La notificazione è l'attività mediante cui un atto giuridico viene portato a conoscenza legale del destinatario. Per la PA, il sistema delle notifiche è disciplinato da una pluralità di norme: gli artt. 137 e ss. c.p.c. per le regole generali, l'art. 149 c.p.c. per la notifica a mezzo posta, e la L. 20 novembre 1982, n. 890 che disciplina specificamente le notificazioni di atti giudiziari a mezzo del servizio postale. La L. 265/1999 (art. 10) ha introdotto la figura del messo notificatore comunale. Il sistema si è poi evoluto verso la notifica telematica (PEC) per professionisti e PA, prevista dal CAD (D.Lgs. 82/2005) e da successive normative.
Il quadro normativo
Le fonti della notificazione
- Artt. 137-151 c.p.c. — disciplina generale delle notificazioni civili;
- Artt. 148-171 c.p.p. — notificazioni penali;
- L. 890/1982 — notifiche a mezzo posta di atti giudiziari;
- Art. 60 DPR 600/1973 — notifica degli accertamenti tributari;
- Art. 10 L. 265/1999 — messo notificatore comunale e notifiche per altre PA;
- D.Lgs. 82/2005 (CAD) — notifiche telematiche;
- L. 53/1994 — notifiche dell'avvocato;
- Convenzioni internazionali per le notifiche all'estero.
L'art. 137 c.p.c.: principi generali
"Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere." L'ufficiale giudiziario:
- consegna al destinatario in mani proprie un esemplare o copia conforme dell'atto da notificare;
- presso la casa di abitazione, il luogo di lavoro o il domicilio del destinatario;
- redige relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto;
- in caso di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario.
La notifica a mezzo posta (art. 149 c.p.c.)
L'art. 149 c.p.c. prevede la notifica a mezzo del servizio postale, eseguita secondo le norme della L. 890/1982. La notificazione si ha per eseguita:
- alla data della consegna del piego al destinatario (data di sottoscrizione dell'avviso di ricevimento);
- l'agente postale, di regola, consegna il piego raccomandato nelle mani proprie del destinatario;
- il destinatario sottoscrive sia l'avviso di ricevimento sia il registro di consegna;
- per la parte notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna del plico all'ufficiale postale (art. 149 c. 3 c.p.c., modificato dalla L. 263/2005 dopo la sent. Corte Cost. 477/2002).
La L. 890/1982: caratteristiche
La L. 20 novembre 1982, n. 890 disciplina le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari. Caratteristiche principali:
- uso esclusivo della raccomandata "per atti giudiziari" (busta verde con codici specifici);
- busta chiusa con indicazioni di nome, cognome, residenza/dimora/domicilio del destinatario;
- aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca;
- apposizione del numero del registro cronologico, sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario e sigillo;
- contestuale presentazione dell'avviso di ricevimento con indicazioni richieste;
- relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, con menzione del punto di accettazione dell'operatore postale.
Le fasi della notifica L. 890/82
- l'ufficiale giudiziario (o altro soggetto autorizzato) compila la documentazione;
- presenta al punto di accettazione dell'operatore postale la copia dell'atto in busta chiusa;
- l'operatore postale prende in carico l'atto e lo invia al destinatario;
- al destinatario viene consegnato in mani proprie il piego;
- il destinatario sottoscrive avviso di ricevimento e registro di consegna;
- l'avviso di ricevimento viene restituito al mittente come prova dell'avvenuta notifica;
- se l'avviso è ritualmente compilato, la mancata apposizione della relazione di notificazione ex art. 3 L. 890/82 non comporta nullità della notifica.
La compiuta giacenza (art. 8 L. 890/82)
Se il destinatario è assente o si rifiuta:
- l'operatore postale tenta la consegna a persona di famiglia convivente o addetto alla casa/ufficio/azienda;
- se non vi è nessuno o se i presenti si rifiutano, il piego viene depositato presso l'ufficio postale;
- l'agente postale affigge avviso alla porta dell'abitazione/ufficio del destinatario;
- il destinatario riceve una raccomandata informativa ("CAN" — Comunicazione Avvenuto Notifica) con indicazione del deposito;
- la notifica si perfeziona con la compiuta giacenza: decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della CAN o, se anteriore, dalla data di ritiro del plico (art. 8 c. 4 L. 890/1982; per la giurisprudenza consolidata, cfr. Cass. SS.UU. n. 1418/2012, sul perfezionamento anche quando il termine cade di sabato).
La notifica diretta degli uffici finanziari (art. 14 L. 890/82)
Art. 14: la notifica "diretta"
"La notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può sempre essere eseguita a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, attraverso la raccomandata 'per atti giudiziari', secondo le modalità stabilite dalla riferita L. 890/1982."
Caratteristiche della notifica diretta:
- Senza l'intermediazione di un agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo comunale o messo speciale);
- l'ufficio finanziario (Agenzia delle Entrate, Comune per i tributi locali) procede direttamente all'invio;
- vale per gli atti tributari (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, intimazioni);
- è ammessa anche tramite raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento (vd. art. 60 DPR 600/1973).
La raccomandata ordinaria vs per atti giudiziari
| Aspetto | Raccomandata "ordinaria" | Raccomandata "per atti giudiziari" |
|---|---|---|
| Disciplina | Regolamento postale | L. 890/1982 |
| Colore busta | Bianca | Verde con strisce identificative |
| Avviso di giacenza in caso di assenza | Mod. 26 (cartolina nella cassetta postale) | Avviso affisso alla porta + CAN raccomandata |
| Compiuta giacenza | Decorsi 10 giorni dall'avviso o ritiro | Decorsi 10 giorni dall'avviso o ritiro |
| Garanzie | Inferiori | Superiori (regime più garantistico) |
Il messo notificatore comunale (art. 10 L. 265/1999)
L'art. 10 della L. 265/1999 ha introdotto la figura del messo notificatore comunale:
- è un dipendente del Comune a tempo indeterminato (o a tempo determinato in casi eccezionali);
- incarico previo superamento di apposito corso;
- può effettuare le notificazioni nell'interesse delle altre PA, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni con il servizio postale o le altre forme;
- al Comune compete per ogni atto notificato una somma determinata con decreto ministeriale, oltre alle spese di spedizione;
- il messo notificatore è figura distinta dal messo comunale tradizionale, ma può cumulare le funzioni.
Il messo speciale tributario
Esistono anche messi speciali:
- il messo speciale dell'ufficio finanziario per la notifica di atti tributari;
- nominati con apposita procedura (art. 60 DPR 600/1973);
- la loro attività ha la stessa efficacia di quella dell'ufficiale giudiziario;
- le spese ripetibili nei confronti del destinatario:
- € 5,18 per raccomandata con avviso di ricevimento;
- € 8,75 per notifiche ex art. 60 DPR 600/1973 e art. 14 L. 890/82;
- € 8,35 per notifiche all'estero (ex art. 142 c.p.c., DPR 600/1973, D.Lgs. 71/2011).
La notifica al destinatario irreperibile
Quando il destinatario non è reperibile:
- Art. 140 c.p.c.: il messo deposita la copia dell'atto presso la casa comunale, affigge avviso alla porta, dà notizia con raccomandata; la notifica si perfeziona con la ricezione della raccomandata informativa (sent. Corte Cost. 3/2010);
- Art. 143 c.p.c.: per i destinatari di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, dopo le ricerche prescritte, la notifica avviene mediante deposito presso la casa comunale e affissione all'albo pretorio;
- Art. 60 DPR 600/1973: per gli atti tributari, in caso di irreperibilità, si applica un procedimento simile con dispensa per il fisco.
La notifica telematica (PEC)
L'evoluzione tecnologica ha introdotto le notifiche telematiche:
- D.Lgs. 82/2005 (CAD): PEC come strumento di notifica;
- per gli avvocati: notifica via PEC ai sensi della L. 53/1994 (modificata dal D.L. 179/2012);
- per le PA: obbligo di utilizzare la PEC per le comunicazioni ufficiali;
- per i professionisti: comunicazioni e notifiche presso il domicilio digitale PEC indicato negli ordini professionali;
- la PEC equivale alla raccomandata con ricevuta di ritorno; la ricevuta di consegna ha la stessa efficacia probatoria;
- la notifica via PEC si perfeziona, per il notificante, al momento della generazione della ricevuta di accettazione; per il destinatario, al momento della ricezione.
La notifica all'estero
L'art. 142 c.p.c. e le convenzioni internazionali disciplinano la notifica all'estero:
- Reg. UE 1393/2007 (sostituito da Reg. UE 2020/1784) per gli Stati membri UE: notifiche con cooperazione tra autorità o servizi postali;
- Convenzione dell'Aja del 1965 per gli altri Stati;
- Convenzioni bilaterali con specifici Stati;
- Notifica consolare per i cittadini italiani residenti all'estero;
- i tempi e le modalità variano significativamente in base al Paese di destinazione.
I vizi della notificazione
La notificazione può presentare vizi:
| Tipo di vizio | Caratteristiche | Conseguenze |
|---|---|---|
| Inesistenza | Notifica eseguita da soggetto non autorizzato o in luogo inadeguato | Atto privo di effetti; non sanabile per acquiescenza |
| Nullità | Vizio formale (es. mancanza relazione) | Sanabile per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) o costituzione del destinatario |
| Irregolarità | Vizi minori | Notifica produce effetti se l'atto raggiunge il destinatario |
I termini della notifica
La notificazione produce effetti diversi per:
- Decorrenza dei termini: dalla data di ricezione/perfezionamento per il destinatario;
- Effetti sostanziali: decadenze, prescrizioni, interruzione di prescrizione si perfezionano alla notifica;
- Effetti per il notificante: si perfezionano al momento della consegna del plico all'operatore postale (sent. Corte Cost. 477/2002);
- Effetti per il destinatario: solo dal momento della ricezione effettiva.
Le "sanatoria" della notifica
Anche se la notifica è viziata, può essere "sanata":
- per raggiungimento dello scopo (art. 156 c. 3 c.p.c.): se l'atto ha conseguito comunque il suo scopo informativo;
- per costituzione del destinatario: se il destinatario si costituisce in giudizio senza eccepire la nullità;
- per rinnovazione: il giudice può ordinare la rinnovazione della notifica viziata (art. 162 c.p.c.);
- la "inesistenza" della notifica non è sanabile e impedisce qualsiasi efficacia dell'atto.
Il "codice degli atti giudiziari": codici raccomandata
La raccomandata "per atti giudiziari" si identifica per i codici stampati sulla busta verde:
- "7 9 8" e altri codici a 3 cifre identificano il tipo di atto;
- permettono al destinatario di identificare la natura della comunicazione prima del ritiro;
- i codici sono disciplinati dalle circolari di Poste Italiane;
- esempi: codici per atti giudiziari, fiscali, amministrativi, ecc.
La responsabilità del notificatore
Chi effettua le notifiche risponde di:
- Errori formali: possono comportare nullità sanabili o insanabili;
- Errori materiali: notifica al destinatario sbagliato o luogo errato;
- Mancata diligenza: omessa verifica della reperibilità;
- Falso ideologico (art. 479 c.p.) se l'ufficiale giudiziario attesta circostanze non vere;
- Disciplinari: sanzioni interne per inosservanza dei propri doveri.
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