La cittadinanza italiana è il vincolo giuridico che lega una persona alla Repubblica italiana, attribuendole l'insieme dei diritti politici, civili e sociali previsti dalla Costituzione e dalla legge. La disciplina principale è contenuta nella L. 5 febbraio 1992, n. 91 ("Nuove norme sulla cittadinanza"), che ha sostituito la legge 13 giugno 1912, n. 555 (di forte impronta restrittiva e patrilineare). Il principio fondamentale rimane lo ius sanguinis (trasmissione per discendenza), ma una significativa riforma è intervenuta nel 2025 con il D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 23 maggio 2025, n. 74 (in G.U. n. 118 del 23 maggio 2025).
I principi di acquisto della cittadinanza
L'ordinamento italiano riconosce diversi modi di acquisto della cittadinanza:
Modi di acquisto previsti dalla L. 91/1992
- art. 1 — Ius sanguinis: per nascita da padre o madre cittadini italiani (acquisto automatico, originario);
- art. 1 c. 1 lett. b — Ius soli "temperato": nato nel territorio italiano se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato cui questi appartengono;
- art. 2 — Riconoscimento di filiazione: acquista la cittadinanza il minore riconosciuto come figlio dal cittadino italiano;
- art. 3 — Adozione: il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista automaticamente la cittadinanza;
- art. 4 — Elezione: il maggiorenne nato in Italia da genitori stranieri che vi ha risieduto legalmente fino alla maggiore età può dichiarare di voler diventare cittadino entro un anno (forma di "ius soli condizionato");
- artt. 5-7 — Matrimonio con cittadino italiano: per i coniugi di cittadini italiani dopo specifici periodi di matrimonio e residenza;
- art. 9 — Naturalizzazione: con decreto del Presidente della Repubblica, dopo lunga residenza legale in Italia.
Lo ius sanguinis e la riforma 2025
Lo ius sanguinis resta il principio cardine: l'art. 1 della L. 91/1992 prevede che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Storicamente questo principio ha consentito a discendenti di emigrati italiani all'estero (in particolare in Sud America) di rivendicare la cittadinanza italiana senza limiti generazionali, generando una platea potenziale di milioni di cittadini.
Il D.L. 36/2025: nuove condizioni per i nati all'estero
Il D.L. 28 marzo 2025, n. 36 (efficace dal 29 marzo 2025), convertito nella L. 74/2025, ha introdotto il nuovo art. 3-bis della L. 91/1992, che pone una deroga generale al principio dello ius sanguinis per i nati all'estero. La nuova disposizione recita in sostanza: chi è nato all'estero e possiede altra cittadinanza è considerato non aver mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo che ricorra una delle seguenti "clausole di salvezza":
- lett. a) e a-bis) — presentazione di domanda amministrativa di riconoscimento, con tutta la documentazione completa, presso il consolato o il Comune competente entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 (oppure appuntamento già fissato entro tale data);
- lett. b) — introduzione di un giudizio per il riconoscimento della cittadinanza entro la stessa data del 27 marzo 2025;
- lett. c) — un ascendente di primo o secondo grado (genitore o nonno) possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana (assenza di altre cittadinanze diverse da quella italiana);
- lett. d) — un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
Cosa cambia in pratica
La riforma 2025 limita di fatto la trasmissione automatica della cittadinanza italiana iure sanguinis a due generazioni (figli e nipoti di cittadini italiani nati in Italia), interrompendo la catena potenzialmente illimitata. Resta inalterata la trasmissione per chi è nato in Italia e per chi ha già completato il procedimento prima del 27 marzo 2025. La riforma ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale (dottrina e giudici di merito) per la sua efficacia retroattiva. La Corte Costituzionale, con la sent. n. 142 del 31 luglio 2025, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti la disciplina previgente dello ius sanguinis (art. 1 c. 1 lett. a L. 91/1992) — escludendo dal thema decidendum la valutazione della riforma sopravvenuta — ribadendo l'ampia discrezionalità del legislatore in materia. Con la successiva sentenza n. 63 del 30 aprile 2026 (su rimessione del Tribunale di Torino) la Consulta si è pronunciata anche sul nuovo art. 3-bis L. 91/1992 introdotto dal D.L. 36/2025, dichiarando non fondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo non irragionevole il bilanciamento operato dal legislatore tra principio di effettività della cittadinanza e affidamento dei destinatari.
L'acquisto per matrimonio
L'art. 5 della L. 91/1992, come modificato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 conv. L. 1° dicembre 2018, n. 132 (c.d. "Decreto Sicurezza"), prevede che il coniuge di cittadino italiano possa acquistare la cittadinanza, mediante decreto del Ministero dell'Interno, dopo:
- 2 anni di residenza legale in Italia successivi al matrimonio (oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all'estero);
- i termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
- il matrimonio deve permanere dal momento della domanda fino al decreto e non deve esserci stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili;
- dal 4 dicembre 2018 è richiesto il livello B1 di conoscenza della lingua italiana (certificato CILS, CELI, PLIDA, IT).
Il termine per la conclusione del procedimento è di 24 mesi prorogabili fino a un massimo di 36 mesi dalla presentazione della domanda (art. 9-ter L. 91/1992, come modificato dall'art. 4 c. 5 del D.L. 130/2020 conv. L. 173/2020, per le domande presentate dal 20 dicembre 2020; per le domande presentate prima di tale data resta il termine di 48 mesi previsto dal D.L. 113/2018).
La naturalizzazione per residenza (art. 9)
L'art. 9 della L. 91/1992 disciplina la naturalizzazione, concessa con decreto del Presidente della Repubblica a chi soddisfi requisiti diversi a seconda della categoria:
| Categoria | Periodo di residenza |
|---|---|
| Cittadino UE | 4 anni di residenza legale in Italia |
| Cittadino extra-UE | 10 anni di residenza legale in Italia |
| Apolide o rifugiato | 5 anni di residenza legale |
| Maggiorenne adottato da cittadino italiano | 5 anni di residenza legale dopo l'adozione |
| Ex cittadino italiano | 3 anni di residenza legale |
| Persone con almeno un genitore o nonno che è stato cittadino italiano per nascita | 3 anni di residenza legale |
| Straniero al servizio dello Stato italiano | 5 anni di servizio |
Requisiti aggiuntivi: reddito sufficiente negli ultimi 3 anni d'imposta (di norma > € 8.263,31 per il richiedente, incrementato per ogni familiare a carico), assenza di precedenti penali per reati di particolare gravità, conoscenza della lingua italiana livello B1.
Lo ius scholae: una riforma annunciata
Nel dibattito politico è da anni discussa una riforma per introdurre lo ius scholae (acquisto della cittadinanza per chi ha completato un ciclo di studi in Italia). Alcuni testi di legge hanno previsto, in versioni successive, l'acquisto automatico dopo 5-10 anni di scuola completati con esito positivo. Allo stato attuale (maggio 2026) nessuna riforma in tal senso è stata approvata: la cittadinanza per minori figli di stranieri resta acquisibile per elezione ex art. 4 c. 2 L. 91/1992 al compimento della maggiore età.
La perdita della cittadinanza
Gli artt. 11-13 della L. 91/1992 disciplinano la perdita della cittadinanza:
- art. 11 — rinuncia volontaria da parte del maggiorenne che risiede all'estero ed ha acquistato un'altra cittadinanza;
- art. 12 — perdita per accettazione di carica pubblica o servizio militare presso uno Stato straniero, contro intimazione del Governo italiano;
- art. 12 c. 1-bis: introdotto dal D.L. 113/2018, prevede la revoca della cittadinanza per coloro che l'hanno acquistata ex artt. 4, 5 o 9 (elezione, matrimonio, naturalizzazione) qualora siano condannati definitivamente per reati di terrorismo previsti dagli artt. 270-ter, 270-quater, 270-quinquies c.p. La revoca può intervenire entro 3 anni dalla sentenza definitiva, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno.
Il riacquisto della cittadinanza
Gli artt. 13-14 disciplinano il riacquisto:
- per servizio militare nello Stato italiano o per dichiarazione resa all'autorità competente e successivo trasferimento della residenza in Italia entro 1 anno;
- per residenza in Italia di 2 anni continuativi successivi al riacquisto della residenza (con dichiarazione all'ufficiale di stato civile);
- la L. 74/2025 ha introdotto una nuova ipotesi di riacquisto a favore di ex cittadini italiani che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992, purché abbiano risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi.
Il procedimento amministrativo
La domanda di cittadinanza (matrimonio o naturalizzazione) si presenta:
- online tramite il portale del Ministero dell'Interno (
portaleserviziapp.dlci.interno.it); - autenticazione con SPID/CIE;
- caricamento dei documenti: certificato di nascita, certificato penale del Paese d'origine, certificazione di residenza, dichiarazione dei redditi, certificato di matrimonio (per art. 5), certificazione livello B1 di italiano;
- pagamento del contributo di € 250 con marca da bollo;
- la Prefettura competente per residenza istruisce la pratica; segue il decreto del MININT (per art. 5) o del Presidente della Repubblica (per art. 9).
Il termine ordinario è di 24 mesi prorogabili fino a 36 mesi (art. 9-ter L. 91/1992 come modificato dal D.L. 130/2020 conv. L. 173/2020). Il decorso del termine senza decisione non equivale a silenzio-assenso: occorre la decisione espressa.
Il giuramento di fedeltà
L'acquisto della cittadinanza per matrimonio o naturalizzazione si perfeziona con il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato, prestato davanti al Sindaco del Comune di residenza entro 6 mesi dalla notifica del decreto (art. 10 L. 91/1992). Il giuramento è atto solenne e personale.
La doppia cittadinanza
L'Italia ammette la doppia cittadinanza: un cittadino italiano può conservare anche un'altra cittadinanza, salvo che lo Stato di acquisizione richieda la rinuncia (es. Cina, Giappone). Inversamente, lo straniero che acquisisce la cittadinanza italiana non è tenuto a rinunciare a quella di origine (salvo disposizioni dello Stato d'origine). La Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, che imponeva la rinuncia tra Stati firmatari, è stata denunciata dall'Italia con la L. 14 dicembre 2000, n. 379.
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