La polizia mortuaria è il complesso di norme che disciplina le attività connesse alla morte di una persona: dalla denuncia della causa di morte alle pratiche funerarie e necroscopiche, dal trasporto funebre alla sepoltura, fino alla regolamentazione delle aree e dei servizi cimiteriali. La fonte principale è il DPR 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria), che ha sostituito il previgente DPR 803/1975. Si tratta di una materia di competenza prevalentemente comunale: il Comune è proprietario dei cimiteri (art. 824 c.c. che li classifica come beni del demanio comunale) e ne assicura la gestione. La Polizia Municipale svolge funzioni di vigilanza sui trasporti funebri, sui servizi cimiteriali e sull'attività delle imprese funebri.

Il DPR 285/1990: struttura del regolamento

Il regolamento di polizia mortuaria è articolato in venti Capi, che disciplinano in modo organico le diverse fasi:

Struttura del DPR 285/1990

A integrazione del DPR 285/1990 è intervenuta la L. 30 marzo 2001, n. 130 sulla cremazione e la dispersione delle ceneri, oltre a numerose leggi regionali (es. L.R. Lombardia 22/2003, L.R. Emilia-Romagna 19/2004, L.R. Toscana 29/2004) che hanno ampliato e modernizzato la disciplina.

L'accertamento del decesso e il periodo di osservazione

L'art. 1 del DPR 285/1990 prevede che ogni decesso sia denunciato all'ufficiale di stato civile entro 24 ore dal medico curante o necroscopo. La causa di morte è accertata dal medico necroscopo dell'ASL, che redige il certificato di accertamento di morte.

Il periodo di osservazione (art. 8 e ss.) è la fase in cui il cadavere viene mantenuto in osservazione prima di qualunque trattamento o trasporto: dura ordinariamente 24 ore dal decesso (art. 8). Periodi più lunghi o più brevi sono ammessi in casi specifici (es. morte per malattia infettiva o per decapitazione), come previsto dagli artt. 9-11. Durante l'osservazione devono essere assicurate condizioni adatte (temperatura, ventilazione) e va eseguita la vigilanza necroscopica.

Il trasporto funebre (Capo IV)

Il trasporto del cadavere è autorizzato dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso. La disciplina è dettata dagli artt. 16-31:

L'inumazione (Capo XIV)

L'inumazione è la sepoltura in terra, in fossa scavata direttamente nel terreno (art. 70 e ss.). Caratteristiche essenziali:

La tumulazione (Capo XV)

La tumulazione è la sepoltura in loculi, tombe di famiglia o cripte (art. 76 e ss.). Si distingue:

La cremazione (Capo XVI e L. 130/2001)

La cremazione è disciplinata dagli artt. 78-86 del DPR 285/1990 e dalla L. 130/2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Per procedere alla cremazione è necessaria una manifestazione di volontà del defunto in vita (testamento, dichiarazione iscritta all'associazione SOCREM, dichiarazione resa al funzionario comunale) o, in mancanza, il consenso dei familiari secondo i seguenti gradi (coniuge, figli, parenti più prossimi).

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, sulla base di:

La L. 130/2001 ha previsto inoltre:

L'esumazione e l'estumulazione (Capo XVII)

Sono operazioni cimiteriali tecnicamente distinte:

OperazioneDefinizioneDisciplina
Esumazione ordinariaRimozione del cadavere dalla fossa dopo il termine del turno di rotazione (10 anni o più).Art. 82 — programmata, eseguita dall'operatore cimiteriale.
Esumazione straordinariaRimozione prima del termine, per ordine dell'autorità giudiziaria o per trasferimento ad altra sepoltura/cremazione.Art. 83-84 — soggetta a verifica di assenza di malattie infettive; autorizzazione del responsabile dell'ASL.
Estumulazione ordinariaRimozione dal loculo alla scadenza della concessione.Art. 86 — esame del contenuto del feretro per verificare lo stato di mineralizzazione.
Estumulazione straordinariaRimozione prima della scadenza per trasferimento o cremazione.Art. 88 — autorizzazione comunale e dell'ASL.

In caso di esumazione/estumulazione di persona deceduta per malattia infettiva-diffusiva, l'operazione può essere autorizzata solo dopo almeno 2 anni dal decesso e con parere del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL.

Le imprese funebri

L'attività funebre ricomprende:

L'esercizio è subordinato a SCIA (D.Lgs. 222/2016 Tab. A) e all'iscrizione nei registri delle imprese funebri tenuti da Regione o Camera di Commercio. La normativa regionale può prevedere requisiti aggiuntivi: dotazione di sedi, mezzi, personale qualificato, separazione organizzativa tra attività funebre e attività di gestione cimiteriale (incompatibilità tra impresa funebre e gestore cimitero).

Le sanzioni

L'art. 107 del DPR 285/1990 rinvia alle norme sanzionatorie del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 338, 339, 340 e 358), come modificate dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e adeguate ai sensi degli artt. 32 e 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Per le violazioni più gravi (rimozione abusiva di cadaveri, alterazione di sepolture) si applicano inoltre le sanzioni penali del Titolo IV Capo II Libro II del Codice penale (delitti contro la pietà dei defunti, artt. 407-413: violazione di sepolcro, vilipendio delle tombe, turbamento di funerale, vilipendio di cadavere, distruzione/soppressione/sottrazione di cadavere, occultamento di cadavere, uso illegittimo di cadavere).

Il ruolo della Polizia Municipale

La Polizia Municipale interviene in numerose attività di vigilanza:

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