi è stato tradizionalmente "un solo mandato", ma due Presidenti (Giorgio Napolitano nel 2013 e Sergio Mattarella nel 2022) sono stati rieletti per un secondo mandato in situazioni eccezionali.

I poteri del Presidente (art. 87 Cost.)

Il Presidente svolge funzioni di rappresentanza, garanzia e raccordo tra i poteri dello Stato. L'art. 87 Cost. elenca i suoi atti principali:

AreaAtti
LegislativaPromulga le leggi, emana decreti aventi valore di legge e regolamenti, autorizza la presentazione di disegni di legge governativi alle Camere, indice il referendum popolare
EsecutivaNomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su sua proposta, i Ministri (art. 92). Nomina alcuni funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
GiudiziariaPresiede il CSM (art. 104), può concedere la grazia e commutare le pene (art. 87 c. 11)
Politica internazionaleRatifica i trattati internazionali (previa autorizzazione delle Camere quando richiesta dall'art. 80). Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere
Forze armateHa il comando delle Forze Armate. Presiede il Consiglio Supremo di Difesa (art. 87)
OnorificenzeConferisce le onorificenze della Repubblica
Scioglimento CamerePuò sciogliere le Camere o anche una sola di esse, sentiti i loro Presidenti (art. 88). Non può esercitare tale potere negli ultimi 6 mesi del suo mandato (cd. "semestre bianco"), salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura (eccezione introdotta dalla L.cost. 4/11/1991 n. 1)

Controfirma e responsabilità (artt. 89-90 Cost.)

L'art. 89 Cost. stabilisce un principio fondamentale: nessun atto del Presidente è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Per gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge, è richiesta anche la controfirma del Presidente del Consiglio.

Esistono però atti formalmente presidenziali (es. nomina di senatori a vita, messaggi al Parlamento, grazie individuali) per i quali la controfirma ministeriale è considerata atto dovuto.

L'art. 90 Cost. disciplina la responsabilità: il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, salvo che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta, e giudicato dalla Corte Costituzionale integrata da 16 membri estratti a sorte da un elenco di cittadini.

Supplenza (art. 86 Cost.)

Le funzioni del Presidente, in ogni caso che egli non possa adempierle (impedimento temporaneo o permanente), sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente, il Presidente della Camera indice l'elezione del nuovo Presidente entro 15 giorni, salvo proroga in caso di Camere sciolte.

Sede e prerogative

Funzioni di garanzia

Oltre ai poteri formali elencati dall'art. 87, il Presidente svolge importanti funzioni di garanzia non codificate:

Differenza tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio

Presidente della RepubblicaPresidente del Consiglio
Capo dello StatoCapo del Governo
Eletto dal Parlamento + delegati regionaliNominato dal Presidente della Repubblica
Dura 7 anniDura quanto il Governo (sino a sfiducia o crisi)
Organo di garanzia, super partesOrgano di indirizzo politico
Non risponde politicamenteRisponde politicamente in Parlamento

Domanda tipica all'orale

"Quali sono le maggioranze richieste per l'elezione del Presidente della Repubblica?". Risposta: 2/3 dell'assemblea nei primi tre scrutini, maggioranza assoluta dal quarto scrutinio in poi (art. 83 c. 3 Cost.). L'assemblea è composta da Parlamento in seduta comune + 3 delegati per ogni regione (1 per la Valle d'Aosta).

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