Il Governo della Repubblica è l'organo costituzionale titolare della funzione esecutiva. È disciplinato dagli artt. 92-96 della Costituzione e si fonda sul rapporto di fiducia parlamentare. Questa guida spiega composizione, procedimento di formazione, fiducia, attribuzioni e responsabilità.
Composizione (art. 92 Cost.)
Il Governo è composto dal:
- Presidente del Consiglio dei Ministri (Capo del Governo).
- Ministri, con o senza portafoglio.
- Il Presidente del Consiglio + i Ministri costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Accanto al Consiglio dei Ministri operano:
- Vice Presidenti del Consiglio (eventuali, in numero variabile).
- Vice Ministri (Sottosegretari di Stato che il Consiglio può nominare Vice Ministri, fino a 10).
- Sottosegretari di Stato: nominati con DPR su proposta del Presidente del Consiglio.
- Commissari straordinari per emergenze specifiche.
Procedimento di formazione
Il procedimento di formazione del Governo si articola in più fasi:
1. Consultazioni
Il Presidente della Repubblica, dopo le dimissioni del Governo precedente o l'elezione di nuove Camere, conduce consultazioni con:
- I Presidenti delle Camere.
- I Presidenti dei gruppi parlamentari.
- I segretari dei partiti.
- Gli ex Presidenti della Repubblica viventi (su prassi).
2. Incarico
Il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il Governo a una personalità politica, di norma il leader della coalizione vincente o un'altra figura di garanzia (es. tecnico). L'incaricato può accettare con riserva (per verificare la composizione e il sostegno parlamentare) o senza riserva.
3. Nomina e giuramento (artt. 92-93)
Il Presidente della Repubblica:
- Nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Su proposta di questi, nomina i Ministri.
Il Presidente del Consiglio e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica (art. 93 Cost.).
4. Fiducia parlamentare (art. 94)
Entro 10 giorni dalla formazione, il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia. La fiducia è accordata da ciascuna Camera mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Se la fiducia non è accordata, il Governo decade.
La fiducia parlamentare (art. 94 Cost.)
L'art. 94 Cost. disciplina il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento, fondamento della forma di governo parlamentare italiana:
| Istituto | Procedimento | Effetto |
|---|---|---|
| Mozione di fiducia iniziale | Entro 10 giorni dalla formazione; motivata e per appello nominale | Se accordata, il Governo entra pienamente in carica |
| Mozione di sfiducia | Firmata da almeno 1/10 dei componenti della Camera; non discutibile prima di 3 giorni; motivata e per appello nominale | Se approvata, il Governo deve dimettersi |
| Voto contrario su proposta | — | NON comporta obbligo di dimissioni (art. 94 c. 4) |
| Questione di fiducia (prassi) | Il Governo pone la fiducia su una propria proposta | Il voto contrario equivale a sfiducia: dimissioni |
| Mozione di sfiducia individuale (prassi) | Su un singolo Ministro | Solo il Ministro è obbligato a dimettersi |
Funzioni del Presidente del Consiglio (art. 95 Cost.)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
- Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
- Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo.
- Promuove e coordina l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili:
- Collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri.
- Individualmente degli atti dei loro dicasteri.
Attribuzioni del Governo
Il Governo svolge tre principali funzioni:
1. Funzione di indirizzo politico
- Definisce la politica generale dello Stato.
- Presenta disegni di legge al Parlamento (autorizzati dal Presidente della Repubblica).
- Stipula accordi internazionali (poi ratificati dal Presidente).
2. Funzione esecutiva (amministrativa)
- Esegue le leggi approvate dal Parlamento.
- Adotta atti amministrativi (provvedimenti, regolamenti, ordinanze).
- Sovrintende all'amministrazione pubblica.
3. Funzione normativa
Il Governo può adottare atti aventi forza di legge:
- Decreti legge (art. 77 Cost.): in casi straordinari di necessità ed urgenza. Decadono se non convertiti in legge dalle Camere entro 60 giorni.
- Decreti legislativi (art. 76 Cost.): su delega del Parlamento, con principi e criteri direttivi, tempi e oggetto definiti.
- Regolamenti: di esecuzione, attuazione, organizzazione, indipendenti, delegati (L. 400/1988).
Cessazione del Governo
Il Governo cessa per:
- Dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio.
- Approvazione di mozione di sfiducia (sfiducia parlamentare).
- Dimissioni "tecniche" dopo l'elezione di nuove Camere.
- Morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio.
- Crisi extraparlamentare: dimissioni a seguito di rottura della maggioranza, anche senza voto di sfiducia formale.
Dopo le dimissioni, il Governo dimissionario rimane in carica per il "disbrigo degli affari correnti" fino alla formazione del nuovo Governo.
Responsabilità penale dei Ministri (art. 96 Cost.)
L'art. 96 Cost. (sostituito dalla L. cost. 1/1989) disciplina la responsabilità penale per i reati ministeriali:
- Il Presidente del Consiglio e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
- È necessaria la previa autorizzazione del Senato o della Camera dei deputati.
- Le indagini sono condotte da uno speciale collegio per i reati ministeriali (composto da 3 magistrati ordinari del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello).
Atti del Governo
| Atto | Fonte | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Decreto legge | Art. 77 Cost. | Necessità ed urgenza; conversione in 60 giorni |
| Decreto legislativo | Art. 76 Cost. | Su delega del Parlamento |
| Regolamento | L. 400/1988 | Atto secondario, di esecuzione/attuazione |
| DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio) | Var. | Atto amministrativo del Presidente |
| Direttiva | Var. | Indirizzo politico amministrativo |
Forma di governo parlamentare
La forma di governo italiana è parlamentare:
- Il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica e deve avere la fiducia delle due Camere.
- Il Parlamento può revocare la fiducia tramite mozione di sfiducia.
- Il Presidente della Repubblica è organo di garanzia super partes, non di governo.
- Il Capo del Governo (Presidente del Consiglio) è primus inter pares rispetto ai Ministri.
Diversamente da altri sistemi (es. presidenziale USA, semi-presidenziale francese), in Italia il Governo non è eletto direttamente dai cittadini, ma deriva dal Parlamento attraverso il rapporto fiduciario.
Domanda tipica all'orale
"Entro quanto tempo dalla formazione il Governo deve ottenere la fiducia delle Camere?". Risposta: entro 10 giorni dalla sua formazione, ai sensi dell'art. 94 c. 3 Cost. Ciascuna Camera accorda la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
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