Il Parlamento italiano è l'organo costituzionale titolare della funzione legislativa, di indirizzo politico e di controllo. È disciplinato dalla Parte Seconda, Titolo I della Costituzione (artt. 55-82). Questa guida ne illustra composizione, funzioni e procedimento legislativo.

Composizione e bicameralismo

Il Parlamento italiano è composto da due Camere (art. 55 Cost.): la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. È un bicameralismo perfetto o paritario: le due Camere hanno le stesse funzioni e gli stessi poteri.

Con la L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1 (confermata dal referendum del 20-21 settembre 2020), il numero dei parlamentari è stato ridotto:

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

Funzioni del Parlamento

  1. Funzione legislativa: il Parlamento approva le leggi (art. 70-74 Cost.). È la funzione principale e tipica.
  2. Funzione di indirizzo politico: concede e revoca la fiducia al Governo (art. 94 Cost.), approva le linee programmatiche.
  3. Funzione di controllo: vigila sull'operato del Governo attraverso interrogazioni, interpellanze, mozioni, commissioni d'inchiesta (art. 82 Cost.).
  4. Funzione elettiva: elegge il Presidente della Repubblica (art. 83 Cost.), elegge 5 giudici della Corte Costituzionale (art. 135 Cost.) e 1/3 dei membri del CSM (art. 104 Cost.).
  5. Funzione di revisione costituzionale: approva le leggi di revisione della Costituzione (art. 138 Cost.).
  6. Funzione di autorizzazione: autorizza la ratifica dei trattati internazionali (art. 80), la dichiarazione di guerra (art. 78), l'amnistia e l'indulto (art. 79).

Iter legislativo ordinario

Il procedimento di formazione della legge ordinaria si articola in tre fasi:

  1. Iniziativa legislativa (art. 71 Cost.). Possono presentare un disegno di legge:
    • Il Governo (disegno di legge governativo)
    • Ciascun parlamentare (proposta di iniziativa parlamentare)
    • Il popolo: 50.000 elettori con firme autenticate (iniziativa popolare)
    • I Consigli regionali (uno per regione)
    • Il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)
  2. Approvazione bicamerale (art. 72 Cost.):
    • Procedura ordinaria: esame in commissione referente, poi discussione e voto in Assemblea, articolo per articolo e voto finale.
    • Procedura abbreviata: dichiarazione d'urgenza per ridurre i tempi.
    • Procedura decentrata: approvazione in sede deliberante (esame in commissione senza passaggio in Aula), salvo le materie riservate all'Aula (costituzionali, elettorali, bilancio, ratifica trattati, delegazione legislativa).
    La legge deve essere approvata in identico testo da entrambe le Camere (navette parlamentare).
  3. Promulgazione e pubblicazione (art. 73 Cost.):
    • Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica entro 1 mese.
    • Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
    • Entrata in vigore dopo 15 giorni di vacatio legis (salvo termine diverso indicato dalla legge stessa).

Strumenti normativi del Governo

Il Governo può legiferare in casi specifici:

Status dei parlamentari

Domanda tipica all'orale

"Spieghi le tre letture in cui si articola il procedimento legislativo" oppure "Cosa accade se una Camera modifica un testo già approvato dall'altra?". Risposta sintetica: si applica la "navette parlamentare": il testo torna alla Camera che lo aveva approvato per essere nuovamente discusso e votato. La legge è approvata solo quando entrambe le Camere votano lo stesso identico testo.

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